Cassazione Civile, Sentenza n. 8020/2020 del 21/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente, originario del Pakistan, aveva domandato in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di temere i talebani, che avrebbero voluto reclutarlo per la guerra santa e che, dopo il suo rifiuto, avrebbero ucciso suo padre. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 112/2019 depositata il 20 febbraio 2019, aveva confermato il rigetto, giudicando inattendibile il racconto e rilevando, sulla base di informazioni sul Pakistan, una riduzione della violenza indiscriminata nella zona di provenienza. Aveva inoltre ritenuto che l’inattendibilità non consentisse di ravvisare uno sradicamento qualificato e una specifica vulnerabilità in caso di rimpatrio, nonostante il recente radicamento in Italia. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazioni della disciplina in materia di protezione internazionale e umanitaria e l’omesso esame di fatti decisivi: ha contestato la valutazione della propria credibilità, l’insufficienza e genericità della motivazione, l’uso di fonti informative non aggiornate e la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi; ha inoltre invocato una denuncia presentata dal padre nel settembre 2015. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla non credibilità e sostenuto che la domanda umanitaria non potesse essere respinta automaticamente per effetto del rigetto delle altre forme di protezione, senza un’autonoma indagine sulla vulnerabilità e sulle condizioni del rimpatrio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la domanda di protezione resta soggetta all’onere di allegazione del richiedente; la cooperazione istruttoria officiosa opera a fronte di allegazioni esaustive e del superamento del vaglio di credibilità secondo i criteri legali. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva esaminato le dichiarazioni e le informazioni sul Paese di origine, mentre la contestazione del relativo apprezzamento di fatto non era adeguatamente riconducibile al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La censura relativa alla denuncia del padre investiva un documento, non un fatto storico omesso, e il ricorrente non aveva indicato quando e in quale sede processuale il documento fosse stato prodotto; la produzione in Cassazione è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha accolto il secondo motivo: il giudizio di non credibilità relativo alla vicenda personale addotta per la protezione internazionale non esonera il giudice dalla valutazione autonoma della domanda umanitaria e delle eventuali diverse circostanze di vulnerabilità. Poiché risultava documentato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Italia, la Corte d’appello avrebbe dovuto confrontare il grado di integrazione raggiunto con le condizioni che il richiedente avrebbe incontrato al rientro in Pakistan, considerando la possibile compromissione dei diritti umani fondamentali. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente vittorioso.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5
Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositiva, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
La cooperazione istruttoria e il rilievo dei fatti non provabili dal richiedente derogano al principio dispositivo solo quando vi sia un’allegazione esaustiva, il richiedente abbia compiuto un ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e abbia superato il vaglio di credibilità previsto dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’art. 360 c.p.c., n. 51, nella formulazione vigente, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione o valutazione di ogni singolo elemento istruttorio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. Il ricorrente deve specificare il fatto, la sua risultanza, la sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività
Per dedurre validamente l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare in modo specifico il fatto, la fonte da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività
Nel rispetto degli oneri di specificità e di documentazione del ricorso per cassazione, la censura di omesso esame deve consentire di verificare dagli atti il fatto storico dedotto, la sua discussione e la sua decisività.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6
il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e la situazione personale e oggettiva nel Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio comporti una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità.
Massime di principio
- Nelle domande di protezione internazionale il richiedente deve allegare i fatti costitutivi e, se possibile, provarli. La cooperazione istruttoria officiosa e la considerazione dei fatti non altrimenti provabili presuppongono allegazioni esaustive, tempestività, ragionevole sforzo di circostanziazione e superamento del vaglio di credibilità secondo i criteri legali.
- La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, quando effettuata secondo i parametri normativi e sorretta da motivazione, costituisce apprezzamento di fatto censurabile in cassazione nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo; la mancata valutazione di un singolo elemento istruttorio non integra di per sé tale vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
- La non credibilità del racconto posto a fondamento della protezione internazionale non preclude l’esame autonomo della domanda di protezione umanitaria e di diverse circostanze che possano rivelare vulnerabilità; la valutazione può richiedere l’integrazione officiosa delle allegazioni.
- Quando sia documentato un adeguato percorso di integrazione in Italia, la decisione sulla protezione umanitaria deve confrontarlo con la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, verificando concretamente se il rimpatrio possa compromettere i diritti umani fondamentali del richiedente.
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