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Direttiva 2015/849

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L0849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2015/849 costituisce il quadro UE di riferimento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fondato su un approccio basato sul rischio. Impone agli Stati membri di vietare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, di regolare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei dati e di vigilanza sui soggetti obbligati. Introduce inoltre regole più incisive sulla titolarità effettiva di società e trust, sulla cooperazione tra FIU e autorità competenti e sul regime sanzionatorio. La direttiva va recepita entro il 26 giugno 2017 e abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con rafforzamento degli obblighi AML/CFT, trasparenza della titolarità effettiva, vigilanza e cooperazione tra autorità.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi, agli istituti finanziari e a una serie di soggetti non finanziari quando operano professionalmente: revisori, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri liberi professionisti legali in specifiche operazioni, prestatori di servizi relativi a trust o società, agenti immobiliari, commercianti di beni che accettano o effettuano pagamenti in contanti pari o superiori a 10 000 EUR, prestatori di servizi di gioco d’azzardo. Gli Stati membri possono estendere l’ambito ad altre attività ad alto rischio e possono esentare, in tutto o in parte, taluni servizi di gioco d’azzardo o soggetti che svolgano attività finanziarie occasionali o molto limitate, alle condizioni rigorose previste. La direttiva disciplina anche gruppi con succursali e filiazioni, trust e istituti giuridici analoghi, soggetti in paesi terzi ad alto rischio e i registri centrali della titolarità effettiva.

Direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La direttiva costituisce il quadro europeo di riferimento per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in un’ottica espressamente basata sul rischio. Essa si inserisce nell’evoluzione delle precedenti direttive AML/CFT e ne sostituisce il contenuto, allineandolo alle raccomandazioni riviste del GAFI e alle esigenze di trasparenza, cooperazione e tutela del mercato interno.

Obiettivi e logica dell’intervento

L’obiettivo principale è impedire che il sistema finanziario dell’Unione venga utilizzato per occultare proventi illeciti o per raccogliere e trasferire fondi destinati al terrorismo. La direttiva parte dall’assunto che il fenomeno sia transfrontaliero e che misure solo nazionali siano insufficienti senza coordinamento e cooperazione tra Stati membri, Commissione, autorità di vigilanza e FIU.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

La direttiva si applica agli enti creditizi e agli istituti finanziari, ma anche a una pluralità di soggetti non finanziari quando esercitano attività professionali rilevanti: revisori, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri liberi professionisti legali in specifiche operazioni, prestatori di servizi relativi a società o trust, agenti immobiliari, commercianti di beni che operano in contanti oltre 10 000 EUR e prestatori di servizi di gioco d’azzardo. Gli Stati membri possono estendere l’ambito ad altre attività ad alto rischio e, in presenza di rischio basso comprovato, esentare taluni servizi di gioco d’azzardo o attività finanziarie accessorie e limitate, purché siano rispettati criteri rigorosi e soglie nazionali stringenti.

Definizioni fondamentali

L’articolo 3 contiene le definizioni essenziali per l’attuazione del regime. Particolare rilievo hanno il concetto di "titolare effettivo", che ruota attorno al controllo ultimo della società, del trust o di istituti giuridici analoghi, e quello di "persona politicamente esposta", con i relativi familiari e soggetti con stretti legami. Sono inoltre definiti gruppo, rapporto d’affari, servizi di gioco d’azzardo, moneta elettronica, banca di comodo e attività criminosa, includendo espressamente anche i reati fiscali secondo il diritto nazionale.

Valutazione del rischio: livello UE, nazionale e di soggetto obbligato

Il sistema è costruito su una valutazione multilivello del rischio. La Commissione deve elaborare una relazione sui rischi che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere entro il 26 giugno 2017 e aggiornarla almeno ogni due anni; le AEV devono emettere un parere congiunto sui rischi del settore finanziario entro il 26 dicembre 2016 e poi ogni due anni. Gli Stati membri devono effettuare una propria valutazione del rischio, mantenerla aggiornata, designare un’autorità o un meccanismo di coordinamento e usare tali risultati per orientare le risorse e la regolazione nazionale. Anche i soggetti obbligati devono valutare e documentare i propri rischi, con un approccio proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’attività.

