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Circolare

Circolare numero 125 del 06-08-2013

1. Premessa 2. Istituzione nuovo codice DGMAG: Giornata Orario Ridotto (G.O.R.) 3. Effetti di natura economica e assistenziale

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come applicare l’interpretazione autentica degli articoli del CCNL agricolo e delle cooperative agricole in caso di giornate lavorative ad orario ridotto per eventi eccezionali o forza maggiore. Viene istituito nel DMAG il nuovo codice 7 "Part time/GOR" e sono indicati gli obblighi di denuncia, le dichiarazioni da rendere e gli effetti su minimale contributivo, elenchi nominativi e prestazioni temporanee. L’istituto è limitato a casi eccezionali e non può riguardare riduzioni dipendenti dalla volontà delle parti.

Interpretazione autentica dell’orario ridotto per OTD agricoli e nuovi adempimenti DMAG

Orario ridotto per operai agricoli a tempo determinato e adempimenti DMAG

La circolare disciplina l’attuazione dell’interpretazione autentica degli articoli contrattuali relativi all’orario di lavoro e alla retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato, in presenza di eventi eccezionali o cause di forza maggiore. Vengono inoltre definiti i conseguenti obblighi dichiarativi nel DMAG e gli effetti sul piano contributivo e assistenziale.

Quadro interpretativo contrattuale

L’avviso comune del 14 gennaio 2013, riferito al CCNL degli operai agricoli tradizionali e florovivaisti, chiarisce il significato dell’art. 44 del CCNL 25 maggio 2010, identico all’art. 40 del CCNL 6 luglio 2006. La norma prevede che l’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate nella giornata e che, in caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore non prestate sono retribuite solo se il lavoratore sia rimasto a disposizione del datore di lavoro.

La stessa interpretazione autentica è stata resa, con Avviso comune del 14 febbraio 2013, anche per l’art. 59 del CCNL 3 agosto 2010 per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.

Ipotesi che consentono l’orario ridotto

Secondo la circolare, la prestazione giornaliera dell’OTD può essere inferiore a quella ordinaria prevista dall’art. 34 del CCNL 25 maggio 2010, pari a 39 ore settimanali e 6,30 ore giornaliere, quando intervengano:

  • calamità naturali;
  • eventi eccezionali;
  • condizioni atmosferiche o climatiche avverse;
  • altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore.

Tali eventi devono impedire l’esecuzione dei lavori oppure ritardarne l’inizio, anticiparne il termine o comunque interrompere l’orario normale. La riduzione dell’orario è quindi circoscritta a fattispecie eccezionali e non può dipendere da una scelta unilaterale del datore di lavoro o del lavoratore.

Nuovo codice DMAG: GOR

Per consentire la denuncia delle giornate lavorative ad orario ridotto è stato istituito, nel modello telematico DMAG, un nuovo codice nella sezione "Dettaglio Lavoratore". Dal mese di gennaio 2013 compare il codice 7 nel menu a tendina denominato "Part time/GOR".

Il nuovo codice è messo a disposizione a partire dalla denuncia DMAG del terzo trimestre 2013.

Contenuto obbligatorio della denuncia

Per una corretta denuncia della fattispecie, l’azienda deve indicare nel mese di riferimento:

  • il numero complessivo di giorni lavorati ad orario ridotto;
  • il totale delle ore ad orario ridotto;
  • la retribuzione corrisposta a tale titolo.

È stata inoltre aggiunta nel quadro D del modulo conclusivo del DMAG una dichiarazione specifica, con la quale il dichiarante attesta di aver retribuito il lavoratore OTD ad orario ridotto per interruzione della giornata lavorativa dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 25 maggio 2010 e dell’art. 59 del CCNL 3 agosto 2010.

Questa dichiarazione deve essere obbligatoriamente barrata con "SI"; in mancanza, il sistema non valida la denuncia relativa alle giornate ad orario ridotto con codice 7. Le motivazioni poste a base della dichiarazione possono essere oggetto di verifica sia in sede amministrativa sia in sede ispettiva.

Gestione di situazioni miste nello stesso mese

Se il medesimo lavoratore, nel corso dello stesso mese, ha svolto sia giornate lavorative con orario ordinario sia giornate ad orario ridotto per le ipotesi descritte, l’azienda deve compilare distintamente la sezione "Dettaglio lavoratore".

