Cassazione Civile, Ordinanza n. 20667/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha contestato il mancato pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per operazioni dell'anno 2012, irrogando sanzioni e interessi. L'atto era stato notificato alla società ricorrente quale coobbligata in solido di una società italiana collegata alla raccolta scommesse. La CTR aveva confermato la pretesa, ritenendo non necessaria la previa notifica del PVC, sufficiente la motivazione dell'avviso e corretta l'applicazione della disciplina fiscale che individua come soggetto passivo chi gestisce scommesse, anche senza concessione, per conto proprio o di terzi. In cassazione la società ha proposto nove motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa per mancata notifica del PVC; 2) carenza di motivazione dell'avviso quanto all'aliquota applicata; 3) erronea individuazione della società quale soggetto passivo; 4) insussistenza del presupposto oggettivo del tributo; 5) insussistenza del presupposto territoriale; 6) violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva; 7) omessa pronuncia sulla questione costituzionale; 8) violazione dell'equo processo e della CEDU per la retroattività della norma interpretativa; 9) violazione del TFUE e dei principi di non discriminazione e libertà di stabilimento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE o di sospensione in attesa di revocazione. La ricorrente ha inoltre insistito sulla propria posizione di operatore estero e sulla pretesa incompatibilità della disciplina fiscale con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza penale che esclude la rilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse svolta da CTD per bookmaker UE.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata notifica del PVC, perché in un accertamento a tavolino il primo atto può essere l'avviso di accertamento e non esiste un obbligo generalizzato di PVC. Ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo sulla motivazione dell'atto. Ha poi ritenuto infondati i motivi centrali sulla soggettività passiva, sul presupposto oggettivo e territoriale del tributo, sulla pretesa violazione dei principi costituzionali e unionali, osservando che la disciplina interpretativa del 2010 chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avviene senza concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse con qualsiasi mezzo, anche per conto di terzi e anche dall'estero. La Corte ha valorizzato i principi già affermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE, escludendo discriminazioni, violazioni della libertà di prestazione di servizi e lesioni del legittimo affidamento. Ha inoltre escluso la sospensione del giudizio per la pendenza di revocazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il sopravvenuto intervento chiarificatore delle Corti costituzionale e unionale; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1998, art. 1
l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta per le scommesse di qualunque tipo, anche se svolte all'estero.
d.lgs. n. 504 del 1998, art. 3
soggetti passivi sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse; la norma, come interpretata, comprende anche chi opera senza concessione.
L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. a)
l'imposta è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione.
L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b)
soggetto passivo è chiunque gestisce scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all'estero; se opera per conto terzi, questi risponde in solido.
L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12
non impongono, nel caso esaminato, la previa notifica del PVC prima dell'avviso di accertamento.
L. n. 212 del 2000, art. 3
richiamato in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Costituzione, art. 3
esclude che l'equiparazione tra gestore per conto proprio e per conto terzi sia irragionevole nel sistema fiscale considerato.
Costituzione, art. 53
il meccanismo di traslazione dell'imposta tra ricevitori e bookmaker è ritenuto compatibile con la capacità contributiva.
Costituzione, art. 97
richiamato unitamente al diritto di difesa per la questione del contraddittorio endoprocedimentale, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Costituzione, art. 24
richiamato a tutela del diritto di difesa, ma la Corte esclude la lesione lamentata.
Costituzione, art. 117, comma 1
richiamato in relazione all'art. 6 CEDU e alla compatibilità della norma interpretativa.
Costituzione, art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è esclusa perché il rigetto implicito delle questioni compatibili con la decisione è sufficiente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
richiamato per il vizio di motivazione/omessa pronuncia, ma il motivo è respinto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
TFUE, art. 56
la Corte esclude che la normativa fiscale italiana ostacoli in modo discriminatorio la libera prestazione di servizi.
TFUE, art. 267
la richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta perché le questioni sono già chiarite dalla giurisprudenza UE.
TFUE, artt. 49 e 56
richiamati indirettamente nella ricostruzione dei principi unionali sulla libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
CEDU, art. 6
la pubblicità dell'udienza non è assoluta e può essere derogata per ragioni obiettive e razionali; la retroattività della legge interpretativa è compatibile se sorretta da motivi imperativi di interesse generale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario su accertamenti cd. a tavolino, la mancata previa notifica del processo verbale di constatazione non determina di per sé invalidità dell'avviso di accertamento, salvo che una specifica norma imponga diversamente o che sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere con precisione petitum e causa petendi della pretesa; tuttavia, in cassazione la censura è inammissibile se non viene trascritto o almeno specificamente riprodotto il contenuto essenziale dell'avviso contestato.
- In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, la nozione di soggetto passivo comprende chiunque gestisca, anche senza concessione e anche per conto di terzi, la raccolta delle scommesse con qualunque mezzo, anche telematico; la responsabilità fiscale può quindi colpire anche l'intermediario che realizza in Italia il presupposto impositivo.
- Il presupposto del tributo non è la singola giocata, ma l'organizzazione del servizio di gioco e la raccolta delle scommesse, cioè l'attività complessivamente considerata di gestione del servizio.
- La disciplina interpretativa del 2010 è stata letta come norma chiarificatrice di una possibile variante di significato della disciplina previgente e, perciò, non viola di per sé il legittimo affidamento né l'equo processo, quando sia sorretta da esigenze di chiarificazione dell'incertezza normativa.
- Non sussiste violazione della libertà di prestazione di servizi o del principio di non discriminazione se la normativa fiscale si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, indipendentemente dallo Stato di stabilimento, e si giustifica con esigenze imperative di controllo del settore e di contrasto all'evasione.
- L'asserita illegittimità penale dell'attività di raccolta scommesse non esclude la soggettività passiva ai fini tributari quando la legge fiscale collega il prelievo alla concreta gestione dell'attività di gioco nel territorio dello Stato.
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