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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8019/2020 del 21/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva riferito di avere affittato un magazzino a una persona poi rivelatasi terrorista e di avere ricevuto minacce di morte da appartenenti a un gruppo militante; dopo avere denunciato i fatti e avere contribuito all’arresto di alcuni membri del gruppo, suo padre sarebbe stato ucciso. Temendo per la propria incolumità, aveva lasciato il Pakistan. In via principale aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso per motivi umanitari. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 510/2018 depositata il 2 agosto 2018, aveva confermato il rigetto, giudicando il racconto non credibile, non ravvisando una situazione rilevante di conflitto armato o violenza indiscriminata e ritenendo non provata una condizione personale di vulnerabilità. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la mancata traduzione, in una lingua da lui conosciuta, della motivazione della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento impugnato, deducendone la nullità e prospettando l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c.; con il secondo ha contestato la valutazione di non credibilità e l’asserita insufficienza delle prove, sostenendo che il pericolo di vendetta potesse permanere nel tempo; con il terzo ha lamentato che non fosse stata considerata la situazione di conflitto religioso e di corruzione della polizia nella regione del Punjab, che avrebbe esposto la sua incolumità a rischio in caso di rimpatrio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sulla mancata traduzione della decisione della Commissione era stata proposta per la prima volta in cassazione, senza indicare la lingua richiesta né il concreto pregiudizio difensivo; inoltre, non sussiste un diritto alla traduzione nella lingua conosciuta dei provvedimenti giurisdizionali che definiscono le fasi del giudizio, poiché la garanzia linguistica prevista dalla legge opera nell’ambito endoprocedimentale e il richiedente è assistito da un difensore. Sono state ritenute non rilevanti e non fondate le prospettate censure costituzionali e sovranazionali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sollecitava una nuova valutazione della credibilità e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito, senza dedurre un vizio scrutinabile in cassazione nei limiti consentiti. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva escluso, sulla base dell’accertamento della situazione del paese e della regione di provenienza, i presupposti della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata; il ricorrente non aveva denunciato formalmente l’omesso esame di un fatto decisivo né indicato fatti o fonti già sottoposti al giudice di merito e trascurati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5

    La comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento.

    La decisione negativa della Commissione territoriale deve essere comunicata nella lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, in una delle lingue veicolari secondo la sua preferenza; la violazione comporta l’invalidità del provvedimento, ma deve essere fatta valere nei modi processuali consentiti e con deduzione del concreto pregiudizio difensivo.

  • D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 5

    Non sussiste invece analogo diritto alla traduzione dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.

    La garanzia linguistica prevista dall’art. 10, comma 5, riguarda gli atti endoprocedimentali e non comporta un obbligo di traduzione dei provvedimenti giurisdizionali decisori; nel giudizio, l’assistenza del difensore è considerata idonea a rendere comprensibili al richiedente la portata e le conseguenze delle pronunce.

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c)

    La Corte ha ritenuto il racconto non credibile, e qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, svolta secondo i parametri normativi e i canoni di ragionevolezza, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto entro i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non mediante una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)

    La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

    La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), richiede che la violenza indiscriminata in un conflitto armato raggiunga un livello tale da determinare, per la sola presenza del civile nell’area interessata, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale; i rischi generali cui è esposta la popolazione non bastano, di per sé, a integrare tale requisito.

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)

    Nel caso, la Corte di merito ha valutato la situazione del paese di origine del richiedente ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lettera c), in ragione della mancata sussistenza della descritta situazione di violenza indiscriminata.

    L’accertamento dell’esistenza, nella regione di provenienza, di violenza indiscriminata rilevante ai fini della protezione sussidiaria è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è contestabile nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una generale richiesta di rivalutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La delibazione circa l’esclusione dell’esistenza, nella regione da cui proviene il richiedente, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

    L’accertamento di merito sulla situazione di violenza indiscriminata può essere sottoposto al controllo di legittimità soltanto attraverso la specifica deduzione del vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con indicazione del fatto decisivo omesso e discusso tra le parti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ferma la verifica dell’effettiva debenza da parte dell’amministrazione giudiziaria.

Massime di principio

  • La violazione dell’obbligo di tradurre la decisione negativa della Commissione territoriale deve essere fatta valere nell’opposizione contro l’atto viziato, anche tardiva quando la nullità abbia impedito il rispetto del termine; in ogni caso, chi la deduce deve indicare specificamente quale atto non tradotto abbia leso il diritto di difesa e in che modo abbia inciso sulla correttezza della decisione.
  • La garanzia di traduzione prevista per il procedimento di protezione internazionale non si estende ai provvedimenti giurisdizionali che definiscono le fasi del giudizio, poiché opera nell’ambito endoprocedimentale e il richiedente è assistito da un difensore abilitato.
  • La domanda di protezione internazionale resta soggetta al principio dispositivo: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi del diritto e il giudice non può introdurli d’ufficio.
  • La valutazione di credibilità del racconto del richiedente è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze, se non nei limiti dei vizi previsti dalla legge processuale.
  • La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata in un conflitto armato richiede una minaccia grave e individuale; la sola esposizione della popolazione a rischi generali non è sufficiente. Il presupposto sussiste eccezionalmente quando il livello di violenza è così elevato che un civile correrebbe un rischio effettivo per la sola presenza nella regione interessata.
  • La verifica della situazione di violenza indiscriminata nel paese o nella regione di origine costituisce apprezzamento di fatto; la relativa statuizione è censurabile in cassazione solo con specifica deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non con una generica contestazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLegge applicabile
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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