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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32085/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la dedotta nullità per difetto di prova della conoscenza, da parte del giudice procedente, della diversa situazione restrittiva dell'imputato e valorizzando l'onere dell'interessato di attivarsi per far valere tale condizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Taranto. Dal testo emerge che il ricorso era fondato sulla dedotta nullità del giudizio per asserita mancata partecipazione dell'imputato, il quale si trovava agli arresti domiciliari per altra causa. La Corte di cassazione ha però rilevato che non risultava provata la consapevolezza, da parte del giudice procedente, della condizione di ristrettezza domiciliare per altra causa. Ha inoltre osservato che, essendo l'imputato assistito da difensore di fiducia in ogni fase processuale, gravava su di lui l'onere di informare il giudice della propria mutata condizione ovvero di chiedere al giudice della cautela i provvedimenti necessari per consentire la partecipazione al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    La nullità dedotta non è stata riconosciuta perché mancava la prova della conoscenza, da parte del giudice procedente, della condizione restrittiva dell'imputato; l'interessato doveva attivarsi per informare il giudice o chiedere i provvedimenti necessari al giudice della cautela.

  • art. 24 Cost.

    Non citato espressamente nel testo, ma non determinabile.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • La dedotta nullità per mancata partecipazione dell'imputato al giudizio non è configurabile quando non vi sia prova che il giudice procedente fosse consapevole della diversa condizione restrittiva dell'interessato.
  • Se l'imputato è sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, e dispone di difensore fiduciario, grava su di lui l'onere di informare il giudice della propria condizione oppure di chiedere al giudice competente i provvedimenti necessari a consentire la partecipazione al processo.
  • La mancata attivazione dell'imputato o l'assenza di prova della conoscenza del giudice sulla condizione ostativa rendono infondata la censura processuale e comportano l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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