Regolamento (UE) 2016/2303
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio del 12,5 % sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia. La Commissione conclude, in via provvisoria, che le importazioni bielorusse sono oggetto di dumping, hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che non sussistono ragioni prevalenti di interesse dell'Unione contrarie all'adozione di misure. La misura ha durata di sei mesi e richiede la prestazione di una garanzia all'atto dell'immissione in libera pratica.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli torcigliati dopo laminazione e quelli con dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Repubblica di Bielorussia. Sono esclusi i barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza. Il prodotto è classificato nei codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95, con corrispondenti codici TARIC. La misura si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Si applica a tutte le imprese esportatrici bielorusse, con aliquota individuale per BMZ e aliquota residuale per tutte le altre società; l'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303: dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia
Il regolamento adotta misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia. La Commissione fonda l'intervento su una constatazione provvisoria di dumping, di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di assenza di validi motivi contrari sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.
Procedura e contesto dell'inchiesta
L'inchiesta antidumping è stata aperta il 31 marzo 2016 a seguito di una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association per conto di produttori che rappresentavano il 44 % della produzione totale dell'Unione del prodotto interessato. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le soglie di legittimazione per l'avvio dell'inchiesta e ha consultato le parti interessate, informando produttori, esportatore bielorusso, autorità bielorusse, importatori e utilizzatori.
La Commissione ha previsto il ricorso al campionamento per produttori dell'Unione e importatori indipendenti. Il campione dei produttori dell'Unione era composto da cinque imprese situate in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, rappresentative del 22,4 % della produzione unionale e del 24,4 % delle vendite totali. Per gli importatori, il campione è stato limitato ai tre con maggiori volumi di importazioni, rappresentativi dell'80 % delle importazioni indipendenti bielorusse del prodotto in esame.
Sono state effettuate visite di verifica presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il produttore esportatore bielorusso BMZ, alcuni operatori commerciali collegati e il produttore del paese di riferimento negli Stati Uniti. Il periodo dell'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio va dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; il periodo in esame per l'analisi delle tendenze di pregiudizio copre dal 1o gennaio 2012 al PI.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, inclusi quelli torcigliati dopo la laminazione e quelli con dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, classificati in diversi codici NC ex 7214. Sono espressamente esclusi i barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza.
La Commissione ritiene che il prodotto importato dalla Bielorussia, quello fabbricato e venduto sul mercato interno negli Stati Uniti e quello prodotto e venduto nell'Unione presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi; pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Definizione del mercato di riferimento e determinazione del valore normale
Poiché la Bielorussia non è considerata paese a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato facendo ricorso a un paese terzo a economia di mercato. Inizialmente erano stati presi in considerazione Sud Africa e Stati Uniti, poi anche Brasile; tuttavia, per mancanza di collaborazione russa e per le caratteristiche di mercato valutate, la Commissione ha concluso che gli Stati Uniti rappresentano il paese di riferimento appropriato.
Il valore normale è stato ricostruito sulla base dei dati del produttore statunitense collaborante. La Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne negli USA e la comparabilità per tipo di prodotto. Le vendite sono state considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali quando il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione; poiché per tutti i tipi di prodotto il volume delle vendite remunerative non superava la soglia rilevante, il valore normale è stato fondato sul prezzo effettivo sul mercato interno statunitense. Tutti i tipi di prodotto esportati dalla Bielorussia erano commercializzati anche negli USA, cosicché non è stato necessario costruire valori normali per i tipi esportati.
Prezzo all'esportazione e confronto equo
Per le vendite dirette ai primi acquirenti indipendenti è stato usato il prezzo effettivamente pagato o pagabile. Per le vendite tramite operatori commerciali collegati, il prezzo all'esportazione è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, con deduzione dei costi intervenuti tra importazione e rivendita, incluse spese generali, amministrative e di vendita, e di un margine di profitto ragionevole.
Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica, con adeguamenti per garantire un confronto equo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10. Sono stati considerati costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e spese bancarie, nonché costi di trasporto interno e credito sul mercato statunitense. La Commissione ha respinto l'argomento bielorusso relativo a un ulteriore adeguamento per il prezzo dei rottami metallici e il tasso di consumo, osservando che il valore normale non era costruito e che, in ogni caso, i prezzi e costi bielorussi risultano distorti in quanto non si tratta di economia di mercato.
Margini di dumping
Sulla base del confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato calcolato per BMZ un margine di dumping provvisorio del 58,4 % del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Poiché il produttore collaborante ha rappresentato la totalità delle esportazioni totali bielorusse nell'Unione durante il PI, il margine residuo è stato fissato allo stesso livello. Ne deriva un margine del 58,4 % anche per tutte le altre società.
Industria dell'Unione e andamento del pregiudizio
L'industria dell'Unione è composta da 31 produttori del prodotto simile; ai fini della verifica del pregiudizio si è fatto riferimento a un'industria unionale più ampia, con oltre 65 produttori e più di 4 600 dipendenti diretti nel PI. La produzione totale dell'Unione è stata stimata in circa 12,7 milioni di tonnellate, con il campione di cinque produttori ritenuto rappresentativo in ragione della forte frammentazione del settore.
