Circolare numero 126 del 07-08-2013
1. Soggetti abilitati 2. Autenticazione ai servizi 2.1 Accesso ai servizi – altro responsabile 3. Tipologia di deleghe – gestione separata – committenti/associanti 4. Abilitazione ad operare a fronte di delega. Modalità 4.1 Delega diretta per la Gestione separata (committenti/associanti) 4.2 Delega diretta per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti 4.3 Delega diretta per i professionisti iscritti alla Gestione separata 4.4 Delega indiretta per soggetti ex lege 12/79 e per i soggetti aderenti agli organismi che hanno sottoscritto un accordo operativo con l’Istituto 4.5 Delega indiretta per i soggetti che non hanno sottoscritto gli accordi con l’Istituto e non soggetti alla legge 12/79 5. Operatività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina chi può essere delegato e con quali modalità per operare nei servizi INPS relativi alla Gestione separata, agli artigiani e commercianti e ai committenti/associanti. Viene chiarito l’ambito soggettivo delle deleghe, distinguendo tra soggetti ricompresi e non ricompresi nella legge n. 12/1979, e vengono indicate le modalità di autenticazione tramite PIN cittadino dispositivo o CNS. Sono poi illustrate le deleghe dirette e indirette, le regole di validazione, sub-abilitazione, revoca e conservazione della documentazione, oltre alle condizioni operative e a un periodo transitorio per l’invio dei flussi emens della Gestione separata fino al 31 dicembre 2013.
Deleghe ai soggetti abilitati per adempimenti INPS in materia di Gestione separata, artigiani e commercianti
Deleghe ai soggetti abilitati per i servizi INPS della Gestione separata e delle gestioni autonome
La circolare disciplina le modalità con cui possono essere conferite e utilizzate le deleghe per operare nei servizi INPS relativi alla Gestione separata, ai committenti/associanti e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. L’obiettivo è chiarire l’ambito soggettivo delle abilitazioni, le modalità di accesso ai servizi telematici e le differenti tipologie di delega ammesse.
Ambito soggettivo e soggetti esclusi dalla legge n. 12/1979
Viene richiamata la centralità dell’art. 1 della legge n. 12/1979 per l’individuazione dei soggetti autorizzati agli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Tuttavia la circolare chiarisce che gli adempimenti relativi agli iscritti alla Gestione separata non ricompresi nell’art. 39 del d.l. n. 112/2008 e nel DM 9 luglio 2008, nonché gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, non sono disciplinati dalla legge n. 12/1979.
Ne deriva che tali soggetti, in quanto esclusi dall’ambito applicativo della legge, possono delegare liberamente un soggetto di propria fiducia per gli adempimenti contributivi propri o dei collaboratori familiari.
Autenticazione ai servizi INPS
Per operare come delegati nella Gestione separata e nelle gestioni artigiani e commercianti, gli intermediari devono ottenere il PIN cittadino dispositivo INPS. Chi è già in possesso di tale PIN può operare direttamente su delega del titolare dell’obbligo contributivo.
Per i committenti/associanti che risultino già abilitati alla trasmissione telematica dei flussi emens e inseriti tra i soggetti collegati all’azienda, è possibile utilizzare il PIN già rilasciato dall’Istituto. In alternativa al PIN, è prevista anche l’autenticazione tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 2 marzo 2004, n. 117.
Abilitazione di un "altro responsabile"
La circolare prevede che, qualora in azienda i rapporti con l’INPS siano delegati in via generale a un dipendente, quest’ultimo possa essere abilitato a operare in nome e per conto del committente con le stesse prerogative del legale rappresentante.
L’abilitazione può essere attivata:
- direttamente dal legale rappresentante, tramite il cassetto previdenziale e l’apposita funzionalità;
- presentando domanda alla sede INPS con il modulo SC72, "Richiesta di abilitazione ad operare come responsabile dei rapporti con l’Inps".
Tipologie di delega per i committenti/associanti
Per la posizione assicurativa del committente/associante, che è unitaria e collegata al codice fiscale, vengono individuate due tipologie di delega:
- delega totale: consente al delegato di operare su tutti i collaboratori, presenti e futuri, di consultare tutti gli emens già inviati e di trasmettere emens per tutti i collaboratori senza ulteriori comunicazioni;
- delega parziale: limita l’operatività solo ad alcuni collaboratori.
Ciascuna delega può essere inoltre:
- esclusiva, quando un solo delegato può operare su uno o più collaboratori; in tal caso la delega può essere attribuita e revocata solo dal committente tramite legale rappresentante o altri responsabili, e una nuova delega esclusiva annulla le precedenti sulle stesse posizioni;
- non esclusiva, quando più delegati possono operare sullo stesso collaboratore o sull’intera posizione.
