Cassazione Penale, Sentenza n. 15842/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente riconosciuto la continuazione solo tra due sentenze (d ed e) e ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riguardo ad altre pronunce. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione (sostenendo che il giudice avrebbe confuso la fattispecie con il 416-bis e si sarebbe limitato a valorizzare la distanza temporale) e lamentava carenza di motivazione nella mancata applicazione della continuazione tra tre gruppi di sentenze, richiamando che in sede di cognizione era stato riconosciuto un medesimo disegno criminoso anche per fatti commessi in territori diversi.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia svolto un'analisi puntuale e motivata delle singole condotte, rilevando elementi ostativi al riconoscimento della continuazione (ampio iato temporale tra alcuni fatti, mutamento del modus operandi dall'appropriazione indebita alle truffe e alla bancarotta, eterogeneità territoriale e differente modalità esecutiva). La Corte richiama i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite per il riconoscimento della continuazione e afferma che l'accertamento degli indici è rimesso al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Il ricorso non supera la motivazione del giudice dell'esecuzione; pertanto è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione: la sentenza applica i principi che richiedono l'esistenza di un piano criminoso unitario e la sussistenza di indicatori concreti per riconoscere la continuazione fra più reati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di sintesi nella motivazione del ricorso in cassazione e per l'ambito stretto entro cui il ricorrente può articolare i motivi.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Giurisprudenza richiamata sul necessario approfondimento dei concreti indicatori per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e pianificazione antecedente.
Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
Principio che l'accertamento degli indici di continuazione è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di indicatori concreti: omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive similari, sistematicità e pianificazione antecedente; la semplice serialità non è sufficiente.
- In sede di esecuzione vanno applicati gli stessi criteri del giudizio di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve motivare analiticamente il riconoscimento o il diniego della continuazione.
- La valutazione degli indici è rimessa al giudice di merito e la Cassazione controlla solo la congruità e l'assenza di vizi logico-giuridici della motivazione; non è ammesso offrire in Cassazione una diversa valutazione dei fatti senza elementi nuovi.
- Mutamenti significativi nel modus operandi, ampi intervalli temporali e differenze territoriali e fattuali pesano contro il riconoscimento della continuazione.
- Per impugnare con successo la mancata applicazione della continuazione bisogna contrastare specificamente e con elementi nuovi la motivazione del giudice di merito, dimostrando che i reati successivi erano programmati già all'epoca del primo fatto.
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