Regolamento (UE) 2016/2304
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole operative per la trasmissione delle relazioni sulla qualità dei conti nazionali e regionali nel quadro del SEC 2010. La Commissione, tramite Eurostat, precompila alcuni indicatori quantitativi e gli Stati membri completano e commentano le relazioni secondo una struttura uniforme. Il sistema include indicatori sia quantitativi sia qualitativi, con un calendario annuale e un’introduzione graduale di alcuni requisiti fino al 2021.
Definisce modalità, struttura, periodicità e indicatori per le relazioni annuali sulla qualità dei dati dei conti nazionali e regionali trasmessi dagli Stati membri ai sensi del SEC 2010.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea che trasmettono alla Commissione i dati dei conti nazionali e regionali in conformità al programma di trasmissione del SEC 2010 di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013. Riguarda i dati trasmessi nell’anno precedente la relazione e opera in coordinamento con i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. Tiene conto delle deroghe temporanee concesse agli Stati membri dalla decisione di esecuzione 2014/403/UE e prevede un’applicazione graduale della disciplina fino al 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Relazioni sulla qualità dei dati dei conti nazionali e regionali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 disciplina le modalità tecniche con cui gli Stati membri devono predisporre e trasmettere alla Commissione le relazioni sulla qualità dei dati dei conti nazionali e regionali nel quadro del SEC 2010. L’intervento si colloca nell’attuazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 549/2013 e si fonda sui criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che il sistema delle relazioni sulla qualità serve a monitorare, con criteri uniformi, la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri per i conti nazionali e regionali. Il regolamento tiene conto delle deroghe temporanee concesse ad alcuni Stati membri dalla decisione di esecuzione 2014/403/UE e prevede un’introduzione graduale degli obblighi fino al 2021, così da consentire l’adeguamento dei sistemi statistici nazionali al SEC 2010. Le informazioni contenute nelle relazioni devono inoltre essere coerenti con le norme del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità pubblicate da Eurostat.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i dati trasmessi dagli Stati membri secondo il programma di trasmissione del SEC 2010 contenuto nell’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013. La relazione sulla qualità copre i dati dell’anno precedente la relazione e deve essere presentata annualmente. Il regolamento si applica in modo uniforme a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Struttura della relazione e ruolo di Eurostat
Ciascuno Stato membro deve presentare un’unica relazione sulla qualità relativa a tutte le tavole del programma di trasmissione. Eurostat trasmette agli Stati membri, entro il 15 febbraio di ogni anno a partire dal 2017, una bozza preliminare parzialmente precompilata con gli indicatori quantitativi; gli Stati membri la completano e la rinviano alla Commissione entro il 31 maggio. La Commissione può riutilizzare le informazioni già trasmesse sull’attuazione del SEC 2010, senza richiederle nuovamente nelle relazioni.
Criteri di qualità considerati
Le relazioni devono coprire tutti i criteri di qualità previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, cioè:
- pertinenza;
- accuratezza e affidabilità;
- tempestività e puntualità;
- accessibilità e chiarezza;
- coerenza e comparabilità.
Indicatori quantitativi
L’allegato elenca 13 indicatori quantitativi di valutazione. Tra i principali figurano:
- il tasso di completezza dei dati, riferito a tutte le tavole e ai dati annuali e trimestrali non soggetti a deroghe, con applicazione dal 2017;
- i tassi di revisione dei dati trimestrali, riferiti a PIL, occupazione e altre variabili chiave, con applicazione progressiva tra 2019 e 2021;
- i tassi di revisione dei dati annuali su vari aggregati macroeconomici e settoriali, con riferimento agli ultimi cinque anni;
- la puntualità delle trasmissioni, misurata in base alla prima e alla data dei dati convalidati per ciascuna tavola;
- diversi indicatori di coerenza, sia interna sia tra tavole, tra conti nazionali, conti regionali, risorse e impieghi, statistiche di finanza pubblica e conti finanziari.
Gli indicatori sono costruiti su specifiche variabili e tavole del SEC 2010 e, per ciascuno, l’allegato indica il periodo di riferimento e il criterio di qualità associato. Alcuni indicatori sono riferiti a serie annuali e trimestrali, altri agli ultimi tre o cinque anni; per taluni indicatori sono previste date di applicazione differite fino al 2021.
Indicatori qualitativi
Accanto agli indicatori numerici, la relazione comprende tre indicatori qualitativi:
- politica nazionale di revisione dei dati, con metadati e informazioni sulle revisioni di benchmark o sulle grandi revisioni ordinarie e sul loro impatto sul PIL;
- documentazione sulla metodologia, con elenco delle pubblicazioni nazionali sulle fonti e sui metodi utilizzati;
- lunghezza delle serie storiche comparabili nel tempo, con indicazioni sulle discontinuità delle serie e sulle relative cause.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della relazione e periodicità
La relazione sulla qualità riguarda i dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi del programma di trasmissione del SEC 2010 nell’anno precedente la relazione. Gli Stati membri devono trasmettere la relazione ogni anno (articolo 1).
Modalità, struttura e indicatori
Le modalità di compilazione, la struttura della relazione e gli indicatori di valutazione sono fissati nell’allegato del regolamento (articolo 2). L’allegato distingue tra indicatori quantitativi e qualitativi e richiede l’uso delle informazioni già trasmesse sull’attuazione del SEC 2010, senza duplicazioni informative.
Calendario di trasmissione
Entro il 15 febbraio 2017 e successivamente ogni anno Eurostat trasmette agli Stati membri una bozza preliminare della relazione, parzialmente precompilata con gli indicatori quantitativi. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione debitamente completata.
Struttura uniforme della relazione
Ciascuno Stato membro presenta un’unica relazione comprendente tutte le tavole del programma di trasmissione del SEC 2010. Le informazioni sono organizzate secondo i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009: pertinenza, accuratezza e affidabilità, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, coerenza e comparabilità.
Indicatori quantitativi
L’allegato prevede 13 indicatori quantitativi, tra cui tasso di completezza dei dati, tassi di revisione dei dati trimestrali e annuali, puntualità delle trasmissioni e vari indicatori di coerenza interna e tra tavole, tra conti nazionali, conti regionali, statistiche di finanza pubblica, conti finanziari e tavole delle risorse e degli impieghi. Per ciascun indicatore sono indicati definizione, variabili/tavole interessate, periodo di riferimento, criterio di qualità e anno di applicazione.
Indicatori qualitativi
L’allegato include tre indicatori qualitativi: politica di revisione dei dati, documentazione sulla metodologia e lunghezza delle serie storiche comparabili nel tempo. Tali indicatori richiedono metadati e collegamenti alle pubblicazioni nazionali pertinenti, oltre a brevi descrizioni delle revisioni, delle fonti e delle discontinuità nelle serie.
Applicazione graduale e deroghe
Il considerando relativo alle deroghe temporanee precisa che il contenuto delle relazioni deve essere adeguato alle deroghe concesse dalla decisione di esecuzione 2014/403/UE e che l’obbligo di trasmissione va applicato gradualmente entro il 2021 per consentire gli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
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