Adeguata verifica della clientela

Gli articoli 10-14 disciplinano il cuore operativo della direttiva: divieto di conti anonimi, identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto, controllo costante e aggiornamento della documentazione. La verifica è richiesta in occasione dell’instaurazione del rapporto d’affari, di operazioni occasionali sopra soglia, di trasferimenti di fondi sopra 1 000 EUR, di operazioni in contanti sopra 10 000 EUR per i commercianti di beni, di operazioni di gioco d’azzardo sopra 2 000 EUR, in caso di sospetto o di dati dubbi. In linea generale, l’identità deve essere verificata prima dell’avvio del rapporto o dell’operazione; sono previste solo limitate deroghe, purché il rischio sia basso e l’operatività ordinaria non venga interrotta.

Misure semplificate e rafforzate

La direttiva consente misure semplificate in contesti a basso rischio e impone misure rafforzate in presenza di rischio elevato, comprese le situazioni con paesi terzi ad alto rischio, operazioni complesse o anomale, conti di corrispondenza transfrontalieri e rapporti con persone politicamente esposte. Gli allegati I, II e III forniscono fattori indicativi di rischio basso e alto. Le AEV devono inoltre emanare orientamenti specifici sui fattori da considerare e sulle misure da adottare, sia per le misure semplificate sia per quelle rafforzate.

Titolare effettivo e registri centrali

Uno degli aspetti più innovativi riguarda la trasparenza della titolarità effettiva. Le società e le altre entità giuridiche devono ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo e inserirle in un registro centrale, accessibile senza restrizioni alle autorità competenti e alle FIU. Anche i soggetti obbligati devono poter utilizzare tali informazioni nell’adeguata verifica, mentre l’accesso da parte di terzi è ammesso solo in presenza di un interesse legittimo e nel rispetto della protezione dei dati. Regole analoghe si applicano ai trust e agli istituti giuridici affini, con obblighi in capo ai trustee e un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali.

Obblighi di segnalazione e ruolo delle FIU

Ogni Stato membro deve istituire una FIU autonoma e operativamente indipendente, responsabile della ricezione, analisi e disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni rilevanti. I soggetti obbligati devono segnalare di propria iniziativa ogni sospetto, anche relativo a operazioni tentate e indipendentemente dall’importo, e rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni della FIU. In linea generale è vietato eseguire l’operazione sospetta prima della segnalazione, salvo impossibilità o rischio di compromettere l’indagine. La direttiva tutela inoltre i segnalanti contro ritorsioni e prevede il divieto di comunicare al cliente o a terzi l’esistenza delle segnalazioni o delle analisi, salvo eccezioni limitate.

Protezione dei dati e conservazione delle informazioni

Il trattamento dei dati personali è consentito solo per le finalità AML/CFT indicate dalla direttiva e non può essere utilizzato per scopi commerciali. I soggetti obbligati devono conservare la documentazione KYC e le registrazioni delle operazioni per cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall’operazione occasionale, con possibile proroga fino ad altri cinque anni se necessario e proporzionato. Gli Stati membri devono anche limitare, se necessario, il diritto di accesso dell’interessato per non compromettere le indagini e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Cooperazione, controlli interni e vigilanza

La direttiva rafforza la cooperazione tra autorità nazionali, Commissione, AEV e FIU, imponendo meccanismi efficaci di coordinamento e scambio di informazioni, anche tramite canali protetti come FIU.net o il sistema che lo sostituirà. I gruppi devono adottare politiche e procedure a livello consolidato, comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni e alla protezione dei dati, e gli Stati membri possono imporre punti di contatto centrali per taluni operatori transfrontalieri. Le autorità di vigilanza devono disporre di poteri, risorse e competenze adeguate, con vigilanza rafforzata per i settori più sensibili, e possono essere supportate dagli organi di autoregolamentazione per alcune categorie professionali.

