Ordinanza n. 1366/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione, del decreto del 03.10.2024 del Questore di Viterbo, notificato il 29.09.2025, con il quale è stata disposta l'archiviazione per inammissibilità dell'istanza di rilascio di permesso per attesa occupazione presentata il 22.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Viterbo di archiviazione per inammissibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del 3 ottobre 2024, notificato il 29 settembre 2025, con cui il Questore di Viterbo ha archiviato per inammissibilità la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione, presentata il 21 dicembre 2023. L'archiviazione è stata motivata dalla mancata produzione del contratto di soggiorno. La ricorrente ha dedotto di avere comunicato la sopravvenuta impossibilità del datore di lavoro di procedere all'assunzione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, dopo il suo ingresso in Italia, a causa della rinuncia del datore per sopravvenute esigenze aziendali connesse alla riduzione del lavoro. Il SUI presso la Prefettura di Viterbo avrebbe conseguentemente chiuso le relative pratiche. Il TAR, ritenendo necessari ulteriori elementi per decidere, ha disposto l'acquisizione di una dettagliata relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa, anche in relazione alla nota dell'UTG di Viterbo-SUI del 27 novembre 2023.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'archiviazione né la domanda cautelare. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., un adempimento istruttorio a carico dell'Amministrazione intimata, che dovrà depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa e sul contenuto rilevante della nota dell'UTG di Viterbo-SUI del 27 novembre 2023 entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
La disposizione è richiamata nel quadro degli strumenti istruttori utilizzati dal giudice.
art. 67 c.p.a.
La disposizione è richiamata nel quadro degli strumenti istruttori utilizzati dal giudice.
Massime di principio
- Quando gli elementi disponibili non consentono di decidere sulla legittimità dell'archiviazione di un'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di depositare una relazione dettagliata sui fatti e sugli atti rilevanti prima di definire il giudizio.
- La relazione istruttoria dell'Amministrazione deve comprendere anche gli elementi necessari a chiarire il rapporto tra il provvedimento impugnato e le precedenti attività del SUI e dell'UTG, inclusa la documentazione richiamata dalle parti.
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