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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07892/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con i quali l’amministrazione finanziaria ha rideterminato imponibile e imposta ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base di un PVC che contestava operazioni soggettivamente inesistenti e indebita deduzione di costi, in particolare nei rapporti con una società fornitrice. Nei gradi di merito la contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale; la CTR aveva confermato che i costi pagati in contanti non risultavano inequivocabilmente riferibili a prestazioni o forniture inerenti all’attività d’impresa e aveva richiamato l’onere probatorio a carico del contribuente. Con il primo motivo di ricorso la società denunciava violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sull’IVA, sostenendo che il giudice d’appello avesse dato rilievo decisivo alla mancata tracciabilità dei pagamenti, introducendo una regola non prevista dalla legge, e che il disconoscimento dei costi si fondasse erroneamente sul pagamento in contanti anziché sulla reale inerenza. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso sulla base del difetto di inerenza, mentre l’atto impositivo contestava l’oggettiva inesistenza delle operazioni; la censura è stata ritenuta anche non autosufficiente, perché non riportava adeguatamente il contenuto degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva affatto introdotto una regola di indeducibilità fondata sulla sola circostanza dei pagamenti in contanti, ma aveva fatto un accertamento in fatto: mancava la prova che quei costi, formalmente imputati alla controparte, fossero effettivamente riferibili a servizi o forniture inerenti all’attività d’impresa; inoltre ha ribadito che l’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, oltre a non essere ravvisabile un’incompatibilità logica tra contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e verifica dell’inerenza dei costi, il ricorso difettava di autosufficienza: non riportava in modo sufficiente il contenuto degli avvisi di accertamento, che erano gli atti effettivamente impugnati. Nessuna spesa è stata liquidata, perché l’Agenzia è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all’attività d’impresa; la Corte esclude che la norma introduca una regola di deducibilità legata alla sola modalità tracciabile del pagamento.

  • art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme alla disciplina delle imposte indirette; non è interpretato come base di una distinzione tra contanti e pagamenti tracciabili, ma come norma non idonea a sovvertire l’onere probatorio sull’inerenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo di legittimità relativo alla violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo di legittimità relativo alla pretesa ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’ultrapetizione, osservando che non vi è contraddizione logica tra la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e il vaglio dell’inerenza dei costi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915

    Richiamata come precedente conforme sul principio per cui, in tema di deducibilità dei costi d’impresa, l’onere di provare l’inerenza e l’effettiva sussistenza del costo grava sul contribuente.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il giudice può negare la deduzione non già per il mero fatto che il pagamento sia avvenuto in contanti, ma perché manchi la prova che il costo sia effettivamente riferibile a prestazioni o forniture inerenti all’attività imprenditoriale.
  • L’inerenza del costo è un requisito che il contribuente deve provare; tale onere comprende la dimostrazione dell’effettiva sussistenza del costo e della sua precisa riferibilità all’impresa.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice, a fronte di una contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, svolga anche il controllo sulla inerenza dei costi, poiché l’inesistenza dell’operazione può incidere direttamente sul requisito di inerenza.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci ultrapetizione o vizi analoghi, il motivo deve essere autosufficiente e riportare in modo puntuale gli atti rilevanti, in particolare il contenuto degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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