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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05924/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, quale coniuge ed erede della titolare originaria del rapporto tributario, ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 per il recupero dell'IRPEF 2006, dovuta in relazione alla tardiva comunicazione di una detrazione per spese di ristrutturazione edilizia. Le sanzioni collegate erano state sgravate perché intrasmissibili all'erede, ma l'Ufficio aveva ritenuto non applicabile il favor rei di cui all'art. 3 d.lgs. 472/1997 al tributo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione del favor rei, sostenendo che l'abolizione del precetto avrebbe determinato l'estinzione anche del debito sanzionatorio e, in sostanza, l'illegittimità della pretesa; (2) difetto di motivazione della sentenza regionale, per avere la CTR aderito acriticamente alla decisione di primo grado; (3) mera riproposizione di motivi non esaminati in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per carenza di interesse, perché le sanzioni erano già state sgravate e quindi non gravavano sull'erede, e in parte infondato, perché il favor rei di cui all'art. 3 d.lgs. 472/1997 opera solo sulle sanzioni amministrative tributarie e non sul tributo, che restava dovuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un'anomalia motivazionale nei ristretti limiti ancora consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012. È stata inoltre ritenuta inammissibile la riproposizione, non specificamente articolata e neppure trascritta, di motivi non esaminati in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    Norma posta a base del controllo formale che ha condotto al recupero dell'IRPEF e alla successiva emissione della cartella.

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    Il favor rei si applica alle sole sanzioni amministrative tributarie e non consente di estendere la sopravvenuta abolizione del precetto anche al tributo dovuto.

  • art. 1 d.lgs. 472/1997

    La disciplina sanzionatoria tributaria regola esclusivamente le sanzioni amministrative in materia fiscale, non il rapporto d'imposta.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma del 2012 è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.l. n. 83/2012

    Ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nei termini dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Massime di principio

  • Il principio del favor rei in materia tributaria opera esclusivamente sul piano sanzionatorio e non si estende al tributo o all'imposta, che restano dovuti se il presupposto impositivo permane.
  • Quando la sanzione originariamente irrogata non è più dovuta perché intrasmissibile o comunque già sgravata, il ricorso che miri a contestarla è inammissibile per difetto di interesse.
  • La sopravvenuta modifica normativa che abolisce o attenua la punibilità non elimina automaticamente il debito d'imposta: occorre distinguere nettamente tra rapporto sanzionatorio e rapporto tributario principale.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma del 2012, è solo quello che si traduce in una motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non basta lamentare una motivazione breve o non condivisa.
  • La riproposizione in cassazione di questioni non specificamente formulate come motivi, o non adeguatamente trascritte e localizzate negli atti di merito, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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