Regolamento (UE) 2017/655
Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce le regole operative per attuare il monitoraggio in servizio delle emissioni gassose dei motori destinati alle macchine mobili non stradali, previsto dal regolamento (UE) 2016/1628. Definisce criteri di selezione dei motori, schemi di prova, condizioni di test, metodi di campionamento, trattamento dei dati e contenuto della reportistica. Introduce anche requisiti per l’accesso ai dati ECU e per la conservazione dei dati di prova, con un impianto allineato ad altre discipline UE e alle norme internazionali citate nei considerando.
Disposizioni dettagliate per il monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS).
Ambito di applicazione
Si applica al monitoraggio delle emissioni in servizio dei motori della fase V delle categorie NRE-v-5 e NRE-v-6 installati su macchine mobili non stradali. Vincola il costruttore del motore e non si applica al costruttore di apparecchiature originali; inoltre non si applica quando il costruttore dimostra all’autorità di omologazione che non è possibile accedere ad alcun motore installato su una macchina mobile non stradale per le prove di monitoraggio. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Monitoraggio in servizio delle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali
Il regolamento delegato (UE) 2017/655 integra il regolamento (UE) 2016/1628 e disciplina in modo dettagliato il monitoraggio in servizio delle emissioni gassose dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, effettuato mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS). La disciplina attua l’articolo 19 del regolamento base e mira a rendere omogenee selezione dei motori, modalità di prova, trattamento dei dati e comunicazione dei risultati.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando si sottolinea che, per garantire un controllo effettivo delle emissioni in condizioni di esercizio normale, occorrono regole dettagliate sulla scelta dei motori, sulle procedure di prova e sulla comunicazione degli esiti. Il regolamento intende anche ridurre gli oneri amministrativi per i costruttori in piccole serie e per chi produce un numero limitato di tipi o famiglie di motori, nonché allineare il sistema alle verifiche di conformità in servizio previste per i veicoli pesanti e al regolamento n. 96 UNECE.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 limita l’applicazione ai motori della fase V delle categorie NRE-v-5 e NRE-v-6 installati su macchine mobili non stradali. Il destinatario degli obblighi è il costruttore del motore; il costruttore di apparecchiature originali è espressamente escluso. Ulteriore esclusione opera quando il costruttore dimostra all’autorità di omologazione che non può accedere ad alcun motore installato su macchina mobile non stradale ai fini del monitoraggio in servizio.
Oggetto delle prove e criteri di ammissibilità
Le prove di monitoraggio devono riguardare motori installati su categorie di macchine mobili non stradali rappresentative, immessi sul mercato dell’Unione, correttamente manutenuti e privi di segni di uso improprio o manomissione. Devono inoltre essere conformi ai documenti di omologazione UE per quanto riguarda i componenti dei sistemi di controllo delle emissioni. Non sono ammissibili i motori privi di interfaccia per il recupero dei dati ECU necessari, oppure con ECU incapace di fornire dati chiaramente identificabili e validabili. Se la raccolta dei dati ECU incide su prestazioni o emissioni, il motore deve essere sostituito solo se il costruttore prova in modo concreto l’assenza di una strategia di manomissione.
Piano di monitoraggio e ruolo dell’autorità di omologazione
Entro un mese dall’inizio della produzione del tipo di motore o della famiglia omologata, il costruttore deve presentare un piano iniziale di monitoraggio all’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Il piano deve indicare i criteri di selezione, le famiglie o i tipi di motori, le categorie di macchine, i motori specifici già individuati e lo schema di prova. Ogni volta che l’elenco dei motori o delle macchine viene completato o modificato, va presentato un piano aggiornato con la motivazione delle scelte e delle modifiche. L’autorità deve approvare il piano o richiedere modifiche entro due mesi e deve assicurare che il piano finale includa la più ampia varietà di tipi di motore e categorie di macchine possibile.
Schemi di prova e quantità di motori da testare
Il regolamento consente due schemi di prova. Nel modello basato sull’EDP, il costruttore deve sottoporre a prova 9 motori con accumulo di esercizio inferiore al 30 % dell’EDP e 9 motori con accumulo superiore al 70 %; i risultati dei primi vanno presentati entro il 31 dicembre 2022 e i verbali dei secondi entro il 31 dicembre 2024. Se il costruttore non riesce a reperire motori con il livello di accumulo richiesto, l’autorità non deve respingere il passaggio allo schema basato su un periodo di quattro anni. In tale secondo schema, vanno testati 9 motori all’anno per 4 anni consecutivi, con trasmissione annuale dei verbali. Sono previste soglie ridotte per i costruttori in piccole serie: 6 risultati annui per chi produce solo due famiglie di motori, 3 per chi produce più di 250 motori l’anno di una singola famiglia, 2 per chi ne produce tra 125 e 250, e 1 per chi ne produce meno di 125.
