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Direttiva 2015/1127

Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L1127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2015/1127/UE modifica la disciplina europea sulle operazioni di recupero dei rifiuti introducendo un fattore di correzione climatico da applicare alla formula R1 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani. L’obiettivo è tener conto delle diverse condizioni climatiche locali nell’Unione e garantire parità di trattamento tra impianti situati in contesti climatici differenti, senza snaturare l’incentivo all’elevata efficienza energetica. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 31 luglio 2016.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE per introdurre un fattore di correzione climatico (CCF) nella formula R1 applicabile agli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide indirettamente sugli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani quando si valuta l’efficienza energetica ai fini dell’operazione di recupero R1 dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE. Riguarda in particolare gli impianti funzionanti e autorizzati anteriormente al 1° settembre 2015 e quelli autorizzati dopo il 31 agosto 2015, con una disciplina transitoria per gli impianti preesistenti fino al 31 dicembre 2029.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE: fattore di correzione climatico per la formula R1

La direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione interviene sulla disciplina dei rifiuti modificando l’allegato II della direttiva 2008/98/CE. La finalità è adattare la valutazione dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani alle differenti condizioni climatiche locali, mediante l’introduzione di un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) da applicare alla formula R1.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione chiarisce che l’allegato II della direttiva 2008/98/CE contiene un elenco non esaustivo di operazioni di recupero e che l’operazione R1 si applica ai rifiuti usati come combustibile o per produrre energia. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani rientrano nella R1 solo se raggiungono la soglia di efficienza energetica prevista dalla formula R1. È stato rilevato che le condizioni climatiche locali incidono sulla quantità di energia tecnicamente producibile o utilizzabile sotto forma di elettricità, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale; per questo la direttiva introduce un correttivo basato sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri, chiamati a recepirla nel diritto interno. Sul piano sostanziale, incide sugli impianti di incenerimento destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani ai fini della qualificazione dell’operazione come recupero R1. La disciplina distingue tra:

  • impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1° settembre 2015;
  • impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015;
  • per la prima categoria, il regime transitorio che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029.

Disciplina del fattore di correzione climatico (CCF)

L’allegato aggiunto alla direttiva 2008/98/CE dispone che il valore della formula di efficienza energetica sia moltiplicato per un CCF determinato in funzione degli HDD (Heating Degree Days) del sito dell’impianto.

Per gli impianti funzionanti e autorizzati prima del 1° settembre 2015:

  • CCF = 1 se HDD ≥ 3 350;
  • CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150;
  • CCF = –(0,25/1 200) × HDD + 1,698 se 2 150 < HDD < 3 350.

Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per quelli della categoria precedente dopo il 31 dicembre 2029:

  • CCF = 1 se HDD ≥ 3 350;
  • CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150;
  • CCF = –(0,12/1 200) × HDD + 1,335 se 2 150 < HDD < 3 350.

Il valore finale del CCF deve essere arrotondato a tre cifre decimali.

Calcolo degli HDD

La direttiva precisa che il valore degli HDD deve corrispondere alla media dei valori annuali relativi al sito dell’impianto, calcolata su un periodo di 20 anni consecutivi precedente l’anno di calcolo del CCF. Per il calcolo si applica il metodo Eurostat richiamato nel testo:

  • HDD = (18 °C – Tm) × d se Tm è pari o inferiore a 15 °C;
  • HDD = 0 se Tm è superiore a 15 °C.

Tm corrisponde alla media di (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di d giorni; il calcolo deve essere eseguito su base giornaliera (d = 1) e poi sommato fino al valore annuo.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 31 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la direttiva ha rilievo soprattutto nella qualificazione degli impianti di incenerimento ai fini della nozione di recupero R1. L’introduzione del CCF può incidere sul superamento della soglia di efficienza energetica, con effetti su autorizzazioni, classificazione dell’impianto e verifica della conformità ambientale, fermo restando che la disciplina concreta dipenderà dalle misure di recepimento nazionali e dai dati climatici del sito dell’impianto.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE

L’articolo 1 sostituisce/integra l’allegato II della direttiva 2008/98/CE, aggiungendo sotto la nota a piè di pagina (*) la disciplina del fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) da applicare al valore della formula di efficienza energetica R1.

Fattore di correzione climatico (CCF) e formula R1

L’allegato stabilisce che il valore della formula di efficienza energetica deve essere moltiplicato per un CCF calcolato in funzione degli Heating Degree Days (HDD) del sito dell’impianto. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa UE precedente al 1° settembre 2015: CCF = 1 se HDD ≥ 3 350; CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150; CCF = –(0,25/1 200) × HDD + 1,698 se 2 150 < HDD < 3 350. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per quelli del punto 1 dopo il 31 dicembre 2029: CCF = 1 se HDD ≥ 3 350; CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150; CCF = –(0,12/1 200) × HDD + 1,335 se 2 150 < HDD < 3 350. Il valore risultante va arrotondato a tre cifre decimali.

Determinazione degli HDD

Gli HDD devono corrispondere alla media dei valori annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata su un periodo di 20 anni consecutivi precedente l’anno di calcolo del CCF. Il metodo Eurostat richiamato prevede che HDD = (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C e HDD = 0 se Tm è superiore a 15 °C; Tm è la media di (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna per un periodo di d giorni, con calcolo giornaliero (d = 1) e successiva sommatoria annuale.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 luglio 2016 e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierifiutirecupero energeticoambienteautorizzazioni ambientali

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