Cassazione Civile, Sentenza n. 8014/2020 del 21/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano di etnia Isoko, cattolico e originario del Delta State, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale del 9 luglio 2015, che non gli aveva riconosciuto la protezione sussidiaria né il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dopo le minacce di un gruppo criminale, che avrebbe tentato di ucciderlo e ucciso sua madre in conseguenza del suo intervento per liberare due bambine sequestrate. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 9 aprile 2016, aveva respinto la domanda per inattendibilità del racconto; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1977/17 depositata il 5 settembre 2017, aveva confermato il rigetto, indicando incongruenze nella narrazione e ritenendo non necessaria un’ulteriore istruttoria. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007, contestando la valutazione di credibilità e lamentando la mancata applicazione dei criteri legali, nonché il mancato approfondimento tramite una nuova audizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 25/2008, dell’art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007 e degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che non fosse stata valutata la violenza e l’insicurezza in Nigeria e che tale situazione potesse fondare anche la protezione umanitaria, pur a prescindere dalla credibilità dei fatti individuali. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, invocando la valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo in Italia, del tempo trascorso dalla partenza e delle difficoltà socioeconomiche che avrebbe affrontato in caso di rimpatrio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la credibilità del racconto è un apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione apparente, vizi non specificamente prospettati; le informazioni generali sul Paese non superano incongruenze tali da rendere inattendibile la vicenda personale. La Corte ha inoltre precisato che l’inattendibilità assoluta può giustificare il mancato svolgimento di una nuova audizione, rimessa alla valutazione del giudice di merito. Il secondo motivo è stato rigettato: l’esito negativo del vaglio di credibilità esclude, nella fattispecie, ulteriori approfondimenti officiosi sulla situazione generale del Paese ai fini della protezione sussidiaria; inoltre, la protezione umanitaria richiede allegazioni individuali idonee a dimostrare una vulnerabilità personale e non può fondarsi sulla sola instabilità generale del Paese. Il terzo motivo è stato rigettato per la stessa ragione: in mancanza di allegazioni idonee sulla vulnerabilità, né la situazione generale della Nigeria né il livello d’integrazione in Italia fondano autonomamente la protezione umanitaria. Non è stata disposta la regolazione delle spese, poiché il Ministero non si è costituito. La Corte ha dato atto che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, allo stato non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salva l’eventuale revoca dell’ammissione.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), l’acquisizione delle predette informazioni può infatti contribuire a fornire la prova della vicenda allegata a sostegno della domanda, ove la stessa non sia suffragata da elementi obiettivi e pertinenti in possesso del richiedente, ma non esonera quest’ultimo dal dovere di rendere dichiarazioni coerenti e plausibili, nonchè di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.
Le informazioni sul Paese di origine possono concorrere alla prova della vicenda quando il richiedente non dispone di elementi obiettivi pertinenti, ma non lo esonerano dall’onere di rendere dichiarazioni coerenti e plausibili e di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La valutazione in ordine alla credibilità della vicenda personale allegata dal cittadino straniero a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel caso in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza.
La valutazione di credibilità è un accertamento di fatto e può essere contestata in cassazione soltanto denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione inesistente o meramente apparente nei termini indicati dalla disposizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La valutazione in ordine alla credibilità della vicenda personale allegata dal cittadino straniero a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel caso in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza.
Il difetto di motivazione rilevante ricorre quando questa sia materialmente assente o, pur formalmente presente, apparente, perplessa o internamente inconciliabile in modo da non giustificare il decisum; il vizio deve emergere direttamente dal testo della sentenza.
art. 35-bis, comma 11, lett. a), D.Lgs. n. 25/2008
La ritenuta inattendibilità assoluta della narrazione può inoltre ritenersi sufficiente a giustificare il mancato accoglimento della richiesta di audizione, trattandosi di un adempimento che, a differenza dell’udienza per la comparizione delle parti, la cui fissazione ha carattere obbligatorio in caso d’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, lett. a), deve considerarsi rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
L’udienza di comparizione è obbligatoria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale, mentre la richiesta di una nuova audizione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; l’inattendibilità assoluta del racconto può giustificarne il mancato accoglimento.
art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 251/2007
In tema di protezione sussidiaria, questa Corte ha affermato che il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, si riferisce a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 14 del medesimo decreto, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure in ordine alla situazione generale del Paese di origine.
Il vaglio di credibilità si applica a tutte le ipotesi di danno grave contemplate dall’art. 14; se è negativo, non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori officiosi, neppure sulla situazione generale del Paese d’origine.
art. 8 D.Lgs. n. 25/2008
La disposizione è stata richiamata nel motivo relativo alla valutazione dei rischi nel Paese d’origine, ma la Corte non ne ha enunciato un’autonoma interpretazione.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
Quanto poi alla protezione umanitaria, la natura residuale ed atipica di tale misura, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba costituire il frutto di una valutazione autonoma, da condursi caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente a quello delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta a carico di chi invochi tale forma di tutela l’onere di allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione, ed idonei ad evidenziare una situazione di vulnerabilità personale; quest’ultima, nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, pur non essendo suscettibile di tipizzazione, non è identificabile con il mero stato d’insicurezza derivante dalla situazione d’instabilità politica e sociale del Paese di origine, ove la stessa, come nella specie, non comporti, in caso di rimpatrio del richiedente, il rischio d’immissione dello stesso in un contesto ambientale idoneo a determinare una significativa ed effettiva compressione dei suoi diritti fondamentali: diversamente, infatti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Nel regime anteriore alle modifiche indicate dalla sentenza, la protezione umanitaria richiede una valutazione autonoma e individualizzata e allegazioni di fatti ulteriori rispetto a quelli invocati per le altre forme di protezione, idonei a dimostrare una vulnerabilità personale. La sola insicurezza o instabilità generale del Paese non basta, se il rimpatrio non comporta una significativa ed effettiva compressione dei diritti fondamentali del singolo.
art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998
La norma è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha dato applicazione o interpretazione autonoma nella motivazione.
art. 32 D.Lgs. n. 25/2008
La disposizione è stata richiamata nel terzo motivo, ma la decisione non ne espone un’autonoma interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito delle spese processuali, non ricorrono allo stato i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
In presenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della conseguente prenotazione a debito, la Corte ha escluso allo stato i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, fatta salva l’eventuale revoca dell’ammissione.
Massime di principio
- La credibilità del racconto del richiedente protezione internazionale costituisce apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o del difetto di motivazione nei termini dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente riproporre una diversa valutazione delle dichiarazioni.
- Le informazioni generali sul Paese d’origine possono contribuire alla prova della vicenda individuale, ma non dispensano il richiedente dal fornire dichiarazioni coerenti e plausibili e dal compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.
- Quando la narrazione personale è ritenuta inattendibile, non è dovuto un ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure sulla situazione generale del Paese d’origine, ai fini delle diverse ipotesi di protezione sussidiaria.
- La richiesta di una nuova audizione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e l’inattendibilità assoluta del racconto può giustificarne il mancato accoglimento; ciò resta distinto dall’obbligatoria fissazione dell’udienza di comparizione nelle condizioni previste dall’art. 35-bis, comma 11, lett. a), D.Lgs. n. 25/2008.
- La protezione umanitaria, nel regime anteriore alle modifiche normative richiamate, richiede una valutazione individualizzata e l’allegazione di fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre forme di protezione, idonei a dimostrare una vulnerabilità personale; non bastano la sola instabilità generale del Paese d’origine o il solo livello d’integrazione in Italia.
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