Condizioni di prova, ambientali e operative
La prova deve rappresentare il funzionamento reale della macchina mobile non stradale con il suo operatore professionale abituale. È ammessa la sostituzione dell’operatore, se il soggetto designato dimostra adeguata formazione e competenze e l’autorità è informata. La prova va svolta su un ciclo di lavoro reale, completo o parziale; se ciò non è possibile, il ciclo rappresentativo deve comunque avvicinarsi il più possibile alle condizioni reali ed essere concordato con l’autorità. Le condizioni ambientali minime richiedono una pressione atmosferica pari o superiore a 82,5 kPa e una temperatura compresa tra 266 K e il valore calcolato con la formula indicata nell’allegato. Olio lubrificante, carburante e reagente devono essere conformi alle specifiche del costruttore; il carburante deve essere commerciale o di riferimento secondo il regolamento (UE) 2017/654, allegato V.
Metodi di campionamento e requisiti PEMS
Le prove devono essere effettuate con PEMS conformi all’appendice 1. Il regolamento distingue tra campionamento continuo, utilizzabile quando una singola sequenza di funzionamento raggiunge la durata minima, e campionamento combinato, ammesso solo in casi particolari e con limiti stringenti: massimo tre sequenze, stessa macchina o stesso motore, presenza di almeno un NRTC in ciascuna sequenza, ordine cronologico e intervallo massimo di 72 ore tra la prima e l’ultima sequenza. Il PEMS deve comprendere analizzatori di gas, un misuratore della portata dei gas di scarico, sensori ambientali, sonda di campionamento, condotto di trasferimento e registratore di dati; può includere il GPS. L’installazione non deve alterare prestazioni o emissioni e deve rispettare i requisiti di sicurezza applicabili.
Dati ECU, controlli di coerenza e accesso alle informazioni
La ECU deve fornire i dati minimi richiesti dall’appendice 7, tramite almeno una delle interfacce o protocolli indicati: ISO 27145 con ISO 15765-4, ISO 27145 con ISO 13400, oppure SAE J1939-73. Deve essere garantito l’accesso via cavo. Il costruttore deve indicare nella documentazione amministrativa la norma utilizzata. L’autorità verifica la conformità dei segnali ECU; in particolare, il costruttore deve controllare il segnale di coppia secondo l’appendice 6. L’allegato prevede anche verifiche di coerenza dei dati tra flusso di carburante misurato e calcolato, coppia ECU e curva ufficiale di coppia, nonché riscontro della pressione ambiente con l’altitudine GPS, se disponibile.
Trattamento dei dati, eventi validi e calcolo delle emissioni
Il regolamento disciplina in modo puntuale la validazione dei dati, il pretrattamento, la correzione della deriva, l’allineamento temporale e la correzione secco-umido. L’appendice 4 introduce un algoritmo per individuare eventi di lavoro e inattività, con soglie D0, D1, D2 e D3 rispettivamente pari a 2, 2, 10 e 4 minuti; gli eventi di inattività sono esclusi dal calcolo, salvo le eccezioni previste. L’appendice 5 stabilisce il metodo di calcolo delle emissioni istantanee e delle emissioni su finestre della media, basato sul lavoro di riferimento o sulla massa di CO2 di riferimento del ciclo NRTC. Le finestre valide devono superare determinate soglie, altrimenti la prova è nulla. I fattori di conformità sono calcolati per ciascun inquinante e per ciascuna finestra valida.
Controllo della conformità e invalidità della prova
La prova può essere considerata nulla in diversi casi: se la deriva degli analizzatori supera i limiti stabiliti, se la percentuale di finestre valide scende sotto il 50 %, se si verifica un malfunzionamento del motore segnalato dalla diagnostica di bordo, oppure se l’autorità non è soddisfatta dei risultati dei controlli di coerenza dei dati. I malfunzionamenti devono essere corretti prima di ogni ulteriore prova. È inoltre prevista la possibilità che l’autorità effettui una prova di conferma indipendente.
