Circolare numero 124 del 06-08-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la A.L.D.E.P.I. – Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 giugno 2013 con A.L.D.E.P.I., valida fino al 31 dicembre 2013, per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli iscritti. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero di responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti.
Convenzione INPS-A.L.D.E.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-A.L.D.E.P.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 18 giugno 2013 tra INPS e A.L.D.E.P.I. – Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani, approvata con determinazione n. 57 del 15 marzo 2013 e valida fino al 31 dicembre 2013. La convenzione disciplina la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli iscritti, definendo soggetti abilitati, modalità operative, decorrenza, revoche, misura del contributo, aspetti finanziari e contabili.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta. Hanno diritto a versare il contributo sindacale mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.
È espressamente precisato che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiama solo prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati sia la misura del contributo sia le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale della A.L.D.E.P.I.
Per consentire la presentazione delle deleghe all’INPS, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla consegna devono essere comunicati per iscritto alle Strutture periferiche dell’Istituto. La comunicazione può provenire dalla sede locale ovvero dagli uffici centrali della A.L.D.E.P.I.
Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione
Le deleghe già rilasciate da persone titolari di pensione e presentate alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione.
Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie viene restituita dalla Sede INPS alla A.L.D.E.P.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme a copia della delega, vale come prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e deleghe multiple
La circolare conferma che, se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, assume efficacia ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questo caso prevale la delega presentata successivamente.
È inoltre chiarito che la nuova delega non equivale a revoca implicita della precedente. Se la volontà di revocare viene comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica acquisisce la revoca, che decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono articolate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi ed esonero di responsabilità
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e A.L.D.E.P.I.
La circolare riporta anche i costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2011:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Con l’articolo 10, A.L.D.E.P.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’Associazione si impegna a ristorare l’Istituto per ogni eventuale effetto negativo conseguente.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS I9. Per la registrazione contabile delle trattenute per contributi sindacali operate sulle pensioni per conto di A.L.D.E.P.I. sono istituiti due conti:
- GPA25366, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27366, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.
Punti principali
Ambito soggettivo della delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. È esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione o assegno sociale, perché l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce soltanto a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale A.L.D.E.P.I. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle Strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Associazione.
Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione
Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati e presentate alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come per le revoche, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS con timbro e firma per ricevuta. Elenco e copia della delega valgono, in caso di contestazione, come prova dell’avvenuta presentazione.
Revoca e concorrenza tra deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. È escluso che una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima ed escluse le prestazioni per trattamenti di famiglia comunque denominate. Le percentuali sono: 0,50% sulla parte entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, costi ed esonero di responsabilità
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e A.L.D.E.P.I. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro. Con l’articolo 10 A.L.D.E.P.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e si obbliga a ristorare l’Istituto di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS I9. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25366, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27366, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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