Cassazione Civile, Sentenza n. 8018/2020 del 21/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di aver lasciato il Senegal dopo essere stato minacciato da un uomo armato di coltello, che aveva ferito mortalmente, e dopo essere stato aggredito dai fratelli, anch’essi sarti, che sarebbero stati gelosi del suo successo e lo avrebbero accusato di avere clienti omosessuali. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 465/2018 depositata il 23 luglio 2018, aveva confermato il rigetto, ritenendo il racconto vago, generico e poco circostanziato, non riconducibile ai presupposti dello status di rifugiato; aveva inoltre escluso i presupposti della protezione sussidiaria, anche in ragione dell’assenza in Senegal di violenza indiscriminata da conflitto armato, e rilevato l’insussistenza di una particolare vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria. Con il primo motivo il richiedente lamentava la mancata traduzione nella lingua conosciuta della motivazione della decisione amministrativa e del provvedimento giudiziario, invocando il diritto di difesa e prospettando l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c. Con il secondo e il terzo motivo contestava la valutazione di inattendibilità del racconto, deducendo violazione delle norme sulla prova, sulla valutazione delle dichiarazioni e sull’obbligo di cooperazione istruttoria; sosteneva che il racconto fosse preciso e non contraddittorio e che pretendere una prova ulteriore del pericolo imponesse una probatio diabolica. Con il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sostenendo che la propria omosessualità costituisse fattore di vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la violazione dell’obbligo di tradurre la decisione della Commissione deve essere fatta valere nell’opposizione e il richiedente deve indicare specificamente quale pregiudizio abbia prodotto sul diritto di difesa; nel caso concreto la censura era stata proposta per la prima volta in cassazione, senza indicare la lingua preferita né il concreto vulnus. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina invocata imponga la traduzione dei provvedimenti giurisdizionali, essendo la garanzia linguistica prevista nell’ambito endoprocedimentale e partecipando il richiedente al giudizio con l’assistenza di un difensore. I motivi secondo e terzo sono stati respinti perché miravano a ottenere una nuova valutazione della credibilità delle dichiarazioni, apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la valutazione di inattendibilità era stata compiuta secondo i parametri normativi e il ricorrente non aveva formulato una censura idonea a superarla. Il quarto motivo è stato respinto: la protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione personale nel Paese d’origine e del livello d’integrazione in Italia, mentre la dedotta omosessualità non era stata allegata nel giudizio di merito; in quella sede il richiedente aveva riferito soltanto di essere stato accusato di avere clienti omosessuali, sicché la diversa allegazione costituiva un fatto nuovo inammissibile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5
La comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento.
La decisione negativa della Commissione territoriale deve essere comunicata nella lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, in una delle lingue veicolari secondo la preferenza indicata; la violazione determina l’invalidità del provvedimento, ma il vizio va fatto valere nella sede di opposizione e deve essere collegato a una concreta lesione del diritto di difesa.
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 5
Non sussiste invece analogo diritto alla traduzione dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.
La garanzia linguistica prevista dalla disposizione non comprende la traduzione nella lingua conosciuta dal richiedente dei provvedimenti giurisdizionali che definiscono le fasi del giudizio.
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c)
qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, se compiuta secondo i parametri normativi e i criteri di ragionevolezza e presunzione, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere nuovamente valutata in cassazione al di fuori dei limiti del vizio motivazionale consentito.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6
Questa Corte ha chiarito (v. Cass.23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
Il permesso umanitario, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, richiede una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine e il grado d’integrazione raggiunto in Italia, per verificare se il rimpatrio comporti la compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La valutazione di credibilità compiuta dal giudice di merito può essere censurata in cassazione soltanto entro i limiti del vizio motivazionale previsto dalla disposizione, non mediante la richiesta di una diversa lettura delle medesime circostanze.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, fermo restando che l’amministrazione giudiziaria verifica se il pagamento sia concretamente dovuto.
Massime di principio
- L’invalidità derivante dalla mancata traduzione della decisione negativa della Commissione territoriale deve essere fatta valere in sede di opposizione, anche tardiva quando la nullità abbia impedito il rispetto del termine. La censura deve identificare l’atto non tradotto e indicare in modo specifico la lesione concreta arrecata al diritto di difesa e la sua incidenza sul provvedimento finale.
- La garanzia linguistica prevista per la procedura di protezione internazionale non comporta un diritto alla traduzione nella lingua conosciuta dal richiedente dei provvedimenti giurisdizionali che definiscono le fasi del giudizio, considerata la sua partecipazione con l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.
- La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, effettuata secondo i parametri normativi, i canoni di ragionevolezza e i criteri presuntivi, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze già esaminate, salvo i limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- La protezione umanitaria disciplinata dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 richiede una valutazione comparativa della condizione del richiedente nel Paese d’origine e del percorso d’integrazione in Italia, diretta a verificare se il rimpatrio comporti la perdita della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
- La deduzione in cassazione di una condizione personale rilevante ai fini della protezione umanitaria, se non allegata nel giudizio di merito e diversa dai fatti allora riferiti, costituisce introduzione di un fatto nuovo e non può essere esaminata in sede di legittimità.
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