In tale caso il sistema produce due rappresentazioni separate per lo stesso lavoratore e per lo stesso mese:

  • una relativa alle giornate svolte con orario ordinario;
  • una relativa alle giornate ad orario ridotto.

Effetti economici, contributivi e assistenziali

Poiché gli articoli contrattuali richiamati stabiliscono il diritto alla retribuzione delle sole ore effettivamente prestate, la verifica del minimale previsto per legge e/o per contratto, nelle ipotesi di denuncia di giornata lavorativa ad orario ridotto, deve essere effettuata su base oraria e non giornaliera.

Per agevolare la corretta denuncia della retribuzione corrisposta, sarà resa disponibile nella sezione "Altre funzioni" della procedura DMAG una tabella denominata "Salari contrattuali provinciali", utile per consultare le retribuzioni contrattuali giornaliere e orarie.

La circolare precisa inoltre che, nell’elaborazione degli elenchi nominativi di cui alla legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 quinquies e successive modificazioni, si terrà conto della presenza di eventuali denunce di giornate ad orario ridotto nel periodo di riferimento.

Tale elemento rileva anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 01, commi 4 e 5, della legge 11 marzo 2006, n. 81, secondo cui la misura delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato è calcolata sulla base della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Punti principali

Interpretazione autentica delle norme contrattuali

L’avviso comune del 14 gennaio 2013, e successivamente quello del 14 febbraio 2013 per cooperative e consorzi agricoli, chiariscono che l’operaio agricolo a tempo determinato ha diritto alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, mentre le ore non lavorate per interruzioni dovute a causa di forza maggiore sono retribuite solo se il lavoratore sia rimasto a disposizione dell’azienda. In base a tale interpretazione, la prestazione giornaliera può risultare inferiore a quella ordinaria prevista dal CCNL quando vi siano calamità naturali, eventi eccezionali o condizioni atmosferiche/climatiche avverse che impediscano, ritardino o interrompano l’attività lavorativa.

Istituzione del codice DMAG 7 "Part time/GOR"

Per consentire la denuncia delle giornate ad orario ridotto degli OTD è stato introdotto, dal mese di gennaio 2013, nel DMAG e nella sezione "Dettaglio Lavoratore", il codice 7 nel menu a tendina "Part time/GOR". La fattispecie è ammessa solo per eventi eccezionali coerenti per intensità e durata con l’interruzione dell’orario normale; non sono comprese le riduzioni dovute alla sola volontà del datore di lavoro o del lavoratore.

Obblighi di compilazione e dichiarazione nel DMAG

Nella denuncia devono essere indicati obbligatoriamente, per il mese di riferimento, il numero complessivo di giorni lavorati ad orario ridotto, il totale delle ore ad orario ridotto e la retribuzione corrisposta. Il quadro D del modulo conclusivo è stato integrato con una dichiarazione specifica sulla retribuzione dell’OTD ad orario ridotto per interruzione di giornata dovuta a causa di forza maggiore; tale dichiarazione deve essere contrassegnata con "SI", altrimenti il sistema non valida la denuncia con codice 7. Le motivazioni possono essere oggetto di verifica amministrativa o ispettiva.

Gestione di giornate ordinarie e ridotte nello stesso mese

Se lo stesso lavoratore, nello stesso mese, presta sia giornate ad orario ordinario sia giornate ad orario ridotto per le ipotesi considerate, l’azienda deve effettuare una distinta compilazione nella sezione "Dettaglio lavoratore". Il sistema genera così due distinte rappresentazioni: una per le giornate ordinarie e una per quelle ad orario ridotto.

Effetti economici, contributivi e assistenziali

Per le denunce di giornate ad orario ridotto, la verifica del minimale previsto per legge e/o contratto viene effettuata su base oraria e non giornaliera, in coerenza con il diritto alla retribuzione delle ore effettivamente prestate. A breve sarà disponibile in DMAG, nella sezione "Altre funzioni", la tabella "Salari contrattuali provinciali" per consultare le retribuzioni contrattuali giornaliere e orarie. Nell’elaborazione degli elenchi nominativi ex legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 quinquies, si terrà conto delle eventuali denunce di giornate ad orario ridotto; inoltre ciò rileva ai fini delle prestazioni temporanee calcolate sulla retribuzione imponibile ai sensi della legge 11 marzo 2006, n. 81 e del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

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