Direttiva 2010/44
Direttiva 2010/42/UE della Commissione del 1 °luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce norme dettagliate di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per tre ambiti: fusioni di OICVM, strutture master-feeder e procedura di notifica verso gli Stati membri ospitanti. Definisce contenuto, forma e destinatari delle informazioni da fornire ai partecipanti, nonché gli accordi tra OICVM master e feeder, tra depositari e tra revisori. Inoltre precisa le informazioni che gli Stati membri devono rendere accessibili online e le modalità di aggiornamento elettronico dei documenti notificati. Il recepimento generale è fissato al 30 giugno 2011, con proroga al 31 dicembre 2013 per le sole disposizioni sugli articoli 7 e 29.
Modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE in materia di fusioni di OICVM, strutture master-feeder e procedura di notifica.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli OICVM disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE, alle relative società di gestione o società di investimento, nonché ai depositari e ai revisori coinvolti in operazioni di fusione, nelle strutture master-feeder e nella procedura di notifica transfrontaliera. Incide sia sui rapporti con i detentori di quote sia sui rapporti tra OICVM, autorità competenti e, per alcuni profili, Stati membri ospitanti e di origine. Sono previste regole specifiche per i casi transfrontalieri, per gli OICVM feeder che investono almeno l’85 % in un OICVM master e per le modalità elettroniche di accesso e notifica dei documenti. La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta sulla forma di recepimento e, in alcuni casi, sulla disciplina di dettagli non armonizzati, fermo il rispetto degli standard minimi fissati.
Direttiva 2010/42/UE della Commissione: fusioni di OICVM, strutture master-feeder e procedura di notifica
La direttiva costituisce un atto di esecuzione della direttiva 2009/65/CE in materia di OICVM e completa il quadro di armonizzazione con regole operative puntuali. Il suo obiettivo è rendere effettive, uniformi e trasparenti le informazioni e le procedure in caso di fusioni, nei rapporti master-feeder e nelle notifiche di commercializzazione transfrontaliera.
Finalità e impostazione generale
La direttiva sviluppa norme dettagliate per assicurare che gli investitori ricevano informazioni comprensibili e tempestive, così da potersi pronunciare consapevolmente sul mantenimento dell’investimento, sul rimborso o sull’adesione a una nuova struttura. Al tempo stesso disciplina gli scambi informativi tra OICVM, depositari e revisori, privilegiando efficienza operativa, riduzione dei costi e certezza giuridica.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano gli OICVM soggetti alla direttiva 2009/65/CE, le società di gestione o di investimento, i depositari e i revisori coinvolti in:
- fusioni di OICVM;
- strutture master-feeder, in cui il feeder investe almeno l’85 % delle attività nel master;
- procedure di notifica e accesso alle informazioni per la commercializzazione transfrontaliera.
La disciplina opera sia nei rapporti interni sia nei rapporti tra Stati membri, con attenzione alle ipotesi in cui le parti non possano contattare direttamente i detentori di quote e debbano utilizzare intermediari o depositari.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce due definizioni funzionali:
- «riequilibrio del portafoglio», cioè una modifica significativa della composizione del portafoglio di un OICVM;
- «indicatori sintetici di rischio e di rendimento», rinviando al regolamento (UE) n. 583/2010.
Queste definizioni sono rilevanti soprattutto per le informazioni da fornire agli investitori in caso di fusione.
Fusioni di OICVM: contenuto delle informazioni agli investitori
Gli articoli 3 e 4 impongono che il documento informativo destinato ai detentori di quote sia conciso, non tecnico e idoneo a consentire un giudizio informato. Nelle fusioni transfrontaliere devono essere spiegate in linguaggio semplice le condizioni o procedure che, nell’altro Stato membro, differiscono dalle prassi usuali.
Per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione le informazioni devono includere, in particolare:
- differenze nei diritti prima e dopo la fusione;
- raffronto tra indicatori di rischio e rendimento, se diversi;
- confronto tra costi, commissioni e oneri;
- disciplina di eventuali commissioni di performance;
- ripartizione dei costi della fusione, se addebitabili ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2009/65/CE;
- eventuale riequilibrio del portafoglio prima dell’efficacia della fusione;
- modalità di approvazione, sospensione delle negoziazioni e data di efficacia;
- periodo in cui restano possibili sottoscrizioni e rimborsi;
- momento dal quale i non aderenti divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente.
Per i detentori di quote dell’OICVM ricevente le informazioni devono concentrarsi sull’operazione e sul suo impatto potenziale sul fondo ricevente, comprese le eventuali aspettative di impatto sostanziale sul portafoglio e l’eventuale riequilibrio prima o dopo la fusione.
