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Sentenza

Sentenza n. 4661/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202515626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 19 marzo 2025 per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha chiesto inoltre la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso si fonda sul decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile; il Ministero dell'Università e della Ricerca risulta costituito in giudizio, ma la sentenza individua nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'amministrazione competente a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esaminare la posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L'esame dovrà riguardare il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Il Ministero dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l'equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero, una volta presentata la documentazione completa, è decorso senza provvedimento; ciò determina il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, inclusa la disciplina del termine per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone all'autorità competente di valutare il titolo professionale conseguito in altro Stato membro secondo un esame sostanziale delle competenze acquisite e, ove necessario, mediante misure compensative.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate quando il titolo o la formazione estera non risultino pienamente equipollenti.

  • art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito dalla legge 604/2022

    Ha modificato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'accertamento del silenzio-inadempimento e della fissazione del termine per provvedere, con previsione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza decisione si configura il silenzio-inadempimento.
  • L'autorità competente, nell'esaminare un titolo professionale estero, deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
  • Quando la formazione o il titolo estero non risultino pienamente equivalenti, l'amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché arrestarsi al diniego automatico del riconoscimento.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo e disporre contestualmente che, in caso di ulteriore inerzia, provveda un commissario ad acta.
  • La fissazione giudiziale del termine per provvedere può essere commisurata alle concrete esigenze organizzative dell'amministrazione e al rilevante numero di procedimenti analoghi, purché resti assicurata la conclusione espressa del procedimento entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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