La circolare precisa che la delega indiretta è per definizione totale e non esclusiva. Anche la delega diretta è inizialmente non esclusiva, ma può essere resa esclusiva successivamente dal committente con riferimento a specifiche posizioni di collaboratori, con revoca automatica di eventuali deleghe preesistenti dopo conferma esplicita dell’operazione. Per i delegati revocati in conseguenza dell’acquisizione di una delega esclusiva non è previsto alcun avviso.
In presenza di soggetti che abbiano anche posizioni come aziende con dipendenti, una delega unica assegnata per tutte le matricole vale anche per la Gestione separata, per le posizioni per le quali siano stati trasmessi i modelli emens, come delega totale non esclusiva salvo revoca espressa.
Delega diretta per committenti/associanti e professionisti iscritti alla Gestione separata
I titolari del rapporto contributivo possono delegare direttamente uno o più lavoratori dipendenti, collaboratori o altri soggetti di fiducia dopo essersi autenticati al sito INPS con PIN o CNS e avere utilizzato l’applicazione dedicata nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata.
Il sistema consente di selezionare il delegato inserendo:
- codice fiscale;
- dati anagrafici;
- estremi di un documento d’identità.
La delega, una volta compilata e confermata, è immediatamente operativa. Può avere validità illimitata oppure fino a una data indicata, restando comunque sempre revocabile dal committente/associante.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, la procedura è analoga e avviene tramite il Cassetto Previdenziale per Liberi Professionisti, con accesso nella sezione Servizi per il cittadino mediante PIN cittadino dispositivo. Anche in questo caso la delega è immediatamente efficace dopo conferma, può essere a tempo indeterminato o a termine ed è consultabile nell’elenco delle deleghe già rilasciate.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la circolare rinvia, per le modalità operative, al messaggio n. 018543 del 13/11/2012.
Delega indiretta per soggetti ex lege n. 12/1979 e per soggetti aderenti ad accordi operativi
L’Istituto prevede accordi di collaborazione operativa con associazioni di categoria, associazioni e ordini professionali, finalizzati a disciplinare il colloquio telematico. I professionisti aderenti, gli operatori delle associazioni e i professionisti iscritti agli ordini vengono abilitati con identificazione personale sulla base dello scambio di informazioni con i rispettivi organismi di riferimento.
Questi soggetti possono accedere ai servizi on line tramite CNS o PIN cittadino dispositivo. Se già dotati di PIN come intermediari, possono continuare a usare quello già in uso.
Gli intermediari autorizzati così individuati possono operare in nome e per conto del delegante sulla base di una delega scritta, utilizzando l’applicazione "deleghe indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti e professionisti", disponibile nell’area Aziende e Consulenti del sito INPS.
La procedura prevede che l’intermediario:
- compili la delega con i propri dati e quelli del delegante;
- stampi il modulo per la firma del delegante;
- confermi nell’applicativo l’avvenuta sottoscrizione;
- conservi la delega e la copia del documento di identità del delegante per tutta la durata della delega e per i 5 anni successivi.
Per i professionisti delegati è prevista anche la possibilità di attribuire sub-abilitazioni ai propri dipendenti o collaboratori. La revoca della delega al professionista comporta automaticamente l’annullamento delle sub-deleghe da questi rilasciate.
Delega indiretta per soggetti non rientranti negli accordi e non soggetti alla legge n. 12/1979
Per i soggetti non ricompresi nel punto precedente, ma profilati e in possesso del PIN di cui al punto 2, è possibile sia ricevere una delega diretta tramite le procedure online, sia dichiarare di essere in possesso di una delega già sottoscritta, registrandola nell’applicazione delle deleghe indirette.
In questo caso la delega non è immediatamente efficace: il soggetto delegato deve attendere la validazione dell’Istituto. La procedura richiede:
- accesso tramite CNS o PIN INPS;
- compilazione della delega con i dati del delegante e del delegato;
- stampa per la sottoscrizione;
- conferma della delega e acquisizione in formato elettronico della delega firmata e del documento di identità del delegante;
- invio della documentazione agli uffici competenti per le verifiche propedeutiche alla validazione.
L’applicativo consente di monitorare l’avanzamento dei controlli e, in caso di rigetto, di visualizzare la motivazione. Una volta validata, la delega produce effetti e deve essere conservata, con la relativa copia del documento di identità, per tutta la durata della delega e per i 5 anni successivi.