Sanzioni e pubblicità delle decisioni

Gli Stati membri devono introdurre sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi di adeguata verifica, segnalazione, conservazione e controllo interno. Il catalogo minimo include pubblicazione della violazione, ordine di cessazione, sospensione o revoca dell’autorizzazione, interdizione temporanea e sanzioni pecuniarie di importo almeno pari a 1 000 000 EUR; per enti creditizi e istituti finanziari si arriva ad almeno 5 000 000 EUR o al 10 % del fatturato annuo. Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate sul sito dell’autorità competente, salvo casi di rischio per la stabilità dei mercati, per indagini in corso o per ragioni di proporzionalità e protezione dei dati.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazioni

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma richiede recepimento entro il 26 giugno 2017. Con la stessa data cessano di applicarsi la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, sostituite integralmente dal nuovo quadro normativo. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose, nei limiti del diritto dell’Unione, per assicurare una tutela più intensa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Disposizioni principali

Finalità e divieti generali

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri devono vietare tali condotte e definire il riciclaggio in modo ampio, includendo conversione, trasferimento, occultamento, acquisizione, detenzione, utilizzo e partecipazione/istigazione/tentativo, anche quando i beni provengono da attività svolte in altri Stati membri o paesi terzi. Il finanziamento del terrorismo è definito come fornitura o raccolta di fondi con l’intenzione o la consapevolezza del loro utilizzo per reati terroristici.

Soggetti obbligati e soglie rilevanti

L’articolo 2 individua i soggetti obbligati e include, oltre a enti creditizi e istituti finanziari, specifiche categorie professionali e commerciali. Sono previsti anche limiti quantitativi: per i commercianti di beni la soglia è pari o superiore a 10 000 EUR in contanti; per il gioco d’azzardo la soglia generale è pari o superiore a 2 000 EUR per operazione. Gli Stati membri possono esentare taluni servizi di gioco d’azzardo in caso di rischio comprovato basso e, in presenza di attività finanziarie occasionali o molto limitate, possono escludere alcuni operatori purché rispettino criteri stringenti, con soglia massima per operazione non superiore a 1 000 EUR e fatturato finanziario non superiore al 5 % del totale.

Definizioni chiave: titolare effettivo, PEP, gruppo, banca di comodo

L’articolo 3 contiene le definizioni centrali per l’applicazione del regime: titolare effettivo, persona politicamente esposta, familiari, soggetti con stretti legami, alto dirigente, rapporto d’affari, servizi di gioco d’azzardo, gruppo, moneta elettronica e banca di comodo. Per le società, la titolarità effettiva si collega di regola al possesso diretto o indiretto del 25 % più una quota o al controllo con altri mezzi; per trust e istituti analoghi sono indicati costituente, trustee, guardiano, beneficiari e altre persone che esercitano controllo effettivo.

Valutazione del rischio a livello UE e nazionale

Gli articoli 6 e 7 impongono alla Commissione e agli Stati membri di svolgere valutazioni periodiche dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La Commissione deve adottare una relazione UE entro il 26 giugno 2017 e aggiornarla almeno ogni due anni; le AEV devono emanare un parere congiunto entro il 26 dicembre 2016 e poi ogni due anni. Ogni Stato membro deve adottare e aggiornare una propria valutazione del rischio, designare un’autorità o meccanismo di coordinamento e utilizzare tali valutazioni per calibrare risorse, misure e disciplina settoriale.

Approccio basato sul rischio e controlli interni dei soggetti obbligati

L’articolo 8 impone ai soggetti obbligati di adottare misure proporzionate per individuare e valutare i rischi, documentare le valutazioni, predisporre politiche, controlli e procedure interne, compresi adeguata verifica, conservazione, segnalazione, controllo interno, gestione della conformità e, se adeguato, funzione di revisione indipendente. Le politiche devono essere autorizzate dall’alta dirigenza e aggiornate in caso di mutamento dei rischi.

