Cassazione Penale, Sentenza n. 1446/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo (fino a euro 28.980.307,60 o, in subordine, sequestro per equivalente) relativo a somme erogate dalla Regione per il servizio di trasporto alle isole minori. I principali motivi di ricorso sono: (1) vizio di qualificazione giuridica della fattispecie (contestazione tra truffa aggravata ex art. 640‑bis c.p. e indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316‑ter c.p.) con conseguente censura sulla competenza territoriale; (2) errata identificazione e quantificazione del "profitto" confiscabile (richiesta di applicazione del criterio del profitto netto o pronuncia delle SS.UU.); (3) vizio di motivazione sul "periculum in mora" per il sequestro; (4) errori nell'apprezzamento delle norme tecniche e della rilevanza dei certificati di sicurezza (circolare 10/SM 4.1.2007 e disciplina sui requisiti P.M.R.) e sulla natura delle autocertificazioni rese in sede di gara; (5) mancato rispetto della presunzione di legittimità dei certificati di navigazione e sicurezza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile o infondati i vari motivi: il primo motivo (competenza territoriale) è precluso perché impone accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e, comunque, la qualificazione tra 640‑bis e 316‑ter dipende dall'accertamento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; il secondo motivo (quantificazione del profitto) è stato valutato alla luce dei precedenti delle SS.UU. e del precedente specifico sullo stesso procedimento: il Tribunale ha correttamente ritenuto che le somme erogate siano contributi pubblici finalizzati e non corrispettivi, giustificando la confisca sull'intero importo; il terzo motivo (periculum in mora) è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato sull'entità del profitto e sulla incapacità dei conti e del compendio aziendale a garantire la soddisfazione della misura; quarto e quinto motivo relativi ai certificati e alla valutazione tecnica delle navi sono stati respinti: la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che ha ritenuto le autocertificazioni "di scienza" e ha motivato perché i certificati amministrativi non escludono il fumus quando vi siano elementi che indicano l'inidoneità effettiva delle unità e possibili collusioni/irregolarità nelle emissioni dei certificati. In conclusione, confermato il sequestro per l'intero importo contestato.
Norme richiamate
art. 640‑bis cod. pen. (truffa aggravata)
La fattispecie contestata alla società è stata inquadrata come truffa aggravata in danno della pubblica amministrazione; la qualificazione dipende dalla sussistenza dell'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore tramite condotta decettiva.
art. 316‑ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)
Richiamata dalla difesa quale possibile ricostruzione alternativa; la Corte osserva che la distinzione tra 316‑ter e 640‑bis non è basata sul "titolo" delle somme erogate ma sulla natura dell'azione decettiva e sull'attività di accertamento dell'ente erogatore.
art. 19 D.Lgs. 231/2001 (confisca del profitto)
Richiamato nella discussione sulla quantificazione del "profitto" confiscabile: la giurisprudenza delle SS.UU. ammette una nozione ampia di profitto confiscabile, salvo casi particolari (contratti a prestazioni corrispettive) in cui occorrono specifici accertamenti per escludere il corrispettivo per prestazioni effettivamente e legittimamente eseguite.
art. 76 DPR 445/2000 e art. 483 cod. pen. (falsità in atti e autocertificazioni)
Riferiti rispetto alla rilevanza delle autocertificazioni presentate in gara; la Corte considera rilevante la natura delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione(allorché siano dichiarazioni "di scienza" sulla conformità tecnica) ai fini della configurabilità del reato.
D.Lgs. 4.2.2000 n.45, art. 4, comma 1, lett. b) e art. 4‑ter (norme tecniche P.M.R.)
"ciò sia ragionevole e possibile in termini economici"
La disciplina distingue navi costruite prima o dopo il 1.10.2004 e prevede che per le anteriori l'adeguamento sia subordinato a valutazioni di ragionevolezza economica; tuttavia, nel caso concreto le autocertificazioni erano espressive di conformità e non di impossibilità tecnica/economica, rilevando la mancata attuazione dei piani di adeguamento.
Circolare Ministero dei Trasporti 10/SM del 4.1.2007 (e integrativa 17.12.2007)
Fornisce i requisiti tecnici per il trasporto P.M.R.; il giudice ha valutato che, nonostante certificati amministrativi, persistessero criticità tecniche evidenziate dalla documentazione ministeriale e dalle visite delle Capitanerie.
artt. 125 e 321 cod. proc. pen. (motivazione e provvedimenti cautelari)
Richiamati in relazione alla sufficienza della motivazione sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non meramente apparente.
Massime di principio
- La distinzione tra truffa aggravata (art. 640‑bis) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316‑ter) si fonda sulla natura della condotta decettiva e sull'induzione in errore dell'ente, non sul mero "titolo" o sulla causale formale delle somme erogate.
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la quantificazione del profitto può ricomprendere l'intero importo erogato quando le somme costituiscono contributi pubblici destinati a finalità generali e non un corrispettivo sinallagmatico; l'eccezione si applica solo previa puntuale verifica che parte della somma corrisponda a prestazioni effettivamente, direttamente e lecitamente eseguite.
- I ricorsi in cassazione contro provvedimenti cautelari sono limitati ai vizi di diritto e a vizi motivazionali radicali: non sono ammesse nuove valutazioni di fatto o ritrattazioni che richiedano accertamenti probatori non effettuabili in sede di legittimità.
- I certificati amministrativi (es. certificati di sicurezza) godono di presunzione di legittimità, ma possono essere disattesi dal giudice penale quando emergono elementi indicativi di fraudolenza, incongruenze documentali o collusione, sicché la mera produzione del certificato non esclude il fumus del reato.
- Nella valutazione del periculum in mora e nell'adozione di misure reali (sequestro su somme o per equivalente) il giudice deve considerare l'entità del profitto, la disponibilità finanziaria dell'indagato/ente e il rischio concreto di dispersione o occultamento dei beni.
- Le pronunce delle Sezioni Unite (e dei precedenti affini) hanno rilievo interpretativo forte nella quantificazione del profitto confiscabile; tuttavia, la loro applicazione richiede la verifica, sul caso concreto, della natura sinallagmatica o meno del rapporto contrattuale.
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