Cassazione Civile, Sentenza n. 8015/2020 del 21/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due genitori cittadini cinesi avevano chiesto al Tribunale per i minorenni di Perugia, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, l’autorizzazione a permanere in Italia per assistere le figlie minori. Riferivano di avere un’occupazione stabile nel settore della ristorazione e di avere intrapreso un nuovo percorso di vita dopo avere patteggiato, con sentenza del Tribunale di Perugia del 5 marzo 2015, una pena di due anni di reclusione per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione; tale condanna era stata ritenuta ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Sostenevano che il rientro in Cina avrebbe pregiudicato le figlie, costringendole a separarsi dai genitori o a trasferirsi in un contesto diverso, con disagio e difficoltà economiche. Il Tribunale per i minorenni, con decreto del 2 gennaio 2018, respingeva la domanda, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela dello Stato e non dimostrato un pregiudizio per le minori. La Corte d’appello di Perugia rigettava il reclamo con decreto del 19 febbraio 2018: considerava non provati danni gravi allo sviluppo psicofisico, reputava le minori, data la tenera età, in grado di radicarsi altrove e qualificava le difficoltà prospettate come disagio ordinariamente connesso al trasferimento, non sufficiente a giustificare l’autorizzazione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, i genitori denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi. Deducevano che il trasferimento avrebbe interrotto il ciclo di vaccinazioni delle figlie, già iniziato in Italia, per asserite carenze del sistema sanitario cinese e indisponibilità economica di cure private; lamentavano inoltre che non fosse stato considerato il rischio derivante dalle asserite violazioni dei diritti umani connesse alla politica cinese di controllo delle nascite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo e, conseguentemente, il ricorso. Ha rilevato che le questioni erano già state sottoposte ai giudici di merito, i quali avevano motivatamente escluso la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle minori. Le doglianze non indicavano fatti decisivi effettivamente trascurati né specifiche lacune o incoerenze motivazionali; miravano invece a ottenere una nuova valutazione del merito. La prospettata interruzione delle vaccinazioni era eventuale e fondata su carenze sanitarie non dimostrate, mentre le asserite violazioni dei diritti umani in Cina non erano state collegate a un pregiudizio concreto alla salute o all’equilibrio psichico delle minori. La Corte ha precisato che i gravi motivi richiesti dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 richiedono l’allegazione di un danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave, collegato allo sradicamento del minore o all’allontanamento del familiare, e non comprendono le normali difficoltà del rimpatrio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, data la mancata costituzione dell’intimato. La Corte ha inoltre dato atto che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non operava l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998
I gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, in presenza dei quali può essere autorizzata la permanenza in Italia del familiare, pur non dovendo necessariamente consistere in situazioni di emergenza o in circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, postulano infatti l’allegazione di un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute, il minore è destinato certamente a subire in conseguenza del suo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto o dell’allontanamento del familiare; essi, pur non prestandosi ad essere catalogati o standardizzati, ma dovendo essere valutati caso per caso, devono consistere in eventi traumatici e non prevedibili, ma comunque attinenti allo sviluppo psicofisico del minore, che trascendano le normali difficoltà collegate al proprio rimpatrio o a quello del familiare.
L’autorizzazione alla permanenza del familiare richiede l’allegazione di un pregiudizio certo, concreto e obiettivamente grave per lo sviluppo psicofisico del minore, causalmente collegato allo sradicamento o all’allontanamento. Non bastano le difficoltà ordinarie del rimpatrio; la valutazione è individuale e non limitata alle sole emergenze sanitarie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In tal modo, essi dimostrano di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Il motivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento dei fatti. Il controllo della Corte riguarda la correttezza giuridica e, nei limiti consentiti, la coerenza logico-formale della motivazione.
Massime di principio
- L’autorizzazione prevista dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 presuppone l’allegazione di un danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che il minore sia destinato a subire, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute, per effetto dello sradicamento dall’ambiente di crescita o dell’allontanamento del familiare.
- I gravi motivi rilevanti ai fini dell’autorizzazione devono riguardare lo sviluppo psicofisico del minore e trascendere le normali difficoltà connesse al rimpatrio. Non devono necessariamente consistere in un’emergenza o in una circostanza eccezionale attinente alla salute, ma vanno valutati concretamente caso per caso.
- La prospettazione meramente eventuale di difficoltà nell’accesso alle cure o l’allegazione di violazioni dei diritti umani nel Paese di origine non sono sufficienti se non vengono specificamente collegate a un pregiudizio concreto e grave per la salute o l’equilibrio psichico del minore.
- Il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto; occorre indicare il fatto decisivo omesso, mentre il controllo di legittimità resta circoscritto alla correttezza giuridica e alle anomalie motivazionali deducibili secondo la disciplina vigente.
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