Paesi terzi ad alto rischio

L’articolo 9 conferisce alla Commissione il potere di individuare con atti delegati le giurisdizioni con carenze strategiche nei regimi AML/CFT. Gli Stati membri devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei rapporti con persone o entità stabilite in tali paesi e vietare l’affidamento a terzi in tali giurisdizioni. La Commissione deve tenere conto di valutazioni e relazioni di organismi internazionali, in particolare del GAFI.

Adeguata verifica della clientela: obblighi, tempi e casi di applicazione

Gli articoli 10-14 disciplinano i casi in cui l’adeguata verifica è obbligatoria: apertura di rapporti d’affari, operazioni occasionali sopra soglia, trasferimenti di fondi sopra 1 000 EUR, operazioni in contanti sopra 10 000 EUR per commercianti di beni, operazioni di gioco d’azzardo sopra 2 000 EUR, sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e dubbi sui dati identificativi. La verifica comprende identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo, valutazione dello scopo e della natura del rapporto, controllo costante e aggiornamento dei dati. In linea generale l’identità va accertata prima dell’instaurazione del rapporto, con limitate deroghe per casi a basso rischio o per la prosecuzione ordinata dell’attività, mentre il mancato completamento degli obblighi impedisce l’operazione o la prosecuzione del rapporto, salvo eccezioni per taluni professionisti legali e soggetti assimilati nei limiti del segreto professionale.

Misure semplificate e rafforzate

Gli articoli 15-18 consentono misure semplificate in presenza di basso rischio e impongono misure rafforzate nei casi ad alto rischio, compresi paesi terzi ad alto rischio, operazioni complesse o anomale e altre situazioni individuate dagli Stati membri o dai soggetti obbligati. Gli allegati I, II e III indicano fattori di rischio, fattori di basso rischio e fattori di alto rischio. Le AEV devono emanare orientamenti sui fattori di rischio e sulle misure da adottare sia per misure semplificate sia per quelle rafforzate, entro il 26 giugno 2017.

Regole speciali per corrispondenza bancaria, PEP e banche di comodo

Gli articoli 19-24 impongono obblighi aggiuntivi per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con enti di paesi terzi, per le persone politicamente esposte e per i loro familiari o stretti legami. È richiesto l’esame della reputazione e dei controlli del corrispondente, l’autorizzazione dell’alta dirigenza, la determinazione dell’origine di fondi e patrimonio e il controllo rafforzato continuativo. È vietata l’apertura o il mantenimento di rapporti di corrispondenza con banche di comodo o con enti che consentano loro l’uso dei propri conti.

Esecuzione tramite terzi

Gli articoli 25-29 disciplinano il ricorso a terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Il soggetto obbligato conserva la responsabilità finale e deve ottenere dal terzo le informazioni necessarie e le copie documentali. I terzi devono essere soggetti obbligati o enti equivalenti, con misure AML/CFT e controlli comparabili; è vietato l’uso di terzi stabiliti in paesi terzi ad alto rischio, salvo eccezioni per specifiche succursali o filiazioni di gruppi UE conformi alle politiche di gruppo.

Titolarità effettiva di società e trust

Gli articoli 30 e 31 impongono a società, altre entità giuridiche e trust di ottenere, conservare e rendere disponibili informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere conservate in un registro centrale, accessibile senza restrizioni alle autorità competenti e alle FIU, accessibile ai soggetti obbligati nell’adeguata verifica e, con limiti e nel rispetto della protezione dei dati, a soggetti o organizzazioni con legittimo interesse. Per i trust, i fiduciari devono comunicare le informazioni anche quando il trust genera obblighi fiscali; è prevista una relazione della Commissione entro il 26 giugno 2019 sull’interconnessione dei registri centrali.

FIU, segnalazioni e divieto di esecuzione di operazioni sospette

Gli articoli 32-39 disciplinano l’istituzione di una FIU in ciascuno Stato membro, autonoma e operativamente indipendente, con accesso tempestivo a informazioni finanziarie, amministrative e investigative. I soggetti obbligati devono segnalare senza ritardo ogni sospetto, anche per operazioni tentate, e collaborare pienamente con la FIU. È vietato eseguire l’operazione sospetta prima delle comunicazioni dovute, salvo impossibilità o rischio di compromettere le indagini; i professionisti legali beneficiano di eccezioni per le informazioni acquisite nell’esame della posizione giuridica o nella difesa/rappresentanza in giudizio. È rafforzata la protezione dei segnalanti e vietata la comunicazione al cliente o a terzi dell’esistenza della segnalazione o dell’analisi, salvo eccezioni limitate.