Non è possibile modificare una delega già confermata, né utilizzare modelli diversi da quelli resi disponibili sul sito INPS.
Decorrenza e disciplina transitoria
Le applicazioni di gestione delle deleghe sono rese disponibili sul sito INPS dalla data di pubblicazione della circolare. Da quel momento i soggetti autorizzati possono accedere alle applicazioni e inserire le proprie deleghe.
Per operare in nome e per conto di un committente/associante occorre che ricorra una delle seguenti condizioni:
- il soggetto è il committente stesso, in forma di persona fisica o di rappresentante legale di società o altro responsabile;
- il soggetto è abilitato dal datore di lavoro secondo la procedura prevista per l’"altro responsabile";
- il soggetto dispone di una delega espressa attribuita secondo le procedure indicate per le deleghe dirette o indirette.
Per la Gestione separata committenti/associanti è inoltre previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, durante il quale, limitatamente all’invio dei flussi emens, potranno ancora operare anche soggetti non delegati. Per le gestioni autonome degli artigiani e commercianti la circolare rinvia al messaggio n. 018543 del 13/11/2012.
Punti principali
Soggetti abilitati e ambito della delega
Per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale si richiama la disciplina delle deleghe ai soggetti abilitati. Gli iscritti alla Gestione separata non rientranti nell’art. 39 del d.l. n. 112/2008 e gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, in quanto esclusi dall’ambito della legge n. 12/1979, possono delegare liberamente un soggetto di propria fiducia per gli adempimenti contributivi propri o dei collaboratori familiari.
Autenticazione ai servizi INPS
Gli intermediari che operano per la Gestione separata e per artigiani e commercianti devono richiedere il PIN cittadino dispositivo INPS; chi ne è già in possesso può operare su delega. I committenti/associanti già abilitati ai flussi emens e inseriti tra i soggetti collegati all’azienda possono usare il PIN già rilasciato. È inoltre prevista l’autenticazione tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Abilitazione dell’"altro responsabile"
Se i rapporti con l’INPS sono delegati in via generale a un dipendente, questi può essere abilitato a operare in nome e per conto del committente con le stesse prerogative del legale rappresentante. L’abilitazione può essere effettuata dal legale rappresentante nel cassetto previdenziale oppure richiesta con il modulo SC72 presso una sede INPS.
Tipologie di delega per committenti/associanti
Sono previste una delega totale, che consente di operare su tutti i collaboratori presenti e futuri e su tutti gli emens già inviati, e una delega parziale, limitata solo ad alcuni collaboratori. Ciascuna può essere esclusiva o non esclusiva. La delega esclusiva attribuisce l’operatività a un solo delegato per una o più posizioni e annulla eventuali deleghe precedenti sulle stesse posizioni; la delega non esclusiva consente la compresenza di più delegati.
Deleghe dirette
Il committente/associante e il professionista iscritto alla Gestione separata possono conferire direttamente la delega accedendo ai rispettivi cassetti previdenziali con PIN o CNS e compilando l’applicazione dedicata. Per artigiani e commercianti è richiamato il messaggio n. 018543 del 13/11/2012. La delega è immediatamente operativa dopo la conferma, può essere a tempo indeterminato o a termine ed è sempre revocabile.
Deleghe indirette e sub-abilitazioni
Gli intermediari autorizzati possono operare sulla base di una delega scritta del delegante tramite l’applicazione "deleghe indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti e professionisti". L’intermediario compila, stampa e fa sottoscrivere la delega; poi ne valida l’avvenuta sottoscrizione. I professionisti delegati possono sub-abilitare solo dipendenti o collaboratori; la revoca del professionista annulla automaticamente le sub-deleghe.
Conservazione documentale e validazione
Per le deleghe indirette l’intermediario o il soggetto delegato deve conservare copia della delega e documento di identità del delegante per tutta la durata della delega e per i 5 anni successivi, esibendoli a richiesta. Nelle deleghe indirette non ricomprese negli accordi con l’Istituto la delega produce effetti solo dopo la validazione INPS; il richiedente può monitorare lo stato della pratica e, in caso di rigetto, visualizzare la motivazione.
Decorrenza e periodo transitorio
Le applicazioni per la gestione delle deleghe sono rese disponibili dal giorno di pubblicazione della circolare. Per la Gestione separata dei committenti/associanti è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, durante il quale, limitatamente all’invio dei flussi emens, potranno operare anche soggetti non delegati. Per le gestioni autonome artigiani e commercianti si rinvia al messaggio n. 018543 del 13/11/2012.
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