Regolamento (UE) 2017/656
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina amministrativa uniforme per la procedura di omologazione UE dei motori per macchine mobili non stradali, sostituendo e standardizzando modelli e contenuti documentali. Definisce i formati per schede informative, dichiarazioni di conformità, marcature, certificati di omologazione, verbali di prova ed elenchi di produzione, oltre alle regole di numerazione e ai dati da scambiare tramite IMI. Prevede inoltre disposizioni per l'uso di documenti della precedente direttiva 97/68/CE, per l'identificazione dei motori soggetti a deroghe o transitorie e per misure antimanomissione.
Stabilisce i modelli, i formati, le numerazioni e le regole amministrative per la documentazione di omologazione, le dichiarazioni di conformità, le marcature, i verbali di prova, gli elenchi di motori e lo scambio dati IMI relativi ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nelle procedure di omologazione UE dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, nell'ambito del regolamento (UE) 2016/1628. Riguarda in particolare i motori delle categorie e sottocategorie previste da tale regolamento, compresi i motori soggetti a limiti di emissione "fase V" e quelli per uso speciale (SPE), nonché talune categorie ferroviarie e navali interne richiamate nei modelli allegati. Si applica anche all'uso del sistema IMI e, per specifici casi, consente l'utilizzo di documenti già rilasciati ai sensi della direttiva 97/68/CE, purché ricorrano le condizioni indicate; resta ferma l'applicazione delle deroghe e disposizioni transitorie previste dal regolamento (UE) 2016/1628.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione
Il regolamento disciplina in modo puntuale la cornice amministrativa dell'omologazione UE dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628. Il suo obiettivo è semplificare e standardizzare documenti, modelli e scambi informativi, riducendo gli oneri per i costruttori e migliorando la vigilanza del mercato.
Finalità e contesto regolatorio
I considerando evidenziano l'esigenza di chiarezza, prevedibilità, razionalità e semplificazione. In particolare, il regolamento mira a:
- standardizzare la documentazione di omologazione;
- accettare, in taluni casi, documenti già formati sotto la direttiva 97/68/CE;
- razionalizzare la scheda informativa e i verbali di prova;
- introdurre un modello di dichiarazione di conformità idoneo a segnalare deroghe e disposizioni transitorie;
- armonizzare la denominazione dei tipi di motore e delle famiglie di motori;
- rafforzare le misure contro la manomissione;
- facilitare lo scambio di dati tramite il sistema IMI.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni sono rivolte principalmente a costruttori, autorità di omologazione e servizi tecnici coinvolti nelle procedure di omologazione UE dei motori per macchine mobili non stradali. I modelli allegati coprono un ampio spettro di categorie di motore, incluse NRE, NRG, NRSh, NRS, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB e ATS, oltre ai motori per uso speciale (SPE) e ai casi di deroga o transizione.
Il regolamento non istituisce nuovi limiti di emissione, ma disciplina gli aspetti amministrativi e documentali funzionali all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1628. In più punti consente l'uso di documenti già esistenti rilasciati ai sensi della direttiva 97/68/CE, se non sono cambiati i requisiti sostanziali o procedurali rilevanti.
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 definisce due nozioni di rilievo operativo:
- i "parametri regolabili", ossia dispositivi, sistemi o elementi progettuali che possono essere regolati e che incidono sulle emissioni o sulle prestazioni del motore durante le prove o nell'uso normale;
- il "sistema di post-trattamento del particolato a flusso a parete", inteso come sistema in cui tutto il gas di scarico è convogliato verso una parete che filtra i corpi solidi.
Documentazione informativa e scheda informativa
L'allegato I disciplina in dettaglio la documentazione informativa e la scheda informativa. Il costruttore deve presentare un fascicolo strutturato con indice, dichiarazioni di conformità ai regolamenti applicabili, descrizioni tecniche delle strategie di controllo delle emissioni, informazioni riservate per il solo servizio tecnico, dati sui fattori di deterioramento e, se del caso, sui fattori di rigenerazione periodica.
Per i motori a controllo elettronico di alcune categorie, il fascicolo deve comprendere una descrizione completa della strategia di controllo delle emissioni, inclusi BECS e AECS, e le informazioni riservate aggiuntive devono essere trattate come strettamente confidenziali. È inoltre richiesta la descrizione delle misure per prevenire le manomissioni, dei connettori necessari per il monitoraggio in servizio, dei sistemi di qualità per la conformità della produzione e dei requisiti di manutenzione programmata relativi alle emissioni.
La scheda informativa deve contenere dati generali, l'identificazione del motore o della famiglia di motori, la categoria e sottocategoria, la fase di emissioni, il ciclo di prova, i parametri di progettazione comuni e le caratteristiche essenziali del tipo di motore. È previsto un sistema tabellare che distingue le informazioni necessarie per prova, installazione e controllo dell'omologazione, con possibilità di adattamenti formali previo accordo dell'autorità di omologazione.