Sul piano macroeconomico, la produzione unionale è diminuita del 5 % nel periodo in esame e l'utilizzo degli impianti è sceso dal 71 % al 67 %. Le vendite ad acquirenti indipendenti sono diminuite del 6 % e la quota di mercato è scesa di 7 punti percentuali, mentre il consumo dell'Unione aumentava complessivamente del 3 %. Anche l'occupazione è calata del 2 % e la produttività si è ridotta. I prezzi medi di vendita nell'Unione sono diminuiti del 22 %, con un costo unitario del prodotto venduto in calo meno accentuato; il risultato è stato un peggioramento della redditività, che è passata da un utile dell'1,3 % nel 2012 a una perdita del 2,1 % nel PI. Sono risultati negativi anche flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.
La Commissione evidenzia inoltre che i prezzi delle importazioni bielorusse sono diminuiti più rapidamente di quelli dell'industria dell'Unione e che, nel PI, essi erano inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e degli altri principali esportatori presenti sul mercato. La sottoquotazione dei prezzi è stata quantificata nel 4,5 %.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione conclude che l'aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, unito alla pressione sui prezzi, ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il peggioramento della situazione finanziaria dell'industria unionale è apparso particolarmente evidente dal 2014 in poi, in coincidenza con la crescita delle importazioni bielorusse.
Sono stati esaminati anche altri fattori potenzialmente incidenti, tra cui l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, le vendite a parti collegate, le importazioni da paesi terzi, l'andamento dei costi e il cosiddetto sistema di frodi IVA sul mercato polacco. La Commissione ritiene che tali elementi non interrompano il nesso causale con le importazioni bielorusse oggetto di dumping. In particolare, le frodi IVA hanno inciso su un momento precedente e distinto rispetto all'aumento delle importazioni bielorusse a prezzi depressi, e non spiegano il deterioramento osservato dal 2014 in poi.
Interesse dell'Unione
L'analisi dell'interesse dell'Unione, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, considera l'industria dell'Unione, gli importatori e gli utilizzatori. La Commissione ritiene che l'istituzione delle misure possa ristabilire condizioni di concorrenza eque, consentire all'industria unionale di riallineare i prezzi ai costi di produzione e recuperare almeno parte della quota di mercato perduta, con effetti positivi sulla redditività e sulla situazione finanziaria.
La collaborazione di utilizzatori e importatori è stata limitata. Per gli importatori, la Commissione osserva che le possibili ripercussioni negative sono attenuate dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Gli effetti complessivi sulle categorie interessate e sulla concorrenza sono ritenuti limitati; non emergono motivi fondati contrari all'adozione delle misure provvisorie.
Livello del dazio e principio del dazio inferiore
Per stabilire il livello del dazio, la Commissione ha considerato sia il margine di dumping sia l'importo necessario a eliminare il pregiudizio. Per il profitto di riferimento, la Commissione non ha utilizzato il profitto dell'1,3 % del 2012, ritenuto distorto dalle frodi IVA, ma ha fatto riferimento al più recente caso relativo alle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza, assumendo un profitto di riferimento del 4,8 %.
Applicando il principio del dazio inferiore, la Commissione ha fissato il dazio provvisorio al livello del margine di pregiudizio, pari al 12,5 %, poiché inferiore al margine di dumping del 58,4 %.
Disposizioni finali, osservazioni e applicazione
Le parti interessate possono, entro 25 giorni di calendario dall'entrata in vigore del regolamento, chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e chiedere un'audizione. Entro lo stesso termine, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono formulare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e codici doganali
Il dazio riguarda determinati barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, inclusi quelli torcigliati dopo laminazione e quelli con specifiche conformazioni superficiali. Restano esclusi i prodotti ad alta resistenza. Sono indicati i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95, con i corrispondenti codici TARIC.
Aliquota del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio provvisorio del 12,5 % sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. L'aliquota individuale si applica a BMZ - Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company di “Byelorussian Metallurgical Company” Holding» (codice addizionale TARIC C197) e a tutte le altre società (codice addizionale TARIC C999).
Garanzia per l'immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Durata temporale della misura
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Osservazioni delle parti interessate
Entro 25 giorni di calendario dall'entrata in vigore le parti interessate possono chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore. Entro lo stesso termine le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Contesto istruttorio e metodo di determinazione del dumping
La Commissione ha aperto l'inchiesta il 31 marzo 2016 sulla base di una denuncia sostenuta da produttori dell'Unione rappresentanti il 44 % della produzione totale. Poiché la Bielorussia non è considerata economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base a un paese di riferimento, individuato negli Stati Uniti. Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 58,4 % per BMZ e per tutte le altre società.
Pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione
La Commissione constata un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione: aumento delle importazioni bielorusse da 173 664 tonnellate nel 2012 a 488 759 tonnellate nel PI, quota di mercato dal 1,8 % al 5,0 %, forte riduzione dei prezzi di importazione e sottoquotazione del 4,5 %. L'industria dell'Unione ha subito calo di produzione, vendite, quota di mercato, occupazione e redditività, passando da un utile dell'1,3 % nel 2012 a una perdita del 2,1 % nel PI. La Commissione ritiene che il nesso causale con le importazioni oggetto di dumping non sia interrotto da altri fattori e che l'adozione del dazio sia conforme all'interesse dell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 dic 2016Regolamento (UE) 2017/654
- Regolamento · 19 dic 2016Regolamento (UE) 2017/655
- Regolamento · 19 dic 2016Regolamento (UE) 2017/656
- Regolamento · 19 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2304
- Regolamento · 19 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2305
- Regolamento · 19 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2306
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →