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Ordinanza

Ordinanza n. 14159/2026 - Roma, Sezione 5Q

PER L’ANNULLAMENTO - PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI - - della determinazione Amministrativa n. 41-2026 del 20 aprile 2026, a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Castiglione in Teverina, mai notificata ai ricorrenti ma acquisita all’esito di accesso agli atti, avente ad oggetto la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona e l’autorizzazione all’installazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel territorio comunale (doc. 22); - della nota prot. 2363 del 30 settembre 2025 di ARPALAZIO - Dipartimento Pressioni sull’Ambiente Servizio Sezione Provinciale di Viterbo Unità Controlli, con cui è stato espresso parere tecnico preventivo favorevole al progetto (doc. 9); - dell’autorizzazione n. 2-2026 rilasciata ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 in data 20 aprile 2026, con la quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione in Teverina ha rilasciato il nulla osta per il vincolo idrogeologico relativo all’opera in oggetto; - del parere favorevole all’opera rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale di Castiglione in Teverina con nota prot. 1176 del 20 aprile 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, l’avviso di indizione della conferenza di servizi prot. 2322 del 24.09.2025 (doc. 10), la relazione geologica del Dott. Geol. Nicoletta Colaiacomo dell’agosto 2025 (doc. 13) e tutti gli elaborati progettuali, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202606936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale conclusiva della conferenza di servizi decisoria e autorizzazione all’installazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, con atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale n. 41-2026 del 20 aprile 2026, acquisita mediante accesso agli atti, con cui si è conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ed è stata autorizzata l’installazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel territorio comunale. Sono stati altresì impugnati il parere tecnico preventivo favorevole di ARPA Lazio, il nulla osta comunale relativo al vincolo idrogeologico, il parere favorevole dell’Ufficio tecnico comunale, nonché gli ulteriori atti presupposti e gli elaborati progettuali. Il ricorso è stato proposto con domanda di annullamento e previa richiesta di misure cautelari. Il TAR ha rilevato che la controversia rientra tra i giudizi amministrativi in materia di PNRR e che, pur trovando applicazione l’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, l’atto introduttivo non era stato notificato alle amministrazioni centrali dello Stato titolari dell’intervento finanziato con le relative risorse pubbliche.

La decisione

Il Collegio non ha esaminato nel merito i vizi dedotti né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, individuati quali parti necessarie in ragione della riconduzione della controversia alla materia PNRR e della titolarità centrale dell’intervento finanziato. Ha ordinato alla parte ricorrente di notificare loro l’atto introduttivo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e di depositare la documentazione comprovante l’adempimento entro la successiva udienza camerale. L’udienza è stata fissata al 1° dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile ai giudizi amministrativi in materia di PNRR; il TAR ne trae la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento finanziato.

  • R.D.L. n. 3267/1923

    Richiamato nel titolo dell’autorizzazione comunale relativa al vincolo idrogeologico, senza essere oggetto di esame in questa ordinanza.

  • R.D. n. 1126/1926

    Richiamato nel titolo dell’autorizzazione comunale relativa al vincolo idrogeologico, senza essere oggetto di esame in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi riconducibili alla materia PNRR, quando l’intervento impugnato è finanziato con risorse pubbliche e fa capo ad amministrazioni centrali dello Stato, tali amministrazioni devono essere coinvolte nel processo quali parti necessarie secondo la disciplina applicabile.
  • Se il ricorso in materia PNRR non è stato notificato alle amministrazioni centrali titolari dell’intervento finanziato, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio, assegnando alla parte ricorrente un termine per la notificazione e per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela del terzo

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