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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32933/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra una dipendente e la titolare della ditta presso cui la stessa aveva lavorato dal 1 dicembre 1995 fino al licenziamento intimato il 9 settembre 2008. In primo e secondo grado la lavoratrice aveva chiesto, tra l'altro, il riconoscimento di mansioni superiori, l'illegittimità del licenziamento con conseguenze risarcitorie, il pagamento di ferie e riposi non goduti, tredicesima e quattordicesima, ultimo stipendio, TFR, indennità di mancato preavviso, nonché somme per irregolarità contributive; la Corte d'appello aveva però accolto solo la domanda relativa al lavoro straordinario, liquidandone il compenso in euro 29.199,00 oltre accessori. La datrice di lavoro ricorre in cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con l'ente previdenziale, assumendo che fosse stata chiesta anche la regolarizzazione contributiva; la Corte ritiene la censura inammissibile perché nessuna condanna o accertamento contributivo era stato pronunciato e comunque la ricorrente non aveva interesse alla doglianza, anche perché non si trattava di azione ex art. 13 L. n. 1338/1962; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provato il lavoro straordinario; la censura è respinta perché attacca in realtà la valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione nei limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., e perché non vi è stato alcuno spostamento dell'onere della prova, avendo il giudice di merito tratto la prova dalle testimonianze e quantificato il dovuto tramite consulenza tecnica; (3) violazione degli artt. 4 e 6 D.Lgs. n. 66/2003, sostenendo che l'orario mattutino dichiarato dalla lavoratrice escluderebbe il lavoro straordinario del sabato pomeriggio. Anche questo motivo è dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a una rivalutazione delle prove e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, mentre la Corte territoriale aveva motivato che il lavoro straordinario era stato svolto anche di sabato pomeriggio.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso della datrice di lavoro. Conferma quindi la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il solo credito per lavoro straordinario, pari a euro 29.199,00 oltre accessori. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile quando la decisione impugnata non abbia pronunciato sull'accertamento o sulla condanna che renderebbero necessaria la partecipazione del litisconsorte; inoltre la parte che deduce il vizio deve avere un interesse concreto alla censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del vizio, non è consentito in cassazione censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, se non nei ristretti limiti del nuovo paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta soltanto come le prove siano state valutate dal giudice di merito.

  • art. 4 D.Lgs. n. 66/2003

    La censura prospettata non è stata ritenuta idonea a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'effettivo svolgimento del lavoro straordinario.

  • art. 6 D.Lgs. n. 66/2003

    Come per l'art. 4 del medesimo decreto, la doglianza è stata considerata una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    La Corte osserva che la necessità di partecipazione dell'INPS sarebbe stata diversa solo in un'azione specifica ex art. 13 della legge, che però non era quella oggetto di causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare una censura sulla valutazione delle prove in un vizio di motivazione o in una violazione di legge: la rivalutazione del compendio istruttorio spetta al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice applica erroneamente la regola di riparto dell'onere della prova; non basta contestare la credibilità o la forza persuasiva delle prove acquisite.
  • La deduzione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio richiede un concreto interesse della parte e la verifica che la pronuncia resa incida effettivamente sulla posizione del litisconsorte pretermesso.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato in fatto lo svolgimento di lavoro straordinario e lo abbia quantificato anche mediante consulenza tecnica, la censura in cassazione deve aggredire specificamente il percorso giuridico della decisione e non limitarsi a opporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In sede di legittimità, la violazione di norme speciali sull'orario di lavoro non può essere dedotta in modo astratto se, in sostanza, la doglianza mira a contestare l'accertamento fattuale circa l'effettuazione delle prestazioni oltre l'orario ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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