Regolamento (UE) 2025/634
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/634 della Commissione, del 1o aprile 2025, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, con alcune cautele: protezione della sostanza dalla degradazione ruminale nei ruminanti, attenzione agli squilibri aminoacidici in caso di supplementazione, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, e adozione di misure di protezione per gli utilizzatori. L’allegato disciplina composizione, etichettatura, condizioni d’uso, avvertenze e metodi di analisi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione della L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego della L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 come additivo nell’alimentazione animale per tutte le specie animali, sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi nutrizionali e il gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato prevede indicazioni specifiche per l’uso nei ruminanti e per la tutela degli utilizzatori; non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma impone cautele tecniche e di etichettatura.
Autorizzazione della L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/634 della Commissione autorizza la L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà seguito alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, tenendo conto del parere EFSA del 18 settembre 2024.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione rileva che l’EFSA ha considerato la sostanza sicura per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Restano tuttavia cautele specifiche: l’Autorità ha espresso preoccupazioni per la somministrazione simultanea di L-arginina nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi, per il rischio di squilibri aminoacidici e per motivi igienici, e non ha potuto concludere, in assenza di dati, sulla possibile irritazione cutanea/oculare o sensibilizzazione cutanea o respiratoria. L’EFSA ha inoltre indicato che, per i ruminanti, la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale per essere pienamente efficace.
Ambito di autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza come additivo per mangimi nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è riferita sia all’uso nei mangimi sia all’uso nell’acqua di abbeveraggio, come precisato nell’allegato.
Condizioni d’uso e prescrizioni tecniche
L’allegato stabilisce che:
- l’additivo è la L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401, in forma solida, con purezza pari ad almeno il 98,5 % sulla sostanza secca;
- per i ruminanti, la L-arginina deve essere protetta dalla degradazione nel rumine;
- l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio;
- le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.
Il regolamento richiede inoltre che il tasso di umidità sia indicato in ეტichetta.
Etichettatura e avvertenze per l’utilizzatore
L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare la seguente indicazione sostanziale: in caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. La Commissione recepisce così l’avvertenza emersa nel parere scientifico circa il rischio di squilibri nutrizionali, specie quando l’additivo è somministrato insieme ad altre fonti di aminoacidi.
Protezione della salute degli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure tecniche e organizzative, l’uso deve avvenire indossando dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Identificazione e metodi di analisi
La sostanza attiva è identificata come L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401, con formula chimica C6H14N4O2 e numero CAS 74-79-3. Per l’identificazione nell’additivo è richiamata la monografia “L-arginine monograph” del Food Chemical Codex; per la determinazione dell’arginina nell’additivo e nei mangimi composti è indicata la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi composti.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste misure transitorie o deroghe ulteriori nel testo fornito.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La L-arginina prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401 è autorizzata come additivo per mangimi ai sensi dell’articolo 1, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, secondo le condizioni fissate nell’allegato.
Ambito di utilizzo
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. L’allegato consente l’impiego anche nell’acqua di abbeveraggio e impone, per i ruminanti, la protezione dalla degradazione nel rumine.
Requisiti di etichettatura e istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tasso di umidità. Inoltre, etichetta dell’additivo e delle premiscele devono contenere un’avvertenza sull’esigenza di considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri, in particolare in caso di supplementazione con L-arginina nell’acqua di abbeveraggio.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Caratterizzazione dell’additivo e metodi di analisi
L’additivo è descritto come L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401, in forma solida, con purezza L-arginina ≥ 98,5 % sulla sostanza secca, formula chimica C6H14N4O2 e numero CAS 74-79-3. L’allegato richiama il Food Chemical Codex per l’identificazione e la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) per la determinazione nell’additivo e nei mangimi composti, con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi composti.
Parere EFSA e basi della decisione
La Commissione richiama il parere EFSA del 18 settembre 2024, che conclude per la sicurezza della sostanza per le specie bersaglio alle condizioni d’uso proposte, per i consumatori e per l’ambiente. EFSA segnala tuttavia incertezze sulla sicurezza per le specie bersaglio in caso di somministrazione simultanea nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi, e non dispone di dati sufficienti su possibili irritazioni cutanee/oculari o sensibilizzazione. È inoltre indicata la necessità di protezione ruminale nei ruminanti per la piena efficacia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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