Ordinanza n. 114/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nell'anno 2005 (ex carta di soggiorno) e aggiornato nell'anno 2021 al signor -OMISSIS- nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-, provvedimento emesso dal Questore di Ancona in data 12.01.2026 e notificato in data 29.01.2026 (Prot. n. -OMISSIS- del 12.06.2026)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con previsione del rilascio di un diverso permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Ancona con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2005 e aggiornato nel 2021. Ha proposto domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le contestazioni articolate contro il giudizio di pericolosità, limitandosi a riferire che tale giudizio è fondato su un recente ammonimento per stalking nei confronti di una minore. È inoltre menzionata, senza decisione, un'istanza di rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il fumus boni iuris non è stato ritenuto sufficiente, poiché il giudizio di pericolosità posto a fondamento della revoca risulta basato su un recente ammonimento per stalking nei confronti di una minore. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato prevede esplicitamente il rilascio di un diverso permesso di soggiorno; pertanto, allo stato, non è ravvisabile un rischio di espulsione grave e irreparabile. La valutazione sull'istanza di rimessione in termini è stata lasciata impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, l'istanza di sospensione è stata respinta per l'insufficienza del fumus e l'assenza di un pericolo grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno non può essere concessa quando il giudizio di pericolosità posto a fondamento dell'atto risulti ancorato a un recente ammonimento per stalking nei confronti di una minore, salvo ulteriori elementi idonei a evidenziare l'illegittimità della valutazione amministrativa.
- Il requisito del periculum in mora può difettare quando il provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo preveda espressamente il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, poiché in tale situazione non risulta attuale un rischio di espulsione grave e irreparabile.
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