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Ordinanza

Ordinanza n. 481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.7086/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca adottato dall'Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede cautelare, il periculum in mora dedotto dall'appellante e il fumus derivante dal fatto che il nuovo provvedimento di revoca sembra sostanzialmente replicare, nella motivazione, un precedente provvedimento di revoca già annullato dal TAR con sentenza rimasta inoppugnata. La questione da approfondire nel merito riguarda la conformità del riesercizio del potere amministrativo al precedente giudicato, con particolare riferimento alla completezza della documentazione prodotta dall'impresa e all'effettivo svolgimento di una rinnovata istruttoria. Il giudice ha inoltre osservato che né il preavviso di rigetto né il provvedimento finale fanno riferimento alla precedente fase procedimentale, alla sentenza di annullamento o a quanto da essa statuito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, concedendo la misura fino alla definizione del giudizio di merito. La concessione è stata motivata dalla sussistenza del periculum in mora e dalla plausibile illegittimità del nuovo provvedimento di revoca, apparentemente riproduttivo di un precedente atto annullato. Il TAR dovrà approfondire nel merito se l'Amministrazione si sia conformata al dictum giudiziale e se abbia svolto una nuova istruttoria, fissando sollecitamente l'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della mancata articolazione di difese scritte da parte della difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, a seguito della concessione della misura cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la riproduzione sostanziale di un provvedimento amministrativo già annullato dal giudice può integrare un elemento di fumus boni iuris, imponendo di verificare se l'Amministrazione abbia effettivamente riesercitato il potere o si sia limitata a reiterare l'atto annullato.
  • Nel riesercizio del potere successivo all'annullamento giurisdizionale, l'Amministrazione deve conformarsi al dictum della sentenza, considerare quanto da essa statuito e svolgere, ove necessario, una rinnovata istruttoria; l'omessa considerazione della precedente fase procedimentale e del giudicato può incidere sulla legittimità del nuovo provvedimento.
  • La concessione della tutela cautelare può essere disposta fino alla definizione del giudizio di primo grado quando il periculum in mora risulta sussistente e il nuovo atto presenta profili di plausibile illegittimità che richiedono un approfondimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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