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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8017/2020 del 21/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il richiedente aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di temere di essere ucciso da membri di un gruppo terroristico dopo aver denunciato alcuni appartenenti al gruppo, ritenuti responsabili dell’uccisione del padre perché considerato infedele. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 411/2018 depositata il 4 luglio 2018, aveva confermato il rigetto: aveva giudicato il racconto generico, contraddittorio e non credibile, non ravvisato persecuzioni rilevanti ai fini dello status di rifugiato né un rischio qualificato ai fini della protezione sussidiaria, e non individuato una condizione personale di vulnerabilità per la protezione umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la mancata traduzione nella lingua conosciuta della motivazione della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento impugnato, deducendo la lesione del diritto di difesa e prospettando l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c. Con il secondo ha contestato la valutazione di non credibilità del racconto e l’accertamento dei presupposti della persecuzione religiosa, sostenendo che la richiesta di prova del pericolo integrasse una probatio diabolica. Con il terzo ha lamentato l’omessa considerazione della violenza legata ai conflitti religiosi e della corruzione della polizia in Pakistan, in particolare nella regione del Punjab, quali fattori di rischio al rientro, contestando il rigetto della protezione sussidiaria e umanitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato infondato: la nullità relativa alla traduzione della decisione amministrativa deve essere fatta valere nel giudizio di opposizione e richiede l’indicazione specifica dell’atto non tradotto e della concreta lesione del diritto di difesa; la questione era stata sollevata per la prima volta in Cassazione e il ricorrente non aveva indicato la lingua richiesta né il pregiudizio subito. La Corte ha inoltre escluso che sussista un diritto alla traduzione dei provvedimenti giurisdizionali, poiché la garanzia linguistica prevista dalla legge opera in sede endoprocedimentale e il richiedente è assistito da un difensore. Il secondo motivo è stato rigettato: la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni, compiuta secondo i parametri normativi, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura delle circostanze; il ricorrente non aveva adeguatamente allegato fatti idonei a dimostrare il pericolo di persecuzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del merito, senza contestare l’attendibilità delle fonti utilizzate né indicare fatti decisivi emersi nel giudizio in senso contrario. La Corte ha precisato che la violenza indiscriminata rileva ai fini della protezione sussidiaria solo quando raggiunga un livello eccezionalmente elevato tale da esporre il civile, per la sola presenza nella regione interessata, a una minaccia grave e individuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25/2008, art. 10, comma 5

    In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria costituisce uno strumento di tutela apprestato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 5, al fine di assicurare all’interessato-richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione.

    La disposizione assicura garanzie linguistiche funzionali alla partecipazione informata e alla possibilità di allegazione nelle fasi del procedimento previste dalla norma; non impone la traduzione nella lingua conosciuta dei provvedimenti giurisdizionali che definiscono le fasi del giudizio.

  • D.Lgs. 251/2007, art. 3, comma 5, lett. c)

    qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, condotta secondo i parametri normativi e i criteri indicati, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto nei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • D.Lgs. 251/2007, art. 14, lett. c)

    In merito alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi di cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”.

    La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata in un conflitto armato richiede un livello di violenza eccezionalmente elevato, tale da determinare, per la sola presenza del civile nel paese o nella regione interessata, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale; i rischi generali per la popolazione non bastano di per sé.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La censura in cassazione dell’accertamento di fatto sulla credibilità è circoscritta ai limiti del vizio motivazionale previsti dal nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non consente una nuova valutazione delle medesime circostanze.

  • art. 2697 c.c.

    Le circostanze fattuali tali da determinare il pericolo di coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbero dovuto essere dedotte in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione.

    Il richiedente deve allegare le circostanze di fatto che possono fondare il rischio individuale di persecuzione; la mera compatibilità del racconto con una situazione di pericolo non supplisce all’insufficienza dell’allegazione.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ferma la verifica dell’effettiva debenza e delle eventuali cause di esenzione.

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi di traduzione della decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve essere dedotta nel giudizio di opposizione all’atto viziato, anche tardivamente quando la nullità abbia impedito il rispetto del termine; la censura deve identificare l’atto non tradotto e indicare la concreta lesione del diritto di difesa e la sua incidenza sul provvedimento finale.
  • L’obbligo di garanzia linguistica previsto per il procedimento di protezione internazionale non comporta il diritto alla traduzione nella lingua conosciuta del provvedimento giurisdizionale che definisce una fase del giudizio, quando il richiedente partecipa al processo con l’assistenza tecnica di un difensore.
  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione, compiuta secondo i parametri normativi, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze, salvo i limiti del vizio motivazionale previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • Chi invoca il rischio individuale di persecuzione deve allegare circostanze fattuali idonee a fondarlo; la sola compatibilità del racconto con una situazione di rischio non equivale a un’allegazione sufficiente.
  • La violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato giustifica la protezione sussidiaria soltanto se raggiunge un livello eccezionalmente elevato, tale da esporre il civile, per la sola presenza nella zona interessata, a un rischio effettivo di minaccia grave e individuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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