Designazione dei tipi di motore e delle famiglie
L'allegato I stabilisce un sistema di denominazione alfanumerica unico per ciascun tipo di motore e per ciascuna famiglia di motori. La designazione della famiglia di motori e quella del tipo di motore, combinate nell'FT, devono essere univoche, con limiti massimi di lunghezza e soli caratteri romani e numeri arabi; sono ammessi parentesi, trattini e variabili alfanumeriche identificate da "#" quando ancora non note, purché la relativa scelta sia giustificata.
Dichiarazione di conformità e gestione delle deroghe
L'allegato II disciplina la dichiarazione di conformità, che deve essere suddivisa in due parti: una parte dedicata alle caratteristiche del motore e una parte dedicata alle restrizioni applicabili. Il documento deve essere protetto da caratteristiche anti-contraffazione, sia nel formato cartaceo sia in quello elettronico, e quando composto da più pagine deve riportare titolo, numero identificativo del motore e numerazione progressiva delle pagine.
Il modello allegato prevede un uso specifico per i motori soggetti a deroghe o disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1628. In tali casi devono essere indicati il tipo di deroga o disposizione transitoria, le informazioni aggiuntive, il codice EM o TM e le eventuali osservazioni del fabbricante. Per i motori oggetto di deroga per nuove tecnologie o nuove concezioni ai sensi dell'articolo 35, la dichiarazione assume una intestazione provvisoria e vale solo nel territorio dello Stato membro indicato.
L'appendice 2 dell'allegato II elenca le principali deroghe/transizioni e i relativi codici, tra cui quelli per:
- motori per le forze armate;
- motori per prove sul campo;
- motori ATEX;
- motori per il varo di imbarcazioni di salvataggio;
- motori ferroviari di ricambio o per progetti in fase avanzata di sviluppo;
- motori comprendenti nuove tecnologie;
- motori di ricambio per categorie ferroviarie e per NRE/NRS in specifiche condizioni.
Marcatura dei motori
L'allegato III impone che ogni motore rechi la marcatura regolamentare prima di uscire dalla linea di produzione, con l'obbligo di aggiornarla se cambiano le informazioni essenziali prima dell'immissione sul mercato. La marcatura deve essere visibile, leggibile, indelebile e applicata su una parte del motore necessaria al funzionamento normale e normalmente non sostituibile per tutta la vita utile.
Il modello prevede anche marcature temporanee per motori consegnati separatamente dal sistema di post-trattamento o non ancora conformi al tipo omologato. La tabella dell'appendice 1 stabilisce quali elementi siano obbligatori o supplementari a seconda che il motore sia omologato in fase V, provvisoriamente omologato o assoggettato a deroghe/transizioni. L'allegato contempla inoltre un marchio di omologazione UE alternativo al numero di omologazione, composto da rettangolo con "e" e numero distintivo dello Stato membro, codice della categoria motore, codice carburante, lettera V e numero progressivo.
Certificato di omologazione UE e sistema di numerazione
L'allegato IV contiene il modello del certificato di omologazione UE, che deve indicare se l'atto concerne rilascio, estensione, rifiuto o revoca, nonché i dati del costruttore, del tipo/famiglia di motori, della fase di emissioni e, ove applicabile, della deroga o della validità provvisoria. Il certificato incorpora un addendum con caratteristiche tecniche del tipo/famiglia e, nella parte dei risultati di prova, i valori emissivi finali.
L'allegato V stabilisce il sistema di numerazione dell'omologazione UE in cinque parti separate da asterischi: Stato membro rilasciante, riferimento al regolamento 2016/1628, riferimento all'ultimo regolamento modificativo e al codice categoria/carburante, numero progressivo a quattro cifre e, salvo uso sulla sola marcatura, numero di estensione a due cifre. Sono forniti esempi di numerazione per motori NRSh, NRE e RLL, nonché i codici delle categorie motore e dei tipi di alimentazione.
Verbali di prova e risultati emissivi
L'allegato VI prevede un formato unico del verbale di prova per ciascuna prova di omologazione UE, con verbali supplementari per prove aggiuntive o complementari. Il verbale deve contenere i dati generali, le informazioni sul motore di prova, il carburante di riferimento, il lubrificante, il regime del motore, la potenza, le condizioni di prova e i risultati delle prove NRSC e NRTC, inclusi i fattori di deterioramento, i fattori di aggiustamento per rigenerazione e i valori di CO2 e NH3 quando richiesti.
Il documento distingue fra prova primaria, aggiuntiva e complementare e consente supporto cartaceo o formato elettronico concordato. Sono dettagliati i campi per i cicli NRSC (C1, C2, D2, E2, E3, F, G1, G2, G3, H, modalità discreta, RMC) e NRTC/LSI-NRTC, con tabelle che riportano i risultati ponderati e finali delle emissioni.
Elenco dei motori prodotti e scambio dati IMI
L'allegato VII disciplina l'elenco dei motori prodotti che i costruttori devono presentare secondo l'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628, indicando periodo di riferimento, motivo della presentazione e dati identificativi dei tipi/famiglie e dei motori prodotti. L'allegato VIII stabilisce la struttura minima dei dati da scambiare tramite IMI tra le autorità di omologazione, includendo dati sul costruttore, sul mandatario, sugli stabilimenti, sulla designazione del motore, sull'esito dell'omologazione e, se del caso, sulle deroghe ex articolo 35.
