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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1446/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo (fino a euro 28.980.307,60 o, in subordine, sequestro per equivalente) relativo a somme erogate dalla Regione per il servizio di trasporto alle isole minori. I principali motivi di ricorso sono: (1) vizio di qualificazione giuridica della fattispecie (contestazione tra truffa aggravata ex art. 640‑bis c.p. e indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316‑ter c.p.) con conseguente censura sulla competenza territoriale; (2) errata identificazione e quantificazione del "profitto" confiscabile (richiesta di applicazione del criterio del profitto netto o pronuncia delle SS.UU.); (3) vizio di motivazione sul "periculum in mora" per il sequestro; (4) errori nell'apprezzamento delle norme tecniche e della rilevanza dei certificati di sicurezza (circolare 10/SM 4.1.2007 e disciplina sui requisiti P.M.R.) e sulla natura delle autocertificazioni rese in sede di gara; (5) mancato rispetto della presunzione di legittimità dei certificati di navigazione e sicurezza.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile o infondati i vari motivi: il primo motivo (competenza territoriale) è precluso perché impone accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e, comunque, la qualificazione tra 640‑bis e 316‑ter dipende dall'accertamento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; il secondo motivo (quantificazione del profitto) è stato valutato alla luce dei precedenti delle SS.UU. e del precedente specifico sullo stesso procedimento: il Tribunale ha correttamente ritenuto che le somme erogate siano contributi pubblici finalizzati e non corrispettivi, giustificando la confisca sull'intero importo; il terzo motivo (periculum in mora) è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato sull'entità del profitto e sulla incapacità dei conti e del compendio aziendale a garantire la soddisfazione della misura; quarto e quinto motivo relativi ai certificati e alla valutazione tecnica delle navi sono stati respinti: la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che ha ritenuto le autocertificazioni "di scienza" e ha motivato perché i certificati amministrativi non escludono il fumus quando vi siano elementi che indicano l'inidoneità effettiva delle unità e possibili collusioni/irregolarità nelle emissioni dei certificati. In conclusione, confermato il sequestro per l'intero importo contestato.

Norme richiamate

  • art. 640‑bis cod. pen. (truffa aggravata)

    La fattispecie contestata alla società è stata inquadrata come truffa aggravata in danno della pubblica amministrazione; la qualificazione dipende dalla sussistenza dell'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore tramite condotta decettiva.

  • art. 316‑ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)

    Richiamata dalla difesa quale possibile ricostruzione alternativa; la Corte osserva che la distinzione tra 316‑ter e 640‑bis non è basata sul "titolo" delle somme erogate ma sulla natura dell'azione decettiva e sull'attività di accertamento dell'ente erogatore.

  • art. 19 D.Lgs. 231/2001 (confisca del profitto)

    Richiamato nella discussione sulla quantificazione del "profitto" confiscabile: la giurisprudenza delle SS.UU. ammette una nozione ampia di profitto confiscabile, salvo casi particolari (contratti a prestazioni corrispettive) in cui occorrono specifici accertamenti per escludere il corrispettivo per prestazioni effettivamente e legittimamente eseguite.

  • art. 76 DPR 445/2000 e art. 483 cod. pen. (falsità in atti e autocertificazioni)

    Riferiti rispetto alla rilevanza delle autocertificazioni presentate in gara; la Corte considera rilevante la natura delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione(allorché siano dichiarazioni "di scienza" sulla conformità tecnica) ai fini della configurabilità del reato.

  • D.Lgs. 4.2.2000 n.45, art. 4, comma 1, lett. b) e art. 4‑ter (norme tecniche P.M.R.)

    "ciò sia ragionevole e possibile in termini economici"

    La disciplina distingue navi costruite prima o dopo il 1.10.2004 e prevede che per le anteriori l'adeguamento sia subordinato a valutazioni di ragionevolezza economica; tuttavia, nel caso concreto le autocertificazioni erano espressive di conformità e non di impossibilità tecnica/economica, rilevando la mancata attuazione dei piani di adeguamento.

  • Circolare Ministero dei Trasporti 10/SM del 4.1.2007 (e integrativa 17.12.2007)

    Fornisce i requisiti tecnici per il trasporto P.M.R.; il giudice ha valutato che, nonostante certificati amministrativi, persistessero criticità tecniche evidenziate dalla documentazione ministeriale e dalle visite delle Capitanerie.

  • artt. 125 e 321 cod. proc. pen. (motivazione e provvedimenti cautelari)

    Richiamati in relazione alla sufficienza della motivazione sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non meramente apparente.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa aggravata (art. 640‑bis) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316‑ter) si fonda sulla natura della condotta decettiva e sull'induzione in errore dell'ente, non sul mero "titolo" o sulla causale formale delle somme erogate.
  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la quantificazione del profitto può ricomprendere l'intero importo erogato quando le somme costituiscono contributi pubblici destinati a finalità generali e non un corrispettivo sinallagmatico; l'eccezione si applica solo previa puntuale verifica che parte della somma corrisponda a prestazioni effettivamente, direttamente e lecitamente eseguite.
  • I ricorsi in cassazione contro provvedimenti cautelari sono limitati ai vizi di diritto e a vizi motivazionali radicali: non sono ammesse nuove valutazioni di fatto o ritrattazioni che richiedano accertamenti probatori non effettuabili in sede di legittimità.
  • I certificati amministrativi (es. certificati di sicurezza) godono di presunzione di legittimità, ma possono essere disattesi dal giudice penale quando emergono elementi indicativi di fraudolenza, incongruenze documentali o collusione, sicché la mera produzione del certificato non esclude il fumus del reato.
  • Nella valutazione del periculum in mora e nell'adozione di misure reali (sequestro su somme o per equivalente) il giudice deve considerare l'entità del profitto, la disponibilità finanziaria dell'indagato/ente e il rischio concreto di dispersione o occultamento dei beni.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite (e dei precedenti affini) hanno rilievo interpretativo forte nella quantificazione del profitto confiscabile; tuttavia, la loro applicazione richiede la verifica, sul caso concreto, della natura sinallagmatica o meno del rapporto contrattuale.

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