Regolamento (UE) 2016/2389
Regolamento (UE) 2016/2389 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali, sostituendo integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. L’intervento risponde all’esigenza di garantire approvvigionamenti sufficienti, evitare perturbazioni del mercato e adeguare taluni codici, descrizioni e volumi contingentaI alla classificazione tariffaria più recente. Alcuni contingenti sono aperti o incrementati, altri sono ridotti o chiusi, con applicazione dal 1° gennaio 2017 e urgenza di entrata in vigore.
Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 per aggiornare i contingenti tariffari autonomi dell’Unione relativi a taluni prodotti agricoli e industriali, con nuove aperture, chiusure e adeguamenti dei contingenti dal 1° gennaio 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, come sostituito dal presente regolamento. Riguarda gli operatori che importano taluni prodotti agricoli e industriali per i quali è prevista una sospensione o riduzione del dazio doganale entro contingenti annuali autonomi; in alcuni casi la sospensione è subordinata al controllo dell’uso/destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Restano esclusi i casi indicati in nota 1, per i quali la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione, e i casi in cui è sospeso solo il dazio ad valorem mentre il dazio specifico continua ad applicarsi. La disciplina è applicabile dal 1° gennaio 2017, mentre il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul sistema dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) n. 1388/2013, sostituendone integralmente l’allegato. La finalità è assicurare un approvvigionamento regolare di prodotti non sufficientemente fabbricati nell’Unione, evitare perturbazioni del mercato e adeguare l’elenco alle più recenti modifiche della nomenclatura tariffaria.
Contesto e finalità della modifica
Il Consiglio richiama l’articolo 31 TFUE e la proposta della Commissione. Nei considerando si precisa che:
- per undici nuovi prodotti è necessaria l’apertura di contingenti a dazio zero con decorrenza 1° gennaio 2017;
- per undici prodotti i codici TARIC vengono modificati per coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821;
- per due prodotti viene chiarita la designazione;
- per un prodotto il volume del contingente viene aumentato;
- per due prodotti il volume viene ridotto;
- sei contingenti sono chiusi dal 1° gennaio 2017 perché non più nell’interesse dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato, per i quali è prevista una sospensione o riduzione del dazio entro quantitativi contingentati annuali. La disciplina si applica agli operatori economici che importano tali merci, con particolare rilievo per i prodotti soggetti a uso specifico o a controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato sostituito contiene un ampio elenco di prodotti, identificati da numero d’ordine, codice NC/TARIC, designazione, periodo contingentale, volume e aliquota del dazio contingentale. In via generale, i contingenti hanno durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre; in taluni casi sono previsti periodi diversi, come il contingente 09.2684 valido fino al 31 dicembre 2017 e il contingente 09.2716 valido fino al 30 giugno 2017.
Molti contingenti sono a dazio 0 %, ma non tutti: ad esempio, per le ciliegie dolci con aggiunta di spirito il dazio contingentaIe è del 10 %.
Condizioni particolari e note applicative
L’allegato contiene tre note di rilievo pratico:
- nota (1): la sospensione dei dazi non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione;
- nota (2): la sospensione è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- nota (3): è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi.
Efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. La scelta dell’urgenza è giustificata dal fatto che le modifiche ai contingenti devono produrre effetti dall’inizio dell’anno 2017.
Implicazioni operative per imprese e consulenti
Per gli operatori doganali e le imprese importatrici, il regolamento comporta la necessità di verificare, per ciascun prodotto interessato:
- il corretto codice NC/TARIC;
- la corrispondenza della merce alle specifiche tecniche e merceologiche descritte;
- l’eventuale assoggettamento a destinazione particolare;
- il volume residuo del contingente e il periodo di validità;
- l’aliquota di dazio applicabile, tenendo conto delle eventuali esclusioni o della permanenza del dazio specifico.
Per i professionisti italiani, il testo è rilevante soprattutto in ambito doganale, import-export e pianificazione degli approvvigionamenti, poiché l’utilizzo corretto dei contingenti può incidere in modo significativo sul costo d’importazione.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento base
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento, al fine di aggiornare l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione.
Nuovi contingenti e adeguamento dell’offerta
Il considerando (1) evidenzia l’apertura di contingenti tariffari a dazio zero, con effetto dal 1° gennaio 2017, per undici nuovi prodotti, per assicurare un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente.
Modifica di contingenti esistenti
Il considerando (2) prevede l’aggiornamento di undici codici TARIC per adeguarli alla nomenclatura combinata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821; per due prodotti viene precisata la designazione, per un prodotto il volume contingentaIe è aumentato e per due prodotti è ridotto.
Chiusura di contingenti non più nell’interesse dell’Unione
Il considerando (3) stabilisce che sei contingenti tariffari autonomi dell’Unione devono essere chiusi con effetto dal 1° gennaio 2017, poiché non è nell’interesse dell’Unione mantenerli oltre tale data.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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