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Sentenza

Sentenza n. 6871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR e il provvedimento ministeriale di autotutela deducendo, in sintesi, la propria estraneità alle condotte illecite emerse nell’ambito di un procedimento penale riguardante una funzionaria ministeriale infedele, l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 in ragione del tempo trascorso dalla concessione e dell’affidamento maturato, nonché la violazione delle garanzie partecipative. In appello ha sostenuto che la sola inclusione del numero identificativo della propria pratica tra quelle richiamate negli atti dell’indagine penale non fosse sufficiente a dimostrare l’alterazione concreta del procedimento. Ha inoltre rilevato l’assenza di contatti con la funzionaria, intermediari, dazioni di denaro, falsificazioni documentali o altri elementi idonei a collegarlo personalmente alle condotte penalmente rilevanti. Il Ministero ha replicato evidenziando specifiche anomalie riferite alla singola pratica: uso abusivo delle credenziali informatiche della dirigente competente, definizione senza essenziali verifiche istruttorie, mancato aggiornamento degli accertamenti reddituali e del casellario giudiziale e assenza del timbro prefettizio attestante la ricezione dell’istanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che l’annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza è legittimo quando le indagini penali e l’istruttoria amministrativa dimostrino una compromissione significativa del procedimento genetico, tale da renderne inattendibile la regolarità e la legittimità sostanziale. La responsabilità personale del beneficiario o il suo diretto coinvolgimento nelle condotte illecite non sono decisivi, poiché l’accertamento amministrativo ha carattere prevalentemente oggettivo e riguarda l’integrità dell’iter procedimentale. Tuttavia, la mera inclusione della pratica in un elenco investigativo non basta e non determina una presunzione assoluta di illegittimità: sono necessari elementi ulteriori, specifici e individualizzanti. Nel caso concreto tali elementi sono stati individuati nell’uso della credenziale informatica della dirigente, nella definizione della pratica senza le ordinarie verifiche, nella mancata acquisizione degli aggiornamenti reddituali e del casellario giudiziale e nell’assenza del timbro prefettizio di ricezione dell’istanza. La eventuale sussistenza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza non sana il vizio genetico del procedimento. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, ratione temporis applicabile, non è stato ritenuto applicabile alla concessione della cittadinanza, non qualificabile come provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Resta fermo il termine ragionevole, ma la particolare rilevanza della cittadinanza per l’interesse dello Stato-comunità consente, in presenza di un procedimento oggettivamente compromesso, l’annullamento anche a distanza di alcuni anni. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

    Il limite temporale di dodici mesi, ratione temporis applicabile, è circoscritto ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e non si applica al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Resta comunque necessario il rispetto di un termine ragionevole, valutato alla luce della particolare rilevanza dell’interesse pubblico alla legalità dell’azione amministrativa.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della memoria depositata dal Ministero dell’Interno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è legittimo quando risultino accertate anomalie e alterazioni significative del procedimento genetico, tali da comprometterne l’affidabilità, la regolarità e la legittimità sostanziale.
  • La legittimità dell’autotutela non dipende dall’accertamento della responsabilità personale o del diretto coinvolgimento del beneficiario nelle condotte illecite che abbiano alterato il procedimento; assume rilievo primario l’integrità oggettiva dell’iter amministrativo e la sua idoneità a costituire una base affidabile per il provvedimento favorevole.
  • La mera inclusione di una pratica tra quelle richiamate in un’indagine penale non è, da sola, sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio e non determina una presunzione assoluta di illegittimità. Occorrono elementi ulteriori, specifici e individualizzanti, riferiti alla singola pratica, che dimostrino la concreta incidenza delle anomalie sull’iter procedimentale.
  • La sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere la cittadinanza non sana il vizio genetico derivante dall’alterazione del procedimento amministrativo, poiché prevale l’interesse pubblico alla legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
  • Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non si applica al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana; l’autotutela resta soggetta al termine ragionevole, valutabile considerando il rilievo dell’interesse pubblico alla correttezza del procedimento.
  • In presenza di una compromissione oggettivamente dimostrata del procedimento di concessione della cittadinanza, il particolare rilievo dello status per l’interesse dello Stato-comunità può giustificare l’annullamento d’ufficio anche a distanza di alcuni anni dall’adozione del provvedimento concessorio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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