Se il documento contiene una sintesi iniziale, essa deve rinviare alle parti del testo con maggiori dettagli.
Informazioni chiave per gli investitori e nuovi sottoscrittori
L’articolo 5 impone che una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente sia resa disponibile ai detentori esistenti dell’OICVM oggetto di fusione. Se le informazioni chiave del ricevente sono modificate per effetto della fusione, esse devono essere fornite anche ai detentori esistenti del ricevente.
L’articolo 6 estende poi l’obbligo informativo ai nuovi acquirenti o sottoscrittori nel periodo intercorrente tra la comunicazione del documento informativo e l’efficacia della fusione.
Modalità di comunicazione ai detentori di quote
L’articolo 7 stabilisce che le informazioni devono essere fornite su carta o su altro supporto durevole. L’uso di un supporto diverso dalla carta è ammesso solo se appropriato al rapporto con il cliente e se il detentore ha scelto specificamente tale supporto. La comunicazione elettronica è considerata appropriata se vi è prova che il detentore ha accesso regolare a internet; l’indirizzo e-mail può costituire prova di tale accesso.
Strutture master-feeder: contenuto dell’accordo tra master e feeder
Gli articoli 8-14 disciplinano in modo analitico il contenuto dell’accordo tra OICVM master e OICVM feeder. L’accordo deve regolare:
- accesso del feeder a regolamento, prospetto, KIID, deleghe e documenti interni del master;
- informazioni su violazioni, esposizione ai derivati e altri accordi informativi con terzi;
- categorie di azioni del master in cui il feeder può investire, costi e rimborsi, trasferimenti di attività in natura;
- coordinamento di NAV, ordini, regolamento, negoziazione su mercati secondari, conversione valutaria, reclami e sospensioni;
- eventi che incidono sulle disposizioni di negoziazione, come sospensioni e riprese di sottoscrizioni/rimborsi e errori di valorizzazione;
- coordinamento delle relazioni periodiche e dei rapporti ad hoc del revisore;
- notifiche di modifiche statutarie, liquidazioni, fusioni, divisioni o sostituzioni di soggetti chiave;
- legge applicabile e giurisdizione esclusiva.
La disciplina sulla legge applicabile è calibrata sulla collocazione geografica delle parti: se master e feeder sono nello stesso Stato membro, si applica la legge di quello Stato; se sono in Stati membri diversi, l’accordo deve scegliere tra la legge dello Stato del feeder o quella del master, con giurisdizione esclusiva coerente.
Norme interne di comportamento della società di gestione
Quando l’accordo è sostituito da norme interne di comportamento, gli articoli 15-19 richiedono contenuti sostanzialmente equivalenti. La società di gestione deve adottare misure per attenuare i conflitti di interesse tra feeder e master o tra feeder e altri detentori del master, per regolare investimenti/disinvestimenti, negoziazione, eventi di mercato e rapporti di revisione.
La disciplina riproduce i medesimi standard in tema di categorie investibili, costi, trasferimenti in natura, coordinamento operativo, errori di valorizzazione, chiusure contabili e rapporti di revisione.
Liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master
Gli articoli 20-23 regolano la posizione del feeder quando il master è oggetto di liquidazione, fusione o divisione. Il feeder deve presentare la domanda o notifica alle autorità competenti entro termini stringenti:
- entro due mesi dalla comunicazione della decisione vincolante di liquidazione del master, oppure entro tre mesi prima della data di inizio della liquidazione se la comunicazione è avvenuta con più di cinque mesi di anticipo;
- entro un mese dal ricevimento delle informazioni sul progetto di fusione o divisione del master, con possibile anticipazione a tre mesi prima della data di efficacia se le informazioni sono state fornite oltre quattro mesi prima.
Le autorità devono comunicare l’esito entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione completa dei documenti. Il feeder deve inoltre informare i detentori di quote della propria intenzione di liquidarsi senza ritardi indebiti.
Se il feeder intende continuare come feeder dello stesso master, diventare feeder di un nuovo master o convertire il proprio status, deve chiedere le approvazioni necessarie e adottare le misure per conformarsi all’articolo 64 della direttiva 2009/65/CE. Nei casi in cui non ottenga le approvazioni in tempo, deve esercitare il diritto al riacquisto/rimborso delle proprie quote nel master, anche per preservare i diritti dei propri investitori. In tali ipotesi può ricevere proventi in contanti oppure, se previsto e desiderato, in natura; il contante ricevuto può essere reinvestito soltanto per la gestione efficiente della liquidità prima del nuovo investimento strutturale.
