Sentenza del 30/09/2015 n. 19424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia, emessa in sede di rinvio, che aveva nuovamente annullato l'accertamento fiscale. L'accertamento si fondava sul rinvenimento di un "quadernone" contenente annotazioni extracontabili del responsabile tecnico R.W., ritenute indicative di una produzione superiore a quella risultante dalla contabilità ufficiale, nonché sulle dichiarazioni del cliente V. e sulla ricostruzione della produzione effettuata durante una verifica. L'Agenzia ha denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto dei principi enunciati dalla precedente sentenza di cassazione, l'illegittima acquisizione di una perizia d'ufficio formata in altro giudizio e l'insufficienza della motivazione nella valutazione degli elementi indiziari e dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarato infondato il secondo e assorbito il quarto. Ha stabilito che il "quadernone" costituisce contabilità extracontabile dell'impresa e può rappresentare un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente onere per il contribuente di fornire la prova contraria. La CTR ha errato sia nel pretendere ulteriori riscontri indispensabili per attribuire efficacia probatoria al quadernone, sia nel risolvere i dubbi a favore del contribuente, sia nell'ammettere una perizia d'ufficio proveniente da altro giudizio, non giustificata da fatti sopravvenuti, esigenze derivanti dalla cassazione o forza maggiore. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto formulati dalla Cassazione quando l'annullamento riguarda una violazione o falsa applicazione di legge. Se invece l'annullamento riguarda soltanto un vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva libertà nella nuova valutazione dei fatti, purché elimini le carenze argomentative rilevate.
Art. 394 c.p.c.
Il giudizio di rinvio è un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa.
Nel giudizio di rinvio, di regola, non possono essere introdotte nuove domande, eccezioni o prove documentali. Sono ammesse eccezioni soltanto per fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie direttamente derivanti dalla sentenza di cassazione o impossibilità di produrre prima il documento per causa di forza maggiore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La contabilità extracontabile o "in nero" può costituire un elemento indiziario grave, preciso e concordante idoneo a fondare un accertamento induttivo. Una volta acquisito tale elemento, spetta al contribuente fornire una prova contraria effettiva.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55
Nell'accertamento IVA, gli elementi extracontabili possono concorrere alla ricostruzione induttiva delle operazioni imponibili e dei ricavi non dichiarati.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scritture contabili dell'impresa comprende anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa, la situazione patrimoniale o il risultato economico. Tali documenti possono avere efficacia probatoria contro l'imprenditore.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Nel caso esaminato, tuttavia, la CTR non poteva pretendere automaticamente ulteriori riscontri per riconoscere valore indiziario al quadernone, dovendo valutare complessivamente tale elemento insieme agli altri dati disponibili.
Codice civile, art. 2697
La ripartizione dell'onere della prova impone all'Amministrazione di fornire gli elementi fondanti della pretesa, ma, quando emergono elementi indiziari qualificati di contabilità extracontabile, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesattezza o l'irrilevanza delle annotazioni.
Massime di principio
- Annotazioni private, brogliacci, quaderni o altra contabilità parallela rinvenuti presso un'impresa possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come elementi presuntivi qualificati, anche se non costituiscono contabilità formalmente regolare.
- Il contribuente non può limitarsi a evidenziare imprecisioni generiche o dubbi astratti: deve fornire spiegazioni e prove concrete idonee a dimostrare che le annotazioni non rappresentano operazioni effettive, quantità vendute o ricavi non dichiarati.
- Quando l'accertamento si fonda su più elementi convergenti, il giudice deve valutarli nel loro complesso, compresi il contenuto delle annotazioni, le dichiarazioni dei dipendenti o tecnici e quelle dei clienti o terzi coinvolti.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, mentre conserva autonomia nella rivalutazione dei fatti quando la precedente cassazione era motivazionale. Non può però introdurre nuove prove salvo le limitate eccezioni previste dalla legge.
- I dubbi residui non possono essere automaticamente risolti a favore del contribuente quando esiste una contabilità extracontabile qualificata e il contribuente non ha fornito una prova contraria adeguata.
- La motivazione del giudice deve confrontarsi specificamente con gli elementi probatori decisivi: ignorare annotazioni extracontabili, dichiarazioni potenzialmente confessorie o testimonianze rilevanti può determinare la cassazione della sentenza per motivazione insufficiente.
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