Cassazione Penale, Sentenza n. 6778/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che i reati contestati (due furti consumati aggravati di generi alimentari) configurino una condotta abituale ai sensi del comma 4 dell'art. 131-bis, in ragione delle pregresse vicende penali riportate nel casellario giudiziale e della qualificazione di recidiva contestata dal P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Il Collegio ha ritenuto che la decisione del Tribunale di Ancona fosse adeguatamente motivata: il giudice di merito aveva valutato il valore complessivo della merce sottratta come "davvero risibile" e aveva disapplicato l'istituto dell'abitualità aderendo ai precedenti di Cassazione (Sez. 4, n. 7905/2016 e Sez. 3, n. 35757/2016) secondo cui l'esistenza di precedenti penali non esclude automaticamente la non punibilità per particolare tenuità, atteso il carattere oggettivo dei parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis. Il ricorso non ha contestato puntualmente la motivazione del Tribunale. Non è stata disposta la condanna alle spese per la parte pubblica; applicata la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
I parametri di valutazione per la particolare tenuità hanno natura oggettiva; l'esistenza di precedenti penali non preclude automaticamente la non punibilità salvo che emerga la condotta abituale ai sensi del comma 4
Sez. 4, n. 7905 del 26/02/2016, Vinci, Rv. 266065
Giurisprudenza che ammette la non punibilità per particolare tenuità anche in presenza di precedenti, considerati su piano diverso rispetto ai parametri oggettivi dell'art. 131-bis
Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv. 270948
Conferma che il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità non è precluso da precedenti penali anche quando questi abbiano condotto all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale
Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016
Consente l'adozione della motivazione semplificata quando la decisione si fonda su principi reiterati dalla Corte di cassazione
Massime di principio
- La particolare tenuità ex art. 131-bis va valutata con parametri oggettivi (entità del danno, modalità, offensività del fatto) e non è automaticamente esclusa dalla presenza di precedenti penali dell'imputato.
- La ricorrenza della condotta abituale (art. 131-bis, comma 4) deve emergere in modo chiaro: pluralità di reati nel casellario non basta da sola a escludere la particolare tenuità se i fatti concreti sono di modesta gravità.
- Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e non contraddittorio la disapplicazione dell'abitualità; se la motivazione è congrua e aderisce a precedenti consolidati, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se non confuta i punti essenziali della motivazione.
- In giudizi promossi dalla Pubblica Accusa, l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese a carico della parte pubblica.
- Quando la giurisprudenza consolidata è richiamata, i tribunali possono avvalersi della motivazione semplificata prevista dal Primo Presidente, riducendo l'onere motivazionale se il principio è già ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione.
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