Accordi tra depositari e segnalazione delle irregolarità
Gli articoli 24-26 richiedono un accordo di scambio informazioni tra i depositari del master e del feeder, che disciplini documenti scambiati, tempi, modalità, coordinamento operativo e contabile, assistenza reciproca e gestione degli eventi contingenti. La legge applicabile segue, in linea generale, quella dell’accordo master-feeder, con la stessa logica di giurisdizione esclusiva.
Il depositario del master deve segnalare al depositario del feeder le irregolarità che possono incidere negativamente sul feeder. Tra queste rientrano, in particolare:
- errori nel calcolo del NAV;
- errori nelle operazioni di acquisto, sottoscrizione, riacquisto o rimborso;
- errori su redditi e ritenute fiscali;
- violazioni della politica o strategia di investimento;
- violazioni dei limiti di investimento e indebitamento.
Accordi tra revisori
Gli articoli 27 e 28 prevedono un analogo accordo di scambio tra il revisore del master e quello del feeder. Esso deve disciplinare documenti scambiati, tempi, coordinamento delle verifiche di fine esercizio, trattamento delle irregolarità e rapporti ad hoc quando gli esercizi non coincidono.
Anche per questi accordi vale una disciplina sulla legge applicabile coerente con quella dell’accordo principale tra master e feeder e con l’attribuzione di giurisdizione esclusiva al giudice competente dello Stato membro individuato.
Comunicazione delle informazioni ai detentori di quote del feeder
L’articolo 29 rinvia alle modalità di cui all’articolo 7: anche le informazioni che il feeder deve fornire ai propri detentori di quote ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE devono essere trasmesse su carta o su altro supporto durevole, alle condizioni previste per la comunicazione elettronica.
Procedura di notifica e accesso elettronico ai documenti
Gli articoli 30-33 armonizzano la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni che gli Stati membri devono rendere accessibili ai fini della commercializzazione degli OICVM. Gli Stati membri devono rendere disponibili, in forma testuale o con link a fonti, informazioni su definizione di commercializzazione, requisiti delle comunicazioni di marketing, informazioni aggiuntive, esenzioni, commissioni, facilitazioni per i detentori di quote, cessazione della commercializzazione, contenuto della lettera di notifica e indirizzo e-mail per gli aggiornamenti.
Gli OICVM devono mettere a disposizione, su un sito internet appropriato, copie elettroniche dei documenti richiesti dall’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE in formato comune e garantire l’accesso dello Stato membro ospitante. Le modifiche possono essere notificate via e-mail all’indirizzo indicato dalle autorità competenti; eventuali allegati devono essere in formato elettronico di uso comune. Gli Stati membri possono inoltre coordinare sistemi elettronici comuni di trattamento e conservazione dei dati per facilitare l’accesso delle autorità ospitanti.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 34 impone il recepimento entro il 30 giugno 2011. Per gli articoli 7 e 29 il termine è più lungo: 31 dicembre 2013. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri come destinatari, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nei limiti degli standard dettagliati fissati dal testo.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva detta norme dettagliate per l’esecuzione degli articoli 43, paragrafo 5, 60, paragrafo 6, lettere a) e c), 61, paragrafo 3, 62, paragrafo 4, 64, paragrafo 4, lettera a), e 95, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il «riequilibrio del portafoglio» come modifica significativa della composizione del portafoglio di un OICVM e gli «indicatori sintetici di rischio e di rendimento» rinviando al regolamento (UE) n. 583/2010.
Informazioni in caso di fusione di OICVM
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 disciplinano contenuto e modalità di trasmissione delle informazioni da fornire ai detentori di quote in caso di fusione. Le informazioni devono essere concise, non tecniche e idonee a consentire un giudizio informato sull’impatto dell’operazione; nelle fusioni transfrontaliere vanno spiegate in linguaggio semplice le condizioni o procedure differenti rispetto a quelle usuali nell’altro Stato membro. Sono richiesti, tra l’altro, raffronti tra diritti, costi, commissioni, indicatori di rischio/rendimento, trattamento dei redditi maturati, eventuali pagamenti in contanti, sospensioni delle negoziazioni, data di efficacia e regole per i sottoscrittori sopravvenuti. Le informazioni e le KIID devono essere fornite anche ai nuovi acquirenti tra la comunicazione e l’efficacia della fusione. La trasmissione deve avvenire su carta o su altro supporto durevole; l’e-mail è ammessa se il detentore ha accesso regolare a internet.
