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Circolare

Circolare numero 123 del 06-08-2013

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 4 giugno 2013 tra INPS e F.I.A.C.A. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i beneficiari interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, gli obblighi di versamento e rendicontazione, il costo del servizio e le regole di responsabilità tra le parti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e il rinvio alle precedenti istruzioni della circolare n. 167/1992.

Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 4 giugno 2013 tra INPS e F.I.A.C.A. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’organizzazione. Vengono disciplinate le prestazioni interessate, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di trattenuta, gli obblighi delle strutture INPS e del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché gli aspetti economici e contabili della gestione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono versare i contributi associativi a favore della F.I.A.C.A. i beneficiari dei seguenti trattamenti:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari;
  • disoccupazione ASpI;
  • Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta avviene sulle prestazioni sopra indicate ed è subordinata alla validità della delega rilasciata dal lavoratore.

Delega, requisiti di validità e codice identificativo

La trattenuta è effettuata previo rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare anche il timbro dell’organizzazione e la firma del legale rappresentante. La circolare precisa che la delega è priva di effetto se non è compresa nel modello di domanda INPS oppure se manca la sottoscrizione del lavoratore o il timbro/firma dell’organizzazione.

Il codice identificativo della F.I.A.C.A. è indicato nel valore 4901.

Adempimenti in caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.

La documentazione relativa alle deleghe, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e durata degli effetti della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve direttamente dal lavoratore una comunicazione di revoca della delega per la riscossione del contributo associativo, la struttura competente deve procedere quanto prima all’acquisizione della revoca.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’organizzazione.

La F.I.A.C.A. ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 4% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, rendicontazione e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettuano i versamenti alla F.I.A.C.A. senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Contestualmente devono mettere a disposizione dell’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.

L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in 0,74 euro per singola delega.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R o PEC; a seguito di tale comunicazione la F.I.A.C.A. può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e durata della convenzione

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e la F.I.A.C.A. e alle vicende ad esso relative.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se sorgono controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’organizzazione stipulante deve altresì ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta salva la possibilità di disdetta per giusta causa da ciascuna parte con preavviso di almeno sei mesi.

Indicazioni operative e contabili

La sede legale della F.I.A.C.A. è indicata in via Amatrice n. 38, Roma.

I versamenti devono essere eseguiti su un conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio, comprensivo di IBAN.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25365, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35365, per l’accreditamento alla F.I.A.C.A. dei contributi associativi trattenuti;
  • GPA11365, per la rilevazione del debito verso la F.I.A.C.A.

I pagamenti a favore dell’organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11365; l’eventuale saldo residuo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla definizione dei rapporti finanziari con la F.I.A.C.A. si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Ambito della convenzione

La convenzione, stipulata il 4 giugno 2013 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991, disciplina la riscossione dei contributi associativi a favore della F.I.A.C.A. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Riguarda i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega e validità della trattenuta

La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inefficace se manca nel modulo di domanda o se non è completa delle sottoscrizioni richieste. Il codice identificativo della F.I.A.C.A. è 4901.

Adempimenti per il pagamento diretto delle integrazioni salariali

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro.

Contestazioni e revoche della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve una revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente.

Rimborsi in caso di revoca o annullamento

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo e percentuali applicate

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. La F.I.A.C.A. ha comunicato le seguenti aliquote: 4% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, comprensivi di CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettuano i versamenti alla F.I.A.C.A. entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Il costo del servizio è fissato in 0,74 euro per ciascuna delega.

Recesso, responsabilità e durata

L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R o PEC; dopo tale comunicazione la F.I.A.C.A. può recedere entro 60 giorni. L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare l’interessato e, in caso di contenzioso derivante dalla convenzione, ristorare l’INPS delle spese sostenute. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione; il rinnovo va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza e ciascuna parte può disdirla per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.

Indicazioni operative e contabili

I versamenti devono essere effettuati su un conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio, completo di IBAN. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25365 per i contributi trattenuti, GPA35365 per l’accreditamento alla F.I.A.C.A. e GPA11365 per la rilevazione del debito verso l’organizzazione. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA11365, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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