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Direttiva 2015/1139

Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L1139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2012/9/UE, limitandosi a prorogare e riallineare i termini di recepimento e di fine del periodo transitorio. L’obiettivo è coordinare tali scadenze con quelle della direttiva 2014/40/UE, che disciplina le avvertenze combinate sulla salute per i prodotti del tabacco da fumo. La modifica non incide sul contenuto sostanziale delle avvertenze, ma solo sulla tempistica di applicazione uniforme nel diritto degli Stati membri.

Modifica dei termini di recepimento e del periodo transitorio della direttiva 2012/9/UE sulle avvertenze supplementari per la salute sui prodotti del tabacco.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva, con effetti indiretti sulla disciplina delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco prevista dalla direttiva 2012/9/UE e, per coordinamento, con la direttiva 2014/40/UE. Non introduce nuove categorie di soggetti o nuovi obblighi materiali per gli operatori economici, ma adegua i termini temporali di attuazione delle norme già esistenti in materia di avvertenze testuali aggiuntive sui prodotti del tabacco.

Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione: modifica dei termini della direttiva 2012/9/UE

La direttiva (UE) 2015/1139 interviene sulla disciplina delle avvertenze aggiuntive per la salute sui prodotti del tabacco già introdotta dalla direttiva 2012/9/UE. L’atto non modifica il contenuto delle avvertenze, ma adegua la tempistica di recepimento e il periodo transitorio per renderli coerenti con la successiva direttiva 2014/40/UE.

Finalità dell’intervento

La Commissione chiarisce, nei considerando, che la direttiva 2012/9/UE aveva fissato inizialmente:

  • il termine di recepimento al 28 marzo 2016;
  • la fine del periodo transitorio al 28 marzo 2018.

Poiché la direttiva 2014/40/UE ha introdotto un sistema aggiornato di avvertenze combinate relative alla salute sui prodotti del tabacco da fumo, con termini propri di recepimento e transitorio, si è ritenuto opportuno allineare le scadenze della direttiva 2012/9/UE a quelle della nuova disciplina per evitare disallineamenti applicativi.

Contesto normativo di riferimento

La direttiva richiama:

  • la direttiva 2001/37/CE, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, come base giuridica;
  • la direttiva 2012/9/UE, che sostituisce l’allegato I della direttiva 2001/37/CE introducendo l’elenco delle avvertenze sanitarie aggiuntive sulle confezioni unitarie;
  • la direttiva 2014/40/UE, che abroga la direttiva 2001/37/CE con effetto dal 20 maggio 2016 e disciplina le avvertenze combinate con termine di recepimento al 20 maggio 2016 e periodo transitorio fino al 20 maggio 2017.

Le avvertenze testuali dell’allegato I della direttiva 2014/40/UE sono indicate come identiche a quelle già previste dall’allegato I della direttiva 2001/37/CE, come modificata dalla direttiva 2012/9/UE.

Modifiche apportate alla direttiva 2012/9/UE

L’articolo 1 della direttiva 2015/1139 dispone due modifiche testuali:

  • all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/9/UE, la data «28 marzo 2016» è sostituita da «20 maggio 2016»;
  • all’articolo 3 della direttiva 2012/9/UE, la data «28 marzo 2018» è sostituita da «20 maggio 2017».

In sostanza, gli Stati membri dispongono di un termine di recepimento più ampio, ma comunque coordinato con quello della direttiva 2014/40/UE, e il periodo transitorio termina nello stesso momento in cui termina quello previsto dalla nuova disciplina sulle avvertenze combinate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e devono quindi assicurare l’adeguamento della propria normativa nazionale nei termini così modificati.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la direttiva ha rilievo soprattutto sotto il profilo temporale:

  • non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori del tabacco;
  • incide sul calendario di recepimento nazionale;
  • coordina il regime transitorio delle confezioni interessate dalle avvertenze sanitarie.

Resta quindi centrale, per la verifica degli adempimenti nazionali, la corretta applicazione delle nuove date: 20 maggio 2016 per il recepimento e 20 maggio 2017 per la fine del periodo transitorio.

Disposizioni principali

Riallineamento del termine di recepimento

All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/9/UE la data del 28 marzo 2016 è sostituita dalla data del 20 maggio 2016. Il termine di trasposizione viene quindi esteso per allinearlo a quello previsto dall’articolo 29 della direttiva 2014/40/UE.

Riallineamento del periodo transitorio

All’articolo 3 della direttiva 2012/9/UE la data del 28 marzo 2018 è sostituita dalla data del 20 maggio 2017. Il periodo transitorio viene così coordinato con quello stabilito dall’articolo 30 della direttiva 2014/40/UE.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti del tabaccosalute pubblicaravvicinamento delle legislazionirecepimento delle direttive

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