Cassazione Civile, Sentenza n. 13094/2020 del 30/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per € 915,88, relativa al contributo di bonifica dell’anno 2012, iscritto a ruolo dal Consorzio per un terreno di proprietà della società nel Comune di Frosinone, sul quale sorgeva la caserma dei Vigili del Fuoco. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva accolto l’impugnazione della cartella, ritenendo che non fosse provato alcun miglioramento fondiario e che il terreno, ricadente in zona F, fosse estraneo al presupposto impositivo. La CTR del Lazio, con sentenza n. 640/16/2019 depositata il 12 febbraio 2019, aveva respinto l’appello del Consorzio, ravvisando la mancanza di prova di un beneficio diretto e specifico e considerando sufficiente, per dimostrare l’assenza del beneficio, il certificato urbanistico attestante la destinazione a zona F, che aveva ritenuto residenziale ed esente. Il Consorzio ha proposto sette motivi: i primi, il terzo e il settimo denunciavano motivazione apparente o mancanza dei requisiti essenziali della sentenza; il secondo censurava l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e la valutazione del certificato urbanistico; il quarto denunciava violazione degli artt. 2 e 3 della L.R. Lazio n. 4/1984 per l’erronea esclusione dal perimetro di contribuenza in ragione della zona F; il quinto contestava la ripartizione dell’onere della prova sul beneficio; il sesto denunciava omessa pronuncia sulle eccezioni del Consorzio. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato per far valere il giudicato esterno formatosi sul contributo per le annualità 2004-2007, in base a sentenze relative a quelle annualità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo, il terzo e il settimo motivo del ricorso principale: la motivazione della CTR era comprensibile e rendeva riconoscibile la ratio della decisione. Ha accolto il quarto e il quinto motivo: la zona F è destinata ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico, non è una zona residenziale, e la sua collocazione urbana o di espansione non comporta automaticamente l’esclusione dal contributo. Inoltre, quando il fondo è compreso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, il beneficio diretto e specifico è presunto; in assenza di specifica contestazione del piano, spetta al contribuente fornire prova contraria dell’insussistenza del vantaggio. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il sesto motivo. La Corte ha rigettato il ricorso incidentale: il giudicato relativo ad annualità diverse non vincola sul punto, perché la valutazione delle prove concernenti la destinazione urbanistica del terreno non riguarda un elemento stabile e necessariamente comune alle diverse annualità; inoltre, il giudicato tributario non impedisce l’autonoma valutazione delle prove nel giudizio relativo a un altro periodo. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR del Lazio per un nuovo esame, compresa la valutazione delle circostanze dedotte dalla contribuente secondo la corretta ripartizione dell’onere probatorio, e per le spese. La Corte ha indicato che spetta alla contribuente provare l’insussistenza di uno specifico vantaggio. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell’onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c.
La presunzione di beneficio derivante dall’inclusione del fondo nel perimetro e nel piano di classifica può essere superata dal contribuente mediante specifica contestazione; a quel punto il presupposto del concreto vantaggio va accertato secondo la regola ordinaria di riparto dell’onere probatorio. Nel caso deciso, tuttavia, la contribuente non aveva contestato specificamente il piano di classifica.
art. 3 L.R. Lazio n. 4/1984
Ne consegue che non è sufficiente la collocazione in una zona urbana o di espansione per escludere la debenza del contributo in quanto anche per le aree urbane o di espansione che rientrano nel perimetro di contribuenza è configurabile il presupposto impositivo se le stesse si avvalgono comunque dei benefici derivanti dalle opere di bonifica.
La collocazione del fondo in area urbana o di espansione non esclude di per sé il contributo di bonifica: l’esclusione non può operare per le aree comprese nel perimetro di contribuenza che fruiscano dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica.
art. 2909 c.c.
In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi l possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001).
Il giudicato tributario relativo a una distinta annualità non si estende automaticamente alle altre: può vincolare solo rispetto all’accertamento di fatti che costituiscano elementi necessariamente comuni, stabili o tendenzialmente permanenti. Non produce invece preclusione rispetto a elementi variabili nel tempo o alla valutazione delle prove offerte nel diverso giudizio.
art. 111, comma 2, Cost.
Del resto, posto che un eventuale accoglimento dl un ricorso incidentale condizionato che abbia ad oggetto un’eccezione di giudicato renderebbe superfluo un riesame del merito in sede di rinvio, la decisione su tale ricorso si impone anche alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2.
La ragionevole durata del processo e l’economia processuale giustificano l’esame del ricorso incidentale condizionato che deduce un’eccezione di giudicato, poiché il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo il riesame del merito in sede di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il rigetto del ricorso incidentale comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte che lo ha proposto di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando un immobile è compreso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica approvato, il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica è presunto e il Consorzio è esonerato dalla relativa prova; spetta al contribuente superare la presunzione con prova contraria.
- La mera contestazione fattuale dell’assenza di utilità per il fondo non equivale a una specifica contestazione del piano di classifica. Per rimuovere l’effetto presuntivo occorre contestare specificamente il piano, deducendone, secondo il caso, l’illegittimità o l’incongruità.
- La classificazione urbanistica di un’area come urbana o di espansione non determina automaticamente l’esclusione dal contributo di bonifica: se l’area è compresa nel perimetro di contribuenza, il presupposto impositivo sussiste quando essa beneficia delle opere o dei servizi di bonifica.
- Il giudicato tributario relativo a un’annualità può vincolare in un giudizio relativo a un’altra annualità soltanto quanto ad accertamenti di fatto su elementi costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti e comuni ai periodi; non vincola rispetto a elementi variabili né rispetto alla valutazione delle prove compiuta nel distinto giudizio.
- L’eccezione di giudicato esterno non richiede formule sacramentali, ma una manifestazione inequivocabile della volontà di invocarne gli effetti; la sua natura pregiudiziale impone di esaminarla prima del merito e impedisce di considerarla assorbita dalla decisione di quest’ultimo.
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