Cassazione Penale, Sentenza n. 5828/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) vizio di motivazione relativo al rigetto della sua eccezione di esclusione della recidiva, con la doglianza che la motivazione sarebbe stata "stringata"; (2) violazione di legge, invocando l'art. 157 c.p., in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di porto illegale di armi (capo B), poiché il calcolo del termine prescrizionale indicato dalla Corte di merito non sarebbe stato adeguatamente illustrato e quel termine sarebbe già decorso il 16/09/2022, antecedentemente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio di motivazione sulla recidiva), ritenendo che la sentenza di appello avesse fornito adeguati elementi di fatto e richiamato giurisprudenza. Ha invece accolto il secondo motivo: applicando le regole di calcolo della prescrizione vigenti per il fatto commesso il 10/08/2007 (art. 157 c.p. nella versione post-legge 5/12/2005, n.251 e artt. 161 c.p. e norme sulla determinazione della pena per i reati in materia di armi), ha ritenuto che il reato di porto illegale di armi (capo B) si fosse estinto per prescrizione (data di prescrizione individuata nel 30/06/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo, eliminando la pena relativa (20 giorni di reclusione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la responsabilità per il delitto di concorso in omicidio (capo A) è stata confermata; la pena complessiva è stata riequilibrata tenendo conto dell'eliminazione della pena relativa al capo B.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per la configurazione della responsabilità per i reati contestati.
art. 575 cod. pen.
Norma base sull'omicidio, applicata al capo A per la declaratoria di responsabilità.
art. 577 n. 3 cod. pen.
Aggravante collegata al delitto di omicidio richiamata nella contestazione.
art. 461-bis.1, primo comma cod. pen.
Richiamata in relazione alla qualificazione del fatto e alle circostanze aggravanti/attenuanti in tema di associazione di tipo mafioso (nexus con le aggravanti applicate o escluse).
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha considerato la circostanza (e in particolare l'assorbimento di motivi abietti nella stessa) nella valutazione del trattamento sanzionatorio; inoltre è stata esaminata la non computabilità di talune aggravanti ai fini della prescrizione quando è stata riconosciuta un'attenuante speciale analoga (di riferimento giurisprudenziale).
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 2 e art. 7)
Norme che definiscono la pena massima per il reato di porto/detenzione di armi comuni da sparo e le riduzioni/applicazioni rilevanti per il calcolo della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Applicata nella versione vigente per il fatto commesso nel 2007 per calcolare il termine prescrizionale: la Corte ha ritenuto che, una volta quantificata la pena massima applicabile e gli aumenti (art. 161 c.p.), il reato si fosse prescritto prima della fase processuale decisiva.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Utilizzato per applicare l'aumento della pena (due terzi) ai fini della determinazione del termine di prescrizione.
Decreto-Legge n. 152/1991 conv. nella legge n. 203/1991 (art. 7 e art. 8)
Richiamata giurisprudenza secondo cui, ai fini del calcolo della prescrizione, non si deve tenere conto dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152/1991 quando è riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto; principio utilizzato in via analogica/giurisprudenziale per non computare talune aggravanti nella determinazione della prescrizione.
Massime di principio
- Se il fatto è anteriore a modifiche normative rilevanti, al calcolo della prescrizione si applica la disciplina vigente al momento del fatto (art. 157 c.p. e successive modifiche); occorre quantificare la pena massima e gli eventuali aumenti per determinare il termine prescrizionale.
- Le circostanze aggravanti non vanno sempre computate ai fini della prescrizione: quando è riconosciuta un'attenuante normativa specifica che neutralizza l'aggravante (o norma analoga secondo giurisprudenza), l'aggravante può essere esclusa dal calcolo prescrizionale.
- La prescrizione può estinguere un reato anche se il processo è in corso; sospensioni di procedimento disposte nel giudizio di cognizione possono non essere idonee a protrarre il termine di prescrizione oltre certe soglie (es. oltre la sentenza di primo grado) se non giustificate dalle norme.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'estinzione per prescrizione è pacifica e determinabile in base agli atti, eliminando la relativa pena.
- Per far valere l'assenza o l'esclusione della recidiva è necessario proporre motivazioni specifiche e dimostrare l'insufficienza della valutazione di merito; una motivazione sintetica del giudice non è automaticamente vizio se dalla sentenza risultano elementi fattuali e richiami giurisprudenziali idonei a sorreggerla.
- In impugnazioni parziali è possibile ottenere una pronuncia favorevole limitatamente a singoli capi (es. estinzione per prescrizione di un reato) senza che venga modificata la restante impostazione di responsabilità confermata in appello.
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