L'articolo 10 e l'allegato VIII prevedono anche l'interconnessione con basi dati nazionali tramite servizi web IMI, ma solo con il consenso dello Stato membro interessato. Il flusso riguarda le domande di omologazione e le omologazioni rilasciate, estese, revocate o rifiutate.
Criteri per tipi e famiglie di motori
L'allegato IX contiene i criteri tecnici per definire tipi di motore, famiglie di motori e modalità di funzionamento. Viene distinto il regime costante da quello variabile e sono previste regole specifiche per motori IWP/IWA, incluse le ipotesi in cui il medesimo motore è usato in applicazioni differenti o con regimi alternativi.
La famiglia di motori deve comprendere solo motori della stessa categoria e dello stesso regime, salvo le eccezioni e gli adattamenti disciplinati dal regolamento. Sono indicati i parametri tecnici comuni e i criteri di appartenenza: ciclo di combustione, configurazione dei cilindri, raffreddamento, cilindrata unitaria, aspirazione, tipo di carburante, alimentazione, camera di combustione, accensione, dispositivi vari, strategia elettronica, sistemi di post-trattamento, doppia alimentazione, temperatura aria di aspirazione per NRS < 19 kW ed EDP.
Il regolamento disciplina anche la scelta del motore capostipite, che deve essere individuato in base alla quantità massima di carburante erogata per corsa al regime di coppia massima e, in via subordinata, al regime nominale, tenendo conto di ulteriori caratteristiche che incidono sulle emissioni. Sono previste regole speciali per famiglie IWP e per motori con regimi costanti alternativi.
Prevenzione delle manomissioni
L'allegato X impone ai costruttori di descrivere le misure adottate per prevenire la manomissione dell'ECU o la modifica dei parametri regolabili nei sistemi meccanici. Tali misure devono rendere non facilmente manomissibili i sistemi con strumenti comuni, e includere, ove pertinenti, limitatori, sigilli e dispositivi anti-regolazione. È ammesso il raggruppamento di motori di famiglie diverse in una medesima famiglia antimanomissione se il costruttore conferma misure simili e la relativa documentazione è rappresentativa.
Il regolamento richiede inoltre che il manuale dell'utente contenga un avvertimento secondo cui la manomissione del motore invalida l'omologazione UE di quel motore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
Introduce, all'articolo 1, le definizioni di "parametri regolabili" e di "sistema di post-trattamento del particolato a flusso a parete", rilevanti per la documentazione tecnica e per le misure antimanomissione.
Modelli per documentazione informativa e scheda informativa
L'articolo 2 impone ai costruttori di usare i modelli dell'allegato I per la documentazione informativa e le schede informative ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1628. Ammette, per i motori RLL, SPE e NRSh, l'utilizzo di schede informative già rilasciate ai sensi della direttiva 97/68/CE o di omologazioni equivalenti, se presentabili ai fini dell'omologazione UE.
Dichiarazione di conformità e marcatura dei motori
Gli articoli 3 e 4 prescrivono l'uso rispettivamente dei modelli dell'allegato II per la dichiarazione di conformità ex articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1628 e dei modelli dell'allegato III per la marcatura dei motori ex articolo 32.
Scheda di omologazione UE e numerazione armonizzata
Gli articoli 5 e 6 impongono l'uso dei modelli dell'allegato IV per le schede di omologazione UE e del sistema di numerazione armonizzato dell'allegato V per le schede di omologazione ex articolo 22 del regolamento (UE) 2016/1628.
Formato unico dei verbali di prova e riuso di verbali preesistenti
L'articolo 7 impone ai servizi tecnici il formato unico dell'allegato VI per i verbali di prova. Consente, a condizioni precise, la presentazione di verbali già rilasciati ai sensi della direttiva 97/68/CE per talune categorie (RLL, SPE, NRSh), purché non siano mutati i requisiti sostanziali o di prova; precisa inoltre che alcune differenze metodologiche non sono considerate sostanziali per i motori RLL.
Elenco dei motori prodotti
L'articolo 8 richiede ai costruttori di usare il formato dell'allegato VII per l'elenco dei motori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628.
Scambio dati via IMI e interconnessione con basi nazionali
L'articolo 9 impone alle autorità di omologazione l'uso dei modelli e delle strutture dati dell'allegato VIII per lo scambio dati tramite IMI. L'articolo 10 disciplina i servizi web IMI per il trasferimento bidirezionale di dati sulle domande e sulle omologazioni UE verso/da le basi dati nazionali, subordinandoli al consenso dello Stato membro interessato.
Definizione dei tipi/famiglie di motore e prevenzione delle manomissioni
Gli articoli 11 e 12 obbligano i costruttori a usare i parametri dell'allegato IX per definire tipi, famiglie e modalità di funzionamento, e i dettagli tecnici dell'allegato X per prevenire le manomissioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1628.
Entrata in vigore
L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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