Ordinanza n. 1262/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria nazionale nominativa “non UE residenti all’estero” pubblicata in data 8 gennaio 2026 sul portale Universitaly/CINECA, nonché del/i provvedimento/i di definizione/chiusura della medesima graduatoria in data 16 gennaio 2026, e di ogni atto successivo o comunque connesso di approvazione, rettifica, integrazione, aggiornamento, definizione, chiusura, gestione, scorrimento, riassegnazione e/o devoluzione dei posti residui del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero in favore di candidati appartenenti a platee diverse (studenti UE e/o non UE residenti in Italia), ivi inclusi gli atti di assegnazione, prenotazione, immatricolazione e ogni effetto applicativo conseguente; - della graduatoria definitiva nazionale approvata e pubblicata nella Piattaforma Universitaly in data 28 gennaio con riferimento al corso di Laurea in Medicina per studenti italiani ed UE, nella parte in cui ha disposto la redistribuzione/riassegnazione ai candidati italiani e/o UE dei posti originariamente appartenenti al contingente riservato agli studenti extra-UE residenti all’estero, con conseguente modificazione della ripartizione dei posti e degli esiti utili ai fini dell’ammissione; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, e in particolare dell’art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede che “gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle graduatorie relative agli studenti non UE residenti all’estero siano resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, in occasione della riassegnazione”, con ogni conseguente effetto di devoluzione/riassorbimento del contingente riservato; - dell’allegato n. 2 al d.m. n. 454 del 26 luglio 2025 relativo agli studenti non UE residenti all’estero, nella parte in cui disciplinano tempi, modalità, chiusura/definizione della graduatoria, assenza di ulteriori finestre di scorrimento e/o qualunque regola che consenta, direttamente o indirettamente, la riassegnazione dei posti residui del contingente non UE estero al canale UE/non UE residenti in Italia; - del d.m. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 600 del 7 agosto 2025 nella parte in cui all’art. 2, comma 3 stabilisce che “non sono consentite ammissioni in soprannumero”, nella misura in cui tale previsione si pone come ostativa all’adozione di misure interinali effettive (immatricolazione con riserva anche in soprannumero) necessarie a preservare la chance e l’effettività della tutela, all’art. 2, comma 1, nella parte in cui vincola l’immatricolazione degli studenti UE/non UE residenti in Italia e degli studenti non UE residenti all’estero alle assegnazioni operate ai sensi del d.m. n. 454/2025 e nei limiti dei posti delle tabelle allegate, per quanto occorra quale atto presupposto/condizionante rispetto alla gestione dei contingenti e agli effetti devolutivi contestati nonché, ove occorra, delle tabelle allegate e di ogni ulteriore previsione del medesimo decreto che, direttamente o indirettamente, concorra a rendere irreversibile la perdita dei posti del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero o a comprimere l’effettività della tutela cautelare; - del d.m. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e dei relativi Allegati nella parte in cui (anche per omissione di disciplina) assoggetta gli studenti non UE residenti all’estero al meccanismo del c.d. “semestre filtro” e/o subordina l’utile collocazione in graduatoria al conseguimento della soglia minima di sufficienza, senza prevedere misure, correttivi o discipline differenziate idonee a garantire l’effettività del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero e la non discriminazione indiretta correlata alla prova in lingua italiana (anche in presenza di domande a completamento); - del d.m. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115/2025 e dei relativi allegati, nella parte in cui detta criteri, regole, scansioni temporali e/o meccanismi di formazione, articolazione, chiusura, scorrimento e gestione delle graduatorie nazionali (ivi inclusi termini di accettazione/immatricolazione e correlati automatismi), suscettibili di incidere in senso lesivo sulla posizione degli odierni ricorrenti e/o di rendere operativa la devoluzione dei posti riservati agli studenti non UE residenti all’estero; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 431 del 20 giugno 2025, recante la determinazione del contributo forfettario per l’iscrizione al semestre filtro, dei termini di iscrizione, delle date degli appelli degli esami di profitto e delle sedi CINECA di consegna delle prove, nella parte in cui disciplina in modo uniforme e indifferenziato le modalità di iscrizione e di svolgimento del semestre filtro anche per gli studenti non UE residenti all’estero, senza prevedere misure specifiche o correttive idonee a neutralizzare le oggettive difficoltà linguistiche e procedurali di tale platea, concorrendo così alla lesione dell’effettività del contingente riservato; - nonché, ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi comunicazioni, note, avvisi, istruzioni operative, FAQ, chiarimenti, rettifiche, determinazioni e provvedimenti tecnici del MUR e/o di CINECA/Universitaly (e degli Atenei interessati) che abbiano dato attuazione, anche solo in via di fatto, al meccanismo di chiusura della graduatoria non UE estero e/o alla messa a disposizione/riassorbimento/ riassegnazione dei posti residui del contingente riservato, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale dei candidati non UE residenti all’estero, atti di chiusura e riassegnazione dei posti residui al contingente UE/non UE residenti in Italia, nonché decreti ministeriali disciplinanti il semestre-filtro, le graduatorie e l’immatricolazione ai corsi di Medicina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria nazionale nominativa relativa agli studenti non UE residenti all’estero, gli atti di definizione e chiusura della graduatoria, la successiva graduatoria nazionale per studenti italiani e UE nella parte