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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21597/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L'atto trae origine da avvisi di accertamento per maggiori ricavi emessi dall'Amministrazione finanziaria, relativi a un'annualità d'imposta, nei confronti di una società di persone e del socio, sulla base dello scostamento dagli studi di settore. Il ricorrente deduceva, da un lato, la nullità dell'avviso notificato alla società perché, al momento della notifica, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese; da ciò faceva discendere la nullità derivata anche dell'avviso notificato al socio. Dall'altro lato contestava nel merito la pretesa fiscale, sostenendo che la valutazione era stata effettuata senza considerare la concreta situazione dell'attività svolta e le peculiarità organizzative che avrebbero inciso sullo scostamento dagli studi di settore. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato, mentre ha resistito l'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha dichiarato innanzitutto inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, perché unico legittimato passivo nei giudizi tributari è l'Agenzia delle entrate dopo il trasferimento di funzioni e rapporti giuridici alle agenzie fiscali. Quanto al ricorso contro l'Agenzia, ha rilevato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli avvisi, con conseguente difetto di capacità processuale della società estinta; tuttavia ha affermato che la pretesa fiscale nei confronti del socio restava astrattamente legittima, poiché l'estinzione della società di persone comporta successione dei soci nei rapporti obbligatori. Nonostante ciò, la Corte ha ravvisato un difetto originario di contraddittorio, perché la controversia relativa all'accertamento di redditi di società di persone soggiace a litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci. Poiché il giudizio non era stato integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito e la causa è stata rimessa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    Il trasferimento di rapporti giuridici, poteri e competenze alle Agenzie fiscali comporta che, nei giudizi tributari, l'unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle entrate, non il Ministero dell'economia e delle finanze.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    È richiamato come disciplina dell'inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001, con conseguente legittimazione passiva dell'Agenzia.

  • art. 2945 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione di questa norma.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    In caso di litisconsorzio necessario nel processo tributario, il giudizio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari; la mancata partecipazione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    È richiamato come norma che consente la riunione dei giudizi, in alternativa all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 2324 c.c.

    È menzionato dalla controricorrente per evidenziare la responsabilità illimitata del socio accomandatario delle obbligazioni sociali.

  • d.lgs. n. 175/2014

    È richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese e agli effetti sull'accertamento tributario.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, dopo il trasferimento di funzioni alle Agenzie fiscali, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero dell'economia e delle finanze.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e fa venire meno la sua capacità di stare in giudizio; gli atti notificati alla società estinta non possono essere utilmente fondati sulla sua capacità processuale.
  • L'estinzione della società non estingue i rapporti obbligatori sociali, che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale, con conseguente legittimazione passiva dei soci.
  • Nelle controversie sull'accertamento dei redditi di società di persone sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali; la mancata integrazione del contraddittorio comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il giudizio tributario è instaurato o proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio e, se ciò non è avvenuto, il giudizio di merito va dichiarato nullo con rinvio al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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