Corte di giustizia, Sentenza C-11/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024. — Eventmedia Soluciones SL contro Air Europa Líneas Aéreas SAU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafi 1 e 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri aerei in caso di cancellazione di un volo – Natura e fondamento del diritto a compensazione – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Articolo 15 – Irrinunciabilità. — Causa C-11/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la compensazione pecuniaria per cancellazione del volo è un diritto attribuito direttamente dal regolamento n. 261/2004 al passeggero, a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale con il vettore operativo. Ha inoltre affermato che una clausola delle condizioni generali di trasporto che vieti la cessione del credito del passeggero è incompatibile con l’articolo 15 del regolamento, perché restringe in modo vietato l’esercizio del diritto alla compensazione. Le questioni relative alla direttiva 93/13 non sono state esaminate, essendo state risolte le questioni decisive di diritto del regolamento.
Compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004: il diritto del passeggero nasce direttamente dal regolamento e una clausola contrattuale che vieta la cessione del credito è incompatibile con l’articolo 15
La questione giuridica
Se il diritto alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo previsto dagli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004 derivi direttamente dal regolamento oppure da un contratto di trasporto e dal relativo inadempimento; se l’articolo 15 del medesimo regolamento osti a una clausola delle condizioni generali che vieta la cessione dei diritti del passeggero; in subordine, se e in che misura la direttiva 93/13 imponga un controllo d’ufficio dell’abusività della clausola nel giudizio promosso dal cessionario.
Principio di diritto
In caso di cancellazione del volo, il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria e l’obbligo del vettore aereo operativo di pagarla derivano direttamente dal regolamento n. 261/2004, non da un contratto di trasporto né dall’inadempimento contrattuale del vettore. Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento, è vietata una clausola contrattuale che escluda la cessione a terzi del credito del passeggero verso il vettore, perché tale clausola costituisce una rinuncia o restrizione inammissibile dei diritti conferiti dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001
Compensazione pecuniaria e divieto di cessione del credito del passeggero
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Palma de Mallorca in una controversia tra una società cessionaria di crediti di passeggeri aerei e il vettore Air Europa. La Corte è chiamata a interpretare il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare le disposizioni sulla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo e la norma sull’irrinunciabilità dei diritti dei passeggeri.
Fatti e procedimento principale
Sei passeggeri di un volo cancellato avevano ceduto i propri crediti da compensazione pecuniaria a Eventmedia Soluciones SL, che ha agito in giudizio contro Air Europa per ottenere 600 EUR per ciascun passeggero. La compagnia aerea ha contestato la legittimazione della cessionaria, richiamando una clausola delle condizioni generali di trasporto secondo cui i diritti del passeggero sono "strettamente personali e non cedibili a terzi".
Il giudice del rinvio ha rilevato che, secondo il diritto spagnolo, il passeggero può agire direttamente, farsi rappresentare o cedere il credito a un soggetto specializzato; ha quindi dubitato della compatibilità della clausola con il diritto UE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha posto quattro questioni, riconducibili a tre profili principali:
- se la clausola che vieta la cessione del credito costituisca una rinuncia inammissibile ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 261/2004;
- se il diritto alla compensazione pecuniaria derivi direttamente dal regolamento oppure da un contratto di trasporto e dal suo inadempimento;
- in subordine, se il giudice nazionale debba controllare d’ufficio l’eventuale abusività della clausola ai sensi della direttiva 93/13, anche quando il ricorso è proposto dal cessionario non consumatore.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 15;
- la direttiva 93/13/CEE, articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1;
- il regolamento (CE) n. 44/2001, richiamato solo per il contesto giurisprudenziale sulla nozione di materia contrattuale.
Ragionamento della Corte: natura del diritto alla compensazione
La Corte afferma che il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 deriva direttamente da tale regolamento. Il diritto è uno dei diritti essenziali riconosciuti ai passeggeri e il corrispondente obbligo del vettore operativo sorge in base al regolamento, non per effetto di un contratto di trasporto né di un inadempimento contrattuale.
A sostegno di tale conclusione, la Corte valorizza:
- il tenore letterale delle norme, che attribuiscono espressamente ai passeggeri il diritto alla compensazione;
- il contesto sistematico, poiché il regolamento stabilisce diritti minimi dei passeggeri e può operare anche in assenza di contratto diretto tra passeggero e vettore operativo;
- l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, che impone un’interpretazione estensiva dei diritti conferiti.
La Corte precisa che la giurisprudenza sulla competenza giurisdizionale in materia contrattuale non incide sulla natura sostanziale del diritto alla compensazione: il fatto che un’azione sia qualificabile come contrattuale ai fini del regolamento n. 44/2001 non significa che la fonte del diritto sia contrattuale.
Ragionamento della Corte: clausola che vieta la cessione
Sulla base dell’articolo 15 del regolamento n. 261/2004, la Corte osserva che gli obblighi del vettore verso i passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare mediante clausole del contratto di trasporto. Questa irriducibilità deve essere interpretata estensivamente, in coerenza con la finalità di protezione elevata del passeggero.
Ne deriva che non sono vietate solo le clausole che escludono direttamente il diritto alla compensazione, ma anche quelle che ne limitano in concreto le modalità di esercizio. La Corte sottolinea che il passeggero deve poter scegliere liberamente il mezzo più efficace per far valere il proprio diritto, inclusa, se ammessa dal diritto nazionale, la cessione del credito a terzi per superare le difficoltà pratiche ed economiche connesse all’azione individuale.
Per questo motivo, una clausola inserita nelle condizioni generali di trasporto che vieta la cessione dei diritti del passeggero verso il vettore operativo costituisce una rinuncia inammissibile ai sensi dell’articolo 15.
Esito sulle questioni relative alla direttiva 93/13
Poiché la Corte ha risolto le prime due questioni in modo tale da definire la controversia, ha ritenuto non necessario rispondere alle questioni terza e quarta relative al controllo d’ufficio dell’abusività della clausola ai sensi della direttiva 93/13.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria e il corrispondente obbligo del vettore derivano direttamente dal regolamento n. 261/2004;
- l’articolo 15 del regolamento osta a una clausola contrattuale che vieti la cessione dei diritti del passeggero nei confronti del vettore operativo.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che le clausole standard che impediscono al passeggero di cedere il credito da compensazione non sono opponibili se incidono sui diritti riconosciuti dal regolamento. Per gli avvocati e le società di recupero crediti, la decisione rafforza la legittimazione delle cessioni di crediti da compensazione nel contenzioso sui voli cancellati, purché il diritto nazionale consenta la cessione del credito in via generale.
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