Cassazione Civile, Ordinanza n. 06196/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto, cessionario di un credito originariamente spettante ad altro soggetto e consacrato in un titolo esecutivo giudiziale, aveva intimato un precetto per il pagamento di somme dovute a titolo di spese processuali, in parte comprensive di IVA. Il destinatario del precetto proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo solo la non debenza dell'IVA intimata. Il tribunale accoglieva però l'opposizione sulla base di una ragione diversa e sopravvenuta, cioè la caducazione del titolo esecutivo per effetto dell'impugnazione della sentenza posta a base del precetto; la corte d'appello confermava. Il ricorrente per cassazione censurava tale esito con cinque motivi: lamentava la erronea preclusione nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, la falsa applicazione dei principi delle Sezioni Unite sulla sopravvenuta caducazione del titolo, il travisamento del contenuto dell'atto di opposizione/appello, l'omessa decisione sull'unico motivo di opposizione relativo all'IVA e, infine, la liquidazione delle spese di lite. In sostanza, sosteneva che il giudice non potesse accogliere l'opposizione per una ragione diversa da quella dedotta dall'opponente e che, caduto il titolo esecutivo, il giudizio dovesse essere definito con cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso, ritenendoli fondati nei limiti rilevanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto assorbito il quinto motivo. La Corte ha affermato che, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto, l'opposizione proposta per altri motivi non può essere accolta in base alla nuova ragione sopravvenuta, ma deve essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere; il giudice del rinvio dovrà quindi adottare la corretta formula definitoria e rivalutare gli originari motivi di opposizione solo ai fini delle spese secondo la soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore contro il precetto o l'esecuzione forzata; nel caso concreto l'opposizione era stata proposta ai sensi di tale norma.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; è censurata la decisione di merito per avere accolto l'opposizione per una ragione diversa da quella dedotta dall'opponente.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese; la loro liquidazione va rinnovata in sede di rinvio alla luce della corretta definizione del giudizio.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito della memoria.
Massime di principio
- Se l'esecuzione forzata è intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene poi caducato sopravvenientemente, il giudizio di opposizione all'esecuzione promosso per altri motivi non deve essere accolto, ma deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, le spese di lite vanno regolate applicando il criterio della soccombenza virtuale, valutando solo gli originari motivi di opposizione.
- Il giudice non può fondare l'accoglimento dell'opposizione su una ragione estranea ai motivi originariamente dedotti dall'opponente, poiché ciò violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non integra un motivo autonomo di accoglimento dell'opposizione già proposta per altre ragioni, ma determina una diversa formula definitoria del processo, con effetti limitati sulla regolazione delle spese.
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