concernente la redistribuzione dei posti residui, nonché vari decreti ministeriali e relativi allegati. In particolare, hanno contestato la devoluzione dei posti non utilizzati del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero in favore degli studenti UE e non UE residenti in Italia; l’assenza di ulteriori finestre di scorrimento; il divieto di ammissioni in soprannumero; l’applicazione anche agli studenti stranieri residenti all’estero del semestre-filtro e della soglia minima di superamento degli esami; la mancata previsione di correttivi idonei a neutralizzare le difficoltà linguistiche e procedurali derivanti dallo svolgimento delle prove in lingua italiana; nonché l’uniformità delle modalità di iscrizione e svolgimento del semestre-filtro. È stata inoltre proposta domanda di accertamento e condanna dell’amministrazione all’ammissione ai corsi di Medicina ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti, del fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore valutazione al giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 abbia trasformato il semestre-filtro e le relative prove in esami universitari di profitto, e non in un mero test selettivo di accesso. Di conseguenza, non sono stati ritenuti automaticamente applicabili gli orientamenti elaborati con riferimento al precedente test d’ingresso, che poteva svantaggiare gli studenti non residenti per condizioni e contenuti della prova. Nel nuovo sistema, la frequenza libera del semestre e la possibilità di prepararsi attraverso i corsi avrebbero eliminato i precedenti profili di svantaggio competitivo. Il TAR ha inoltre rilevato che la normativa considera le esigenze di formazione linguistica degli studenti stranieri, che i ricorrenti non hanno fornito prova concreta del fatto che il mancato superamento degli esami dipendesse dalle difficoltà linguistiche e che la riserva di posti costituisca già una misura di vantaggio per gli studenti residenti all’estero. È stata valorizzata anche l’esistenza di corsi in lingua inglese, non assoggettati al nuovo meccanismo e potenzialmente fruibili dai ricorrenti. Il rigetto cautelare è stato pronunciato impregiudicata la decisione di merito. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, individuando quali controinteressati tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale unica per i corsi interessati. La pubblicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 15 giorni, a pena di improcedibilità. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti, per le spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni costituite tramite l’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della delibazione sommaria prevista per tale fase, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris.
art. 30 c.p.a.
Invocato dai ricorrenti per ottenere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea.
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale base della sanzione processuale dell’improcedibilità in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione disposti per l’integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Richiamato in relazione all’integrazione del contraddittorio e alle conseguenze dell’omesso adempimento degli obblighi prescritti.
d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
La riforma è interpretata nel senso di configurare il semestre-filtro come periodo di frequenza libera seguito da esami universitari di profitto, non come mero test selettivo di accesso.
art. 46, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Il TAR ha ritenuto che la disposizione provveda alle esigenze di formazione linguistica degli studenti stranieri.
d.m. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, art. 2, comma 6
gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle graduatorie relative agli studenti non UE residenti all’estero siano resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, in occasione della riassegnazione
È una delle disposizioni impugnate, in quanto prevede la riassegnazione dei posti non utilizzati del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero; l’ordinanza cautelare non ne ha pronunciato l’annullamento.
d.m. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, art. 2, commi 1 e 3
non sono consentite ammissioni in soprannumero
È stato impugnato anche il divieto di ammissioni in soprannumero, ritenuto dai ricorrenti ostativo a misure cautelari effettive; la domanda cautelare è stata comunque rigettata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica del fumus boni iuris resta una delibazione sommaria e può condurre al rigetto della sospensione quando le censure non appaiano prima facie idonee a incidere sugli esiti della procedura, senza pregiudicare la successiva decisione di merito.
- Quando una riforma sostituisce il test selettivo preliminare con la frequenza libera di un semestre e con successivi esami universitari di profitto, gli orientamenti giurisprudenziali elaborati per il precedente test d’ingresso non sono automaticamente trasferibili al nuovo sistema.
- La frequenza dei corsi durante il semestre-filtro e la verifica delle conoscenze mediante esami direttamente connessi ai contenuti formativi possono essere considerate idonee, in linea di principio, a ridurre lo svantaggio competitivo precedentemente ipotizzato per gli studenti formati in sistemi scolastici stranieri.
- La deduzione secondo cui il mancato superamento degli esami universitari dipende da difficoltà linguistiche deve essere sostenuta da elementi probatori concreti; in mancanza di evidenze documentali, essa non è sufficiente, nella fase cautelare, a dimostrare il fumus boni iuris.
- La previsione di un contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero può essere valutata come misura di vantaggio competitivo per tale categoria, poiché restringe il confronto selettivo alla relativa platea.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo termini perentori e collegando al loro mancato rispetto l’improcedibilità del ricorso.
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