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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26190/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione esclusivamente della misura di confisca patrimoniale relativa a un fabbricato in San Leonardo di Cutro (foglio 41, particella 2530, sub 1 e 2). I ricorrenti contestano: a) l'incompatibilità di due giudici che avrebbero fatto parte del Collegio che in primo grado aveva condannato Giovanni Trapasso (art.34 c.p.p.), deducendo nullità; b) carenze e vizi motivazionali sul giudizio di pericolosità sociale e sulla misura ablativa; c) violazione di legge rispetto al giudizio di sproporzione (art.240‑bis c.p. e art.25 Cost.), con richiesta di valutazione della relazione tecnica di parte e dei redditi leciti del proposto e della coniuge (locazione Telecom, contributi economici per costruzione); d) omesso esame della posizione dei terzi (eredi di Vincenzo Trapasso) che dichiarano di essere proprietari dell'immobile o aventi titolo di acquisto (ereditarietà o usucapione); e) la terza interessata Lanatà deduce interesse per regime di comunione legale e contributi personali ai lavori di costruzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da Giovanni Trapasso (cl. 1948), Giuseppe Trapasso (cl. 1954) e Raffaela Lanatà per motivi infondati o inammissibili, confermando la decisione di merito e la confisca sul bene in relazione alle contestazioni dedotte. Motivazioni principali: a) il vizio di incompatibilità è nullità relativa sanata per mancata tempestiva istanza di astensione o ricusazione; b) i profili di proporzione e la ricostruzione patrimoniale sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, salvo motivazione inesistente o apparente; c) la Corte d'appello ha adeguatamente valutato i redditi leciti del proposto e ritenuto non giustificati i costi di costruzione addotti; d) quanto al fratello Giuseppe (cl.1954) la Corte territoriale ha correttamente escluso la prova dell'acquisto per successione o usucapione; e) per la coniuge Lanatà non è stata dimostrata la partecipazione economica concreta necessaria a far valere un diritto pro quota nella comunione; f) i ricorsi degli eredi di Vincenzo Trapasso (Giuseppe cl.1987, Giovanni cl.1981, Tommasina, Brigitte Vehrenkenper) non sono stati valutati nel decreto impugnato e perciò la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per ulteriore corso (verifica qualificazione dell'impugnazione come appello o come incidente di esecuzione ai sensi dell'art.666 c.p.p. e art.23 d.lgs. n.159/2011). Conseguentemente i ricorrenti rigettati sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La presunta incompatibilità dei giudici è causa di astensione/ricusazione (nullità relativa) e va fatta valere tempestivamente; la mancata impugnazione tempestiva sanifica il vizio.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di ricusazione e l'obbligo di tempestiva deduzione dell'incompatibilità; richiamata per confermare la sanabilità della causa di incompatibilità se non tempestivamente eccepita.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    La dedotta nullità per incompatibilità rientra nelle nullità relative disciplinate dall'art.181 c.p.p. e dunque è sanabile se non rilevata tempestivamente.

  • art. 178 lett. a) cod. proc. pen.

    Distinzione tra nullità assolute (difetto di capacità del giudice) e nullità relative (incompatibilità): solo le prime determinano annullabilità insanabile d'ufficio.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; incide sul campo di sindacabilità delle valutazioni di merito.

  • art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamata in relazione al regime di impugnabilità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, confermando la limitazione dei vizi deducibili in cassazione.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    L'illogicità manifesta della motivazione non è tipicamente sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione; è consentito invece censurare la completa mancanza di motivazione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Rinvocato dai ricorrenti rispetto al giudizio di sproporzione tra acquisiti leciti e valore del bene; la Corte ha ritenuto la questione come valutazione di merito non censurabile in cassazione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità; la Cassazione rileva che la questione è stata valutata in sede di merito con adeguata motivazione.

  • art. 23 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la citazione del terzo che vanti diritti sul bene sottoposto a sequestro: la mancata valutazione in grado impone alla Corte di rinviare gli atti alla Corte territoriale competente per verificare la qualifica processuale dell'impugnazione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato per la possibilità di qualificare come incidente di esecuzione l'atto proposto dal terzo che dichiari diritti sul bene non opportunamente trattati nel giudizio di prevenzione.

Massime di principio

  • La contestazione di incompatibilità di un giudice è una nullità relativa che va eccepita tempestivamente con l'invito all'astensione o la ricusazione; se non viene sollevata, il vizio si considera sanato.
  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione è limitato alle violazioni di legge: le valutazioni sulla ricostruzione patrimoniale, proporzionalità e credibilità delle prove sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità, salvo motivazione assente o apparente.
  • Per impugnare una confisca in qualità di coniuge è necessario dimostrare concretamente il contributo economico al bene (anche in regime di comunione legale); la mera intestazione formale o l'occupazione non sono sufficienti.
  • Il terzo che vanti diritti su un bene sottoposto a sequestro/confisca e che non sia stato esaminato nel decreto di primo grado può far valere la propria pretesa mediante gli strumenti processuali appropriati (appello o incidente di esecuzione); la qualificazione dell'atto va verificata dal giudice di merito.
  • Le censure che impugnano valutazioni di fatto (usucapione, qualità di proprietario, valutazione dei redditi) richiedono prova rigorosa in grado; la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione della Corte territoriale è coerente e comprensiva.

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