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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8016/2020 del 21/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (genitore straniero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino indiano e titolare di un permesso di soggiorno per assistenza ai figli minori valido per due anni e in scadenza il 23 settembre 2018, aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Salerno, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, l’autorizzazione a rimanere in Italia. Riferiva di lavorare stabilmente come bracciante, di poter mantenere la famiglia e che i figli, di otto e sei anni, erano nati o comunque residenti in Italia, frequentavano la scuola ed erano inseriti nel contesto sociale. Il Tribunale per i minorenni respinse la domanda, anche considerando che il padre non aveva chiesto un permesso per altri motivi e che risultava denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie; escluse inoltre che l’allontanamento pregiudicasse i minori. La Corte d’appello di Salerno, con decreto depositato il 28 gennaio 2019, rigettò il reclamo: pur richiamando la necessità di un giudizio prognostico sul pregiudizio per lo sviluppo dei minori, ritenne che, data la loro età, il trasferimento in India non sarebbe stato un trauma insuperabile e attribuì rilievo alla segnalazione e al rinvio a giudizio del padre per maltrattamenti in famiglia, contrapponendo all’interesse dei minori quello dello Stato alla tutela da un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Con tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, il padre denunciò: la violazione dell’art. 31, comma 3, sostenendo che il pregiudizio rilevante riguarda lo sviluppo psicofisico e può derivare sia dallo sradicamento sia dall’improvviso distacco da un genitore; l’omesso esame della scolarizzazione, dell’inserimento dei figli e delle conseguenze pratiche ed emotive del trasferimento in un Paese di cui non conoscerebbero lingua e ambiente; la violazione dell’art. 31, comma 3, dell’art. 30 Cost. e dell’art. 8 CEDU, per avere omesso un bilanciamento concreto dell’interesse dei minori con quello pubblico, compresa la valutazione della condotta e della sua effettiva pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto della Corte d’appello di Salerno e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto insufficiente la valutazione che desumeva dalla sola età dei minori la loro capacità di affrontare il trasferimento, senza un esame documentato delle condizioni di salute, dei tratti caratteriali, della maturazione, delle relazioni familiari e sociali, della conoscenza del Paese di origine e delle prospettive d’inserimento. Ha rilevato inoltre che non erano stati chiariti la collocazione della madre e i rapporti dei figli con lei, né esplorata l’alternativa del loro distacco dal padre e collocamento presso la madre. Quanto alla posizione del genitore, la mera denuncia e il rinvio a giudizio per maltrattamenti non consentivano di accordare in astratto prevalenza all’interesse statale: la condotta doveva essere valutata concretamente e complessivamente, verificando se costituisse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza e bilanciandola con l’interesse prioritario, ma non assoluto, dei minori. La Corte non ha deciso se l’autorizzazione debba essere concessa, rimettendo tale valutazione al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Tale ragionamento, nella sua superficialità, non può ritenersi corrispondente allo schema delineato dall’art. 31, comma 3, cit., il quale, nel porre l’accento sulla gravità dei motivi richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e sulla loro attinenza allo sviluppo psicofisico del minore, esige una valutazione più complessa ed approfondita, che, muovendo dalla constatazione dell’età del minore e delle sue condizioni di salute, ed attraverso una ricognizione dei suoi tratti caratteriali e della sua attuale rete di relazioni familiari e sociali, consenta di pervenire, per quanto possibile, ad un giudizio sicuro e documentato in ordine al suo grado di maturazione ed alla conseguente capacità di affrontare senza danni il trauma connesso al distacco dal genitore o, in alternativa, al trasferimento in un una Paese diverso da quello in cui ha finora vissuto.

    L’autorizzazione richiede una prognosi individualizzata e documentata sugli effetti dell’allontanamento del genitore o del trasferimento del minore, considerando età, salute, personalità, maturazione e relazioni familiari e sociali. Il pregiudizio deve essere effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave, ma non deve necessariamente derivare da una situazione eccezionale o da condizioni di salute.

  • art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Tale affermazione, nella sua astrattezza, si pone in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, secondo cui la sussistenza di comportamenti del familiare incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale dev’essere valutata in concreto, attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria (cfr. Cass., Sez. 1^, 4/06/2018, n. 14238).

    La condotta del familiare straniero che possa ostare al soggiorno deve essere accertata e valutata in concreto e nel suo complesso. Il giudice deve bilanciare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza con i gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma riconosce protezione primaria.

  • art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Anche in riferimento all’ipotesi in cui lo straniero abbia riportato una condanna per uno dei reati che il D.Lgs. n. 386 del 1998, considera ostativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia, è stato chiarito che tale circostanza non può determinare automaticamente il diniego dell’autorizzazione, ma è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza nel territorio italiano, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, e può quindi condurre al rigetto dell’istanza soltanto all’esito di un esame circostanziato del caso e del bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la norma in esame attribuisce, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, valore prioritario ma non assoluto (cfr. Cass., Sez. Un., 12/06/2019, n. 15750).

    Neppure una condanna per un reato ostativo determina automaticamente il diniego: deve essere verificato se essa evidenzi una minaccia concreta e attuale per ordine pubblico e sicurezza, e la decisione deve derivare dall’esame circostanziato del caso e dal bilanciamento con l’interesse del minore, prioritario ma non assoluto.

Massime di principio

  • Nel valutare l’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia di un familiare straniero ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, il giudice deve formulare una prognosi individualizzata sul pregiudizio effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che l’allontanamento del genitore o il trasferimento del minore può arrecare allo sviluppo psicofisico del minore; il pregiudizio non deve necessariamente dipendere da circostanze eccezionali o da condizioni di salute.
  • La prognosi non può fondarsi su presunzioni generiche ricavate dalla sola età del minore. Deve considerare, per quanto possibile sulla base di elementi concreti, condizioni di salute, tratti caratteriali, maturazione, relazioni familiari e sociali, stabilità affettiva, conoscenza del Paese di destinazione e prospettive d’inserimento; occorre inoltre esaminare le alternative concretamente praticabili e le loro conseguenze.
  • La denuncia, il rinvio a giudizio o anche una condanna per reati rilevanti ai fini del soggiorno non giustificano automaticamente il diniego dell’autorizzazione. Il giudice deve valutare concretamente e complessivamente la condotta per stabilire se rappresenti una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza e compiere un bilanciamento circostanziato con l’interesse del minore, che è prioritario ma non assoluto.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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