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direttiva

Direttiva 2015/1168

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione, del 15 luglio 2015, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L1168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 aggiorna gli elenchi di specie vegetali per le quali gli Stati membri devono applicare i protocolli di esame dell'UCVV o, in alternativa, le linee direttrici UPOV. L'intervento si rende necessario perché l'UCVV ha adottato nuovi protocolli e aggiornato quelli esistenti, imponendo un adeguamento delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2016 e applicarle dal 1 luglio 2016, con una deroga transitoria per gli esami iniziati prima di tale data.

Modifica degli elenchi delle specie soggette ai protocolli di esame UCVV e alle linee direttrici UPOV per alcune varietà di piante agricole e ortaggi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, per il recepimento nelle loro norme interne, con riguardo all'esame delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali ai fini della direttiva 2002/53/CE (piante agricole) e della direttiva 2002/55/CE (sementi di ortaggi). Incide sui protocolli/linee direttrici tecniche da seguire per alcune specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, sostituendo tali allegati. Per gli esami iniziati prima del 1 luglio 2016 resta una facoltà di applicare la versione previgente; la direttiva non disciplina direttamente operatori economici, ma indirettamente riguarda costitutori, richiedenti iscrizione varietale e autorità competenti.

Modifica degli elenchi tecnici per l'esame delle varietà agricole e degli ortaggi

La direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione interviene sul sistema tecnico di esame delle varietà vegetali previsto dalle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Essa aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che fissano i caratteri minimi e le condizioni minime di esame per alcune varietà di piante agricole e ortaggi, in coerenza con i nuovi protocolli adottati dall'UCVV e con le linee direttrici UPOV applicabili alle specie non coperte da tali protocolli.

Finalità e contesto normativo

La finalità è garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali degli Stati membri siano valutate secondo criteri tecnici aggiornati e armonizzati a livello UE. I considerando evidenziano che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE erano state adottate per assicurare il rispetto dei protocolli UCVV, e per le altre varietà l'applicazione delle linee direttrici UPOV; poiché l'UCVV ha successivamente stabilito ulteriori linee direttrici e aggiornato quelle esistenti, si è reso necessario un adeguamento degli allegati.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L'intervento riguarda le specie elencate negli allegati modificati della direttiva 2003/90/CE, per le piante agricole, e della direttiva 2003/91/CE, per gli ortaggi. In concreto, incide sulle procedure di esame varietale utilizzate dalle autorità nazionali competenti per l'iscrizione nei cataloghi e, quindi, sulle verifiche richieste ai costitutori e ai richiedenti l'ammissione delle varietà.

Contenuto degli allegati aggiornati

Gli allegati sostitutivi riportano, per ciascuna specie, il documento tecnico di riferimento:

  • per la parte relativa alla direttiva 2003/90/CE, le specie devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV indicati nell'allegato I, oppure alle linee direttrici UPOV indicate nell'allegato II;
  • per la parte relativa alla direttiva 2003/91/CE, la medesima distinzione è riproposta per le specie orticole. I protocolli e le linee direttrici sono identificati con numero e data; il testo è consultabile sui siti web dell'UCVV e dell'UPOV.

Disciplina transitoria

Per gli esami iniziati prima del 1 luglio 2016, gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni previgenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Si tratta di una clausola transitoria che consente di evitare effetti retroattivi sulle procedure già avviate prima dell'entrata a regime delle nuove tabelle tecniche.

Recepimento, pubblicazione e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2016 e devono comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le nuove disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1 luglio 2016. La direttiva richiede inoltre che i provvedimenti di recepimento contengano un riferimento alla direttiva stessa, oppure siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; la tecnica del rinvio è rimessa alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per i professionisti del settore sementiero e varietale, la direttiva comporta l'aggiornamento dei parametri tecnici di riferimento per l'esame DUS e per le condizioni minime di prova delle varietà interessate. In pratica, a partire dal 1 luglio 2016 le autorità nazionali devono applicare gli allegati aggiornati, con possibili differenze solo per le procedure già iniziate prima di tale data. Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agricolo-sementiero, il dato rilevante è il coordinamento tra normativa UE di recepimento, tempistica amministrativa nazionale e programmazione delle domande di registrazione varietale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici

L'articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell'allegato della presente direttiva, mentre l'articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE. Gli allegati aggiornano gli elenchi delle specie soggette rispettivamente ai protocolli di esame dell'UCVV e alle linee direttrici UPOV, con indicazione dei corrispondenti documenti tecnici.

Disciplina transitoria per esami già avviati

L'articolo 3 prevede che, per gli esami iniziati prima del 1 luglio 2016, gli Stati membri possono continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alla modifica apportata dalla presente direttiva.

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1 luglio 2016.

Obbligo di riferimento nella normativa nazionale

Sempre l'articolo 4 richiede che, al momento dell'adozione, le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla presente direttiva o siano corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di propagazionecataloghi varietaliarmonizzazione tecnicamercato interno

Testo integrale

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