Cassazione Civile, Sentenza n. 2460/2020 del 04/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite traeva origine da una scrittura transattiva conclusa dal ricorrente con la madre del resistente, che agiva in rappresentanza del figlio minore, unico erede della socia defunta. A fronte di alcuni acconti già quietanzati e dell’impegno a versare ulteriori 60.000 euro, il rappresentante aveva rinunciato a ogni ulteriore pretesa del minore connessa alla successione e alla partecipazione della madre nella società in accomandita semplice. Il Tribunale di Monza, con sentenza dell’11 febbraio 2015, annullò la transazione per mancanza della preventiva autorizzazione del giudice tutelare e respinse la domanda riconvenzionale del socio, diretta a ottenere la restituzione dei complessivi 162.000 euro corrisposti. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 28 aprile 2017, confermò integralmente la decisione. Con il primo motivo di ricorso il socio dedusse violazione degli artt. 320 e 182 c.p.c., sostenendo che l’autorizzazione del giudice tutelare era stata prodotta tardivamente, oltre i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e che il difetto di rappresentanza processuale non poteva quindi ritenersi sanato. Con il secondo motivo denunciò, da un lato, ultrapetizione, assumendo che il resistente non avesse domandato l’accertamento del diritto a trattenere le somme; dall’altro, violazione degli artt. 1422 e 2033 c.c., sostenendo che l’annullamento della transazione privasse i pagamenti della loro causa giustificatrice e imponesse la restituzione dei 162.000 euro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la decisione d’appello era sorretta da due autonome ragioni non specificamente censurate. In primo luogo, il difetto di autorizzazione del rappresentante del minore non poteva essere fatto valere dalle altre parti, poiché l’autorizzazione tutela il minore. In secondo luogo, il resistente, divenuto maggiorenne, aveva ratificato l’attività processuale svolta in sua rappresentanza costituendosi nel giudizio d’appello, con sanatoria retroattiva; pertanto la censura sulla tardiva produzione dell’autorizzazione non era decisiva. Quanto alla prima censura del secondo motivo, relativa all’ultrapetizione, la Corte l’ha dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti rilevanti ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. e comunque infondata, perché i giudici di merito avevano soltanto rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione, senza attribuire al resistente un bene non richiesto. Anche la censura sulla ripetizione di indebito è stata ritenuta inammissibile per la medesima carenza di specificità e, comunque, infondata nel merito: in caso di annullamento di un contratto concluso in nome dell’incapace dal rappresentante senza la necessaria autorizzazione, si applica l’art. 1443 c.c.; spetta quindi al solvens provare l’eventuale vantaggio conseguito dall’accipiens incapace e la sua misura. Non essendo stato allegato né provato un vantaggio indebito del resistente, non sussisteva l’obbligo restitutorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 322 c.c.
il difetto di autorizzazione del legale rappresentante del minore a stare in giudizio non può essere fatto valere dalle altre parti, essendo tale autorizzazione posta a tutela del minore
La mancanza dell’autorizzazione richiesta per l’attività del rappresentante legale del minore è posta a tutela di quest’ultimo e non può essere eccepita dalle altre parti del processo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest’ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria
La costituzione in giudizio dell’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può sanare retroattivamente il difetto di legittimazione processuale del genitore che lo aveva rappresentato. La Corte valorizza l’ampliamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali e la riduzione delle ipotesi di nullità.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il preliminare rilievo di inammissibilità discende, ex art. 366 c.p.c., n. 6, dalla constatazione che il ricorrente omette di fornire l’indicazione specifica dei termini della domanda riguardo alla quale sarebbe stata operata la ultrapetizione e dei termini dell’appello con cui la questione era stata proposta.
Il motivo di ricorso che denuncia un vizio processuale è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i termini delle domande e delle impugnazioni necessari a verificare la censura.
art. 1443 c.c.
l’art. 1443 c.c. – secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (incombendo al solvens l’onere di provare l’eventuale vantaggio ricevuto dall’incapace e la relativa misura) – si applica anche nel caso in cui il contratto, anzichè essere stato stipulato personalmente dall’incapace, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione
La disciplina restitutoria dell’art. 1443 c.c. opera anche quando il contratto annullato sia stato concluso in nome dell’incapace dal suo rappresentante privo dell’autorizzazione prescritta. È il solvens a dover provare che l’incapace abbia tratto un vantaggio dalla prestazione e in quale misura.
art. 384, comma 4, c.p.c.
regula iuris che attiene al riparto dell’onere probatorio in ipotesi quale quella in esame e che è opportuno qui enunciare anche nell’esercizio del potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata enunciando la regola giuridica pertinente, senza modificare il dispositivo, quando la censura è comunque infondata per una ragione di diritto diversa da quella adottata dal giudice di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il difetto dell’autorizzazione prescritta per il rappresentante legale del minore è posto a tutela del minore e non può essere fatto valere dalle altre parti del giudizio.
- La costituzione in giudizio, una volta raggiunta la maggiore età, può manifestare una ratifica non equivoca dell’attività processuale svolta dal genitore in rappresentanza del figlio e sanare retroattivamente il difetto di legittimazione processuale, in qualunque stato e grado.
- La regola dell’art. 1443 c.c. si applica anche al contratto stipulato in nome dell’incapace dal rappresentante legale senza la prescritta autorizzazione: l’accipiens incapace non deve restituire la prestazione se non nei limiti del vantaggio ricevuto, la cui prova e quantificazione gravano sul solvens.
- È inammissibile la censura processuale in cassazione che non individui specificamente gli atti e i termini delle domande e delle impugnazioni rilevanti per verificare il vizio dedotto.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si limita a rigettare la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dal convenuto, senza attribuire alla controparte un bene o un accertamento non richiesto.
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