Conservazione, verbali e informazioni pubbliche
Il costruttore non può modificare o cancellare i dati di prova e deve conservarli per almeno 10 anni, rendendoli disponibili su richiesta all’autorità di omologazione e alla Commissione. Per ogni motore l’autorità redige un verbale di prova contenente le informazioni minime stabilite nell’appendice 8. Determinati dati istantanei misurati e calcolati non vanno inseriti nel verbale ma devono essere conservati e messi a disposizione su richiesta. Ai fini della trasparenza verso il pubblico, il costruttore deve predisporre una relazione separata con le informazioni espressamente indicate, inclusa una localizzazione geografica solo approssimativa per alcuni dati di utilizzo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce disposizioni dettagliate su scelta dei motori, procedure di prova e comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio, impiegando sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS). Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1628, in particolare per dare attuazione all’articolo 19 sul monitoraggio in servizio.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 2 limita l’applicazione ai motori in servizio della fase V delle categorie NRE-v-5 e NRE-v-6 installati su macchine mobili non stradali. Si applica al costruttore del motore e non al costruttore di apparecchiature originali. È prevista una esclusione ulteriore quando il costruttore dimostra all’autorità di omologazione l’impossibilità di accedere a un motore installato su macchina mobile non stradale per le prove.
Rinvio alle appendici per procedure e requisiti
L’articolo 3 rinvia all’allegato del regolamento per le procedure e i requisiti di monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628.
Criteri di selezione dei motori e ammissibilità
L’allegato prevede che i motori da provare siano installati su categorie di macchine mobili non stradali rappresentative, immessi sul mercato dell’Unione, accompagnati da un registro manutentivo conforme alle raccomandazioni del costruttore, privi di segni di uso improprio o manomissione e conformi ai documenti di omologazione UE per i sistemi di controllo delle emissioni. Sono esclusi i motori privi di interfaccia di comunicazione per i dati ECU necessari o con ECU non in grado di fornire dati identificabili e validabili; inoltre, se la raccolta dati ECU incide su prestazioni o emissioni, il motore può essere sostituito solo se il costruttore prova l’assenza di una strategia di manomissione.
Piano di monitoraggio e approvazione dell’autorità
Entro un mese dall’inizio della produzione del tipo o della famiglia omologata, il costruttore deve presentare all’autorità di omologazione un piano iniziale di monitoraggio, indicandovi criteri di scelta, famiglie o tipi di motori, categorie di macchine, eventuali motori specifici già individuati e schema di prova. Ogni aggiornamento del piano va presentato quando cambia l’elenco dei motori o delle macchine scelti. L’autorità deve approvare o chiedere modifiche entro due mesi e garantire che il piano finale includa la più ampia varietà possibile di tipi di motore e categorie di macchine; nessuna prova può iniziare senza approvazione del piano.
Schemi di prova e numerosità dei motori
Sono previsti due schemi alternativi: uno basato sul periodo di durabilità delle emissioni (EDP) e uno basato su un periodo di quattro anni. Nel primo caso si provano 9 motori con accumulo di esercizio inferiore al 30 % dell’EDP, con risultati da presentare entro il 31 dicembre 2022, e 9 motori con accumulo superiore al 70 % dell’EDP, con verbali da presentare entro il 31 dicembre 2024. Nel secondo caso si provano 9 motori all’anno per 4 anni consecutivi, con verbali annuali; i risultati dei primi 9 motori vanno presentati 12 mesi dopo l’installazione del primo motore e comunque entro 18 mesi dall’inizio della produzione. Sono previste riduzioni del numero di prove per costruttori in piccole serie, da 6 a 1 risultato annuo in base al volume produttivo, con verifica dei quantitativi da parte dell’autorità.
Condizioni di prova e criteri ambientali/operativi
Le prove devono riflettere il funzionamento reale del motore installato su macchina mobile non stradale e usato dal suo operatore professionale abituale. Sono disciplinati i requisiti sull’operatore, il ciclo di funzionamento reale o rappresentativo, le condizioni ambientali minime (pressione almeno 82,5 kPa e temperatura tra 266 K e il valore calcolato secondo formula), nonché l’uso di olio, carburante e reagente conformi alle specifiche del costruttore. Il carburante deve essere commerciale o di riferimento secondo il regolamento (UE) 2017/654, allegato V.
Campionamento dati, PEMS e flussi ECU
Il regolamento disciplina il campionamento continuo e, in alternativa, il campionamento combinato di più sequenze, con limiti e condizioni specifiche. La ECU deve fornire i flussi di dati al PEMS secondo l’appendice 7; l’autorità verifica la conformità dei segnali e il costruttore controlla la conformità del segnale di coppia secondo l’appendice 6. Le prove devono essere eseguite con PEMS conformi all’appