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Circolare

Circolare numero 122 del 06-08-2013

Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con la S.N.A.L.A. per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrandone condizioni operative, effetti della delega, obblighi delle parti, costo del servizio e durata. Vengono inoltre richiamate le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi, con indicazione dei conti da utilizzare e della sede dell’Organizzazione.

Convenzione INPS-S.N.A.L.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-S.N.A.L.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà comunicazione della convenzione sottoscritta tra INPS e S.N.A.L.A. per la riscossione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono riepilogate le regole di funzionamento della delega, gli obblighi dell’Organizzazione, i profili economici e le istruzioni contabili necessarie alla gestione delle ritenute.

Sottoscrizione della convenzione e riferimenti generali

La convenzione è stata sottoscritta il 15 febbraio 2013 ed è stata approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 25 gennaio 2013. Essa riguarda la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e disciplina i rapporti operativi tra INPS e S.N.A.L.A.

Delega sindacale: forma, efficacia e validità

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato. Deve inoltre riportare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.

La delega produce effetto al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe trasmesse successivamente alla presentazione della domanda di prestazione.

Revoca, annullamento e restituzione delle somme

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già incassate a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la S.N.A.L.A. si impegna a rimborsarle all’INPS su semplice richiesta dell’Istituto.

Identificazione dell’Organizzazione e flussi informativi

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla S.N.A.L.A. La misura del contributo dovuto a favore dell’Organizzazione deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, da verificare DCSIT.

Rapporti tra organizzazioni e responsabilità dell’INPS

Nel caso in cui la trattenuta sindacale venga erroneamente attribuita a un’Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate devono essere definiti direttamente tra le stesse.

La circolare precisa inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale di iscrizione.

Aspetti economici e oneri della convenzione

Il costo del servizio è determinato in € 0,74 per ciascuna delega. Sono inoltre a carico della S.N.A.L.A., oltre alle spese, tutti gli altri oneri inerenti la convenzione, compresi quelli fiscali.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. Per il rinnovo annuale, l’Organizzazione deve inviare all’Istituto una richiesta tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Per la contabilizzazione delle ritenute sindacali effettuate sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti, si confermano le istruzioni della circolare n. 67 del 15 marzo 2001.

I conti da utilizzare sono GPA 27031 e GPA 18041, con opportuna variazione della denominazione. Il conto GPA 18041, relativo alla rilevazione del debito verso SNALA, deve essere movimentato in contropartita del conto esistente GPA 35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali devono essere imputati al conto GPA 24042.

Sede dell’Organizzazione

La sede della S.N.A.L.A. è indicata in Roma, via Cairoli n. 115.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e ambito

In data 15/02/2013 è stata sottoscritta la convenzione con la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 25/01/2013, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola.

Delega sindacale e modalità di efficacia

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si considera concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non vengono prese in considerazione dall’INPS.

Revoca, annullamento e restituzione delle somme

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la S.N.A.L.A. si impegna a rimborsarle su semplice richiesta dell’INPS.

Indicazioni identificative e comunicazione dei dati

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla S.N.A.L.A. La misura del contributo dovuto è espressamente indicata nell’atto di delega. L’INPS mette a disposizione dell’Associazione elenchi suddivisi per Provincia e Comune con i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, comprensivi dei dati anagrafici e dell’importo, da verificare DCSIT.

Rapporti tra organizzazioni e responsabilità

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale a un’Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate sono definiti direttamente tra esse. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta e l’Organizzazione sindacale di appartenenza.

Costo del servizio e oneri

Il costo del servizio è fissato in € 0,74 per singola delega. Sono a carico della S.N.A.L.A., oltre alle spese, tutti gli altri oneri, anche fiscali, inerenti la convenzione.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale deve essere inviata dall’Organizzazione all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Per la rilevazione contabile delle ritenute sindacali e dei relativi versamenti si confermano le istruzioni della circolare n. 67 del 15 marzo 2001. Devono essere utilizzati i conti GPA 27031 e GPA 18041, con variazione della denominazione; il conto GPA 18041, per il debito verso SNALA, va movimentato in contropartita del conto esistente GPA 35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali devono essere imputati al conto già esistente GPA 24042.

Sede della S.N.A.L.A.

La sede della S.N.A.L.A. è indicata in Roma, via Cairoli n. 115.

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