Regole per la struttura master-feeder: accordo tra OICVM
Gli articoli 8-14 impongono che l’accordo tra OICVM master e feeder disciplini accesso alle informazioni, investimenti e disinvestimenti, negoziazione, eventi incidenti sulle operazioni, relazione di revisione, modifiche delle disposizioni vigenti e legge applicabile. L’accordo deve garantire al feeder informazioni tempestive e complete, incluse quelle su prospetto, KIID, deleghe, violazioni e esposizione in derivati, nonché regole su categorie di azioni investibili, spese, eventuali trasferimenti di attività in natura, pricing, ordini, regolamento, reclami e sospensioni. È prevista una clausola di legge applicabile: stesso Stato membro se master e feeder sono nello stesso Paese; altrimenti scelta tra legge dello Stato del feeder o del master con giurisdizione esclusiva coerente con la legge scelta.
Norme interne di comportamento della società di gestione
Gli articoli 15-19 prevedono che, quando l’accordo è sostituito da norme interne di comportamento, la società di gestione adotti misure analoghe per attenuare conflitti di interesse, regolare investimenti/disinvestimenti, negoziazione, eventi che incidono sulle negoziazioni e rapporti di revisione. Le norme devono contenere regole sulle categorie di azioni investibili, costi e rimborsi, trasferimenti in natura, coordinamento del NAV e degli ordini, sospensioni e riprese, errori di valorizzazione e coordinamento delle relazioni periodiche e del rapporto ad hoc del revisore.
Procedure in caso di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master
Gli articoli 20-23 disciplinano gli adempimenti del feeder quando il master è liquidato o coinvolto in fusione/divisione. Il feeder deve presentare domanda o notifica alle autorità competenti entro 2 mesi dalla comunicazione della decisione vincolante di liquidazione del master, oppure entro 1 mese dal ricevimento delle informazioni sul progetto di fusione/divisione; in alcuni casi il termine può essere esteso fino a 3 mesi prima della data rilevante. Le autorità decidono entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione completa dei documenti. Sono previste regole specifiche su conversione in altro feeder, su liquidazione del feeder, sul diritto di chiedere il rimborso o il riacquisto e sulla possibilità di ricevere proventi o attività in natura; il contante ricevuto può essere reinvestito solo per la gestione efficiente della liquidità prima della nuova strategia d’investimento.
Accordi tra depositari e segnalazione delle irregolarità
Gli articoli 24-26 impongono che l’accordo tra i depositari del master e del feeder regoli documenti e informazioni scambiati, tempi e modalità di trasmissione, coordinamento operativo, contabilità di fine anno, gestione delle richieste e degli eventi contingenti. La legge applicabile all’accordo del depositario segue, in linea di massima, la stessa legge dell’accordo master-feeder. Il depositario del master deve segnalare al depositario del feeder talune irregolarità che possano avere impatto negativo sul feeder, incluse anomalie nel calcolo del NAV, nelle operazioni di sottoscrizione/rimborso, nel pagamento dei redditi, nelle violazioni della politica di investimento e dei limiti di investimento e indebitamento.
Accordi tra revisori
Gli articoli 27 e 28 regolano l’accordo di scambio di informazioni tra revisore del master e del feeder. Devono essere stabiliti documenti scambiati, modalità e tempi, coordinamento delle verifiche di fine anno, trattamento delle irregolarità segnalate nella relazione di revisione e procedura per rapporti ad hoc quando gli esercizi non coincidono. Anche qui si prevede una disciplina sulla legge applicabile e sulla giurisdizione esclusiva analoga a quella prevista per gli accordi tra OICVM e per i depositari.
Modalità di comunicazione ai detentori di quote del feeder
L’articolo 29 stabilisce che le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE devono essere fornite ai detentori di quote del feeder con le stesse modalità previste per le informazioni in caso di fusione, cioè su carta o altro supporto durevole, alle condizioni di appropriatezza e consenso del destinatario.
Procedura di notifica e informazioni rese accessibili
Gli articoli 30-33 disciplinano la portata delle informazioni che gli Stati membri devono rendere accessibili ai fini della notifica di commercializzazione, l’accesso elettronico ai documenti per lo Stato membro ospitante e la notifica degli aggiornamenti via e-mail. Le informazioni accessibili includono definizione di commercializzazione, requisiti sulle comunicazioni di marketing, informazioni aggiuntive, esenzioni, commissioni, facilitazioni ex articolo 92 della direttiva 2009/65/CE, condizioni di cessazione della commercializzazione, contenuto della parte B della lettera di notifica e indirizzo e-mail per gli aggiornamenti. Gli OICVM devono mettere a disposizione online copie elettroniche dei documenti dell’articolo 93, paragrafo 2, in formato comunemente utilizzato e consentire l’accesso allo Stato membro ospitante; gli Stati membri possono coordinare sistemi elettronici comuni di elaborazione dati.
Termine di recepimento e entrata in vigore
L’articolo 34 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2011. In deroga, le misure necessarie per gli articoli 7 e 29 devono essere adottate entro il 31 dicembre 2013. L’articolo 35 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l’articolo 36 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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