Circolare numero 121 del 06-08-2013
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di ENFEA tramite il mod. F24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 maggio 2013 tra INPS ed ENFEA per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 2012. Vengono disciplinate le modalità di versamento con causale "ENFE", le informazioni da indicare nell’F24 e nel flusso UniEmens, nonché i flussi informativi e di trattamento dati tra ENFEA e INPS. Sono inoltre chiariti i limiti di responsabilità dell’INPS, i costi del servizio e le modalità di rimborso a carico di ENFEA, oltre alla durata triennale della convenzione e al rinnovo.
Convenzione INPS-ENFEA per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Convenzione INPS-ENFEA per la riscossione dei contributi dell’Ente Bilaterale
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 28 maggio 2013 tra INPS ed ENFEA per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 2012. Il documento disciplina le modalità operative del versamento, gli adempimenti informativi, i costi del servizio e i limiti di responsabilità dell’Istituto.
Ambito della convenzione e soggetti coinvolti
ENFEA affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Il meccanismo riguarda i datori di lavoro aderenti, le organizzazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 23.7.2012 e, per gli aspetti di incasso, l’Agenzia delle Entrate, che accredita direttamente le somme sul conto corrente di ENFEA.
Modalità di versamento con modello F24
Il versamento deve avvenire tramite modello F24 utilizzando la causale contributo "ENFE" attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS. La causale va esposta nella sezione "INPS" del modello, nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza del campo "importi a debito versati".
Nella stessa sezione devono essere indicati:
- il "codice sede" della sede INPS competente;
- la "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" corrispondente alla matricola dell’azienda;
- il "periodo di riferimento", con il mese e l’anno di competenza nella colonna "da mm/aaaa" nel formato MM/AAAA, senza valorizzare la colonna "a mm/aaaa".
Informazioni ai datori di lavoro e trattamento dei dati
ENFEA deve informare i datori di lavoro aderenti sulle concrete modalità di attuazione delle procedure di versamento. Deve inoltre dar loro notizia che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le proprie finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione per adesione.
Destinazione delle somme e rapporti tra ENFEA e imprese
Gli importi indicati nel modello F24 dai datori di lavoro sono direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate al conto corrente di ENFEA. La circolare precisa che i rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, inclusa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono essere gestiti direttamente tra ENFEA e i datori di lavoro interessati.
Limiti di responsabilità dell’INPS
Per l’INPS è escluso ogni obbligo di esazione coattiva dei contributi e ogni intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende con riferimento a tali versamenti. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità dell’Istituto per l’applicazione della convenzione, sia verso i datori di lavoro sia verso i soggetti indicati nell’atto convenzionale, nonché verso terzi.
Costi del servizio e modalità di rimborso
ENFEA deve corrispondere le spese sostenute per l’espletamento del servizio. Il costo complessivo individuato per la riscossione dei contributi e per la fornitura dei dati elementari è pari a euro 0,16, così ripartiti:
- euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
- euro 0,11 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto.
È inoltre dovuto all’INPS il rimborso del costo, anch’esso IVA esente ai sensi del medesimo riferimento normativo, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi.
Le somme dovute da ENFEA devono essere versate mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. La fatturazione e la contabilizzazione sono effettuate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza oneri operativi per le sedi periferiche.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto da ENFEA all’INPS tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale di ENFEA
La sede legale dell’Ente Bilaterale è indicata in Roma, via della Colonna Antonina 52.
Compilazione del flusso UniEmens
Per la corretta esposizione nei flussi UniEmens, i datori di lavoro devono valorizzare gli elementi previsti indicando il codice "ENFE" e l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato con F24 con il corrispondente codice. L’elemento dedicato riporta inoltre il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM".
Punti principali
Oggetto della convenzione e finalità
ENFEA affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dall’Accordo interconfederale del 23.7.2012 sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL. La convenzione è finalizzata a consentire la raccolta dei contributi attraverso il circuito F24, con successivo accredito delle somme a ENFEA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di versamento tramite modello F24
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando la causale contributo "ENFE" nella sezione "INPS", esclusivamente nel campo "importi a debito versati". Devono inoltre essere indicati il codice sede INPS competente, la matricola INPS dell’azienda e, nel periodo di riferimento, il mese e anno di competenza nel formato MM/AAAA, lasciando non valorizzata la colonna "a mm/aaaa".
Informazioni ai datori di lavoro e trattamento dati
ENFEA deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le concrete modalità operative per il versamento e informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del d.lgs. 196/2003, per le finalità istituzionali dell’Istituto e quelle previste dalla convenzione.
Destinazione delle somme e rapporti tra le parti
Gli importi indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate al conto corrente di ENFEA. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono instaurarsi direttamente tra ENFEA e i datori di lavoro interessati.
Esclusione di obblighi e responsabilità dell’INPS
Per l’INPS è escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi, nonché ogni intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende in relazione ai versamenti. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per l’applicazione della convenzione verso datori di lavoro, soggetti dell’atto convenzionale e terzi.
Costi del servizio e rimborso delle spese
ENFEA deve rimborsare le spese sostenute per il servizio. Il costo del servizio di riscossione e di fornitura dei dati elementari è determinato in euro 0,16 per ogni operazione, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività SISPI ed euro 0,11 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72 per l’attività dell’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso, IVA esente, del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione.
Fatturazione, pagamento e competenze interne INPS
Le somme dovute da ENFEA devono essere pagate tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’INPS indicato in convenzione. La fatturazione e contabilizzazione dei pagamenti sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali; non sono previsti adempimenti a carico delle sedi territoriali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del 28 maggio 2013. L’eventuale richiesta di rinnovo da parte di ENFEA deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale dell’ente
La sede legale di ENFEA è indicata in Roma, via della Colonna Antonina 52.
Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono valorizzare il flusso UniEmens indicando, negli elementi previsti, il codice "ENFE" e l’importo individuale del versamento effettuato con F24 e il relativo codice. L’elemento con attributo dedicato deve riportare il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM".
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