Conservazione dei dati, protezione dati e statistiche

Gli articoli 40-44 fissano un periodo di conservazione di cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall’operazione occasionale per documenti KYC e registrazioni delle operazioni, con possibilità di proroga fino ad altri cinque anni se necessario e proporzionato. Il trattamento dei dati personali è limitato alle finalità AML/CFT ed è vietato l’uso per scopi commerciali; gli Stati membri devono limitare l’accesso dell’interessato quando necessario per non compromettere le indagini. Devono inoltre raccogliere statistiche complete sull’efficacia del sistema AML/CFT e trasmetterle alla Commissione.

Politiche di gruppo, cooperazione e punto di contatto centrale

L’articolo 45 impone ai gruppi politiche e procedure a livello di gruppo, comprese quelle in materia di protezione dei dati e condivisione delle informazioni, applicate efficacemente a succursali e filiazioni. In caso di sedi in altri Stati membri o in paesi terzi con regole meno rigorose, sono previsti obblighi di applicazione delle norme del gruppo, misure supplementari e, se necessario, interventi di vigilanza rafforzati. Gli Stati membri possono imporre un punto di contatto centrale agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento esteri stabiliti sul loro territorio.

Formazione, consapevolezza e riscontro

L’articolo 46 richiede ai soggetti obbligati programmi di formazione continua proporzionati ai rischi, alla natura e alle dimensioni, oltre all’accesso ad informazioni aggiornate su tecniche di riciclaggio e indicatori di sospetto. Quando praticabile, gli Stati membri devono fornire riscontro tempestivo sull’efficacia delle segnalazioni.

Vigilanza e requisiti di professionalità

Gli articoli 47 e 48 prevedono licenza o registrazione per cambiavalute, uffici assegni e prestatori di servizi relativi a società o trust, nonché regolamentazione dei prestatori di gioco d’azzardo. Le autorità competenti devono vigilare efficacemente, dotarsi di poteri adeguati, risorse sufficienti e, per enti creditizi, istituti finanziari e gaming, di poteri rafforzati. Devono inoltre garantire professionalità, onorabilità e indipendenza del personale di vigilanza.

Cooperazione nazionale e tra FIU

Gli articoli 49-57 disciplinano la cooperazione tra autorità nazionali, AEV, Commissione e FIU. È imposto agli Stati membri di predisporre meccanismi efficaci di coordinamento nazionale e di consentire scambi di informazioni, spontanei o su richiesta, tra FIU tramite canali protetti, in particolare FIU.net o il sistema che lo sostituirà. Le informazioni scambiate possono essere soggette a limitazioni d’uso e il consenso alla loro ulteriore comunicazione deve essere concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile.

Sanzioni amministrative e pubblicazione

Gli articoli 58-62 impongono sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi di adeguata verifica, segnalazione, conservazione e controlli interni. Le sanzioni minime comprendono dichiarazione pubblica, ordine di cessazione, revoca o sospensione dell’autorizzazione, interdizione temporanea e sanzioni pecuniarie fino ad almeno 1 000 000 EUR, o per enti creditizi e istituti finanziari fino ad almeno 5 000 000 EUR o 10 % del fatturato annuo; è prevista la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie sul sito dell’autorità, salvo eccezioni per tutela della stabilità finanziaria, proporzionalità o indagini in corso.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazioni

L’articolo 67 stabilisce il termine di recepimento al 26 giugno 2017. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica come atto di armonizzazione minima, consentendo agli Stati membri di adottare misure più rigorose nei limiti del diritto UE ai sensi dell’articolo 5. L’articolo 66 abroga con effetto dal 26 giugno 2017 la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE.

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