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Sentenza

Sentenza n. 2141/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1107/2024, depositata il 04.03.2024

Giustizia amministrativa202502717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1107/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1107/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Deduce l'omessa esecuzione della condanna. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito, né ha documentato pagamenti, anche parziali, o lo stato della procedura. L'ottemperanza non comprende le spese della sentenza del Tribunale di Milano, poiché rispetto a tale capo, distratto in favore del difensore, non è stata proposta azione esecutiva nel presente giudizio. La ricorrente ha inoltre chiesto la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. La mancata contestazione del Ministero ha confermato l'insussistenza di controversie sull'an e sul quantum del credito. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione. Il TAR ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua la condanna dell'amministrazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza rispetto al titolo esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma non è espressamente richiamata nel testo, ma costituisce il quadro normativo dell'azione di ottemperanza e dei poteri di esecuzione esercitati dal giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e assegnare un termine per il pagamento integrale, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita in giudizio dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unita all'assenza di prova di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum della pretesa azionata in ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza allo scadere del termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività sostitutiva.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, alla durata del ritardo e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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