Cassazione Penale, Ordinanza n. 22773/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti dell'imputato per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo da un lato il non corretto funzionamento dell'etilometro utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico e, dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche quanto al controllo etilometrico, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, e ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis, perché la condotta aveva causato un sinistro stradale con necessità di cure mediche per la persona trasportata, sicché non potevano dirsi esigui il danno o il pericolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la fondatezza delle doglianze sul funzionamento dell'etilometro, per genericità e aspecificità, sia la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto, ritenendo adeguata la valutazione di merito sulla non esiguità dell'offesa.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992
norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata nel capo di imputazione
art. 186-bis d.lgs. 285/1992
richiamato nella contestazione congiuntamente all'art. 186, come ulteriore base normativa del fatto contestato
art. 131-bis c.p.
la sua applicazione richiede una valutazione della tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., potendo il giudice indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti
art. 133, comma 1, c.p.
criteri da utilizzare nel giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
art. 609 c.p.p.
non citata
art. 186, comma 2, lett. c)
v. sopra
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e non indichi la correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- Le doglianze sul presunto malfunzionamento di un apparecchio di accertamento della prova devono essere specifiche e supportate da puntuale critica alla motivazione del giudice di merito; altrimenti il motivo è aspecifico.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. il giudizio va condotto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli indici, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
- La particolare tenuità può essere esclusa quando la condotta abbia prodotto conseguenze concrete non esigue, come un sinistro stradale con lesioni o necessità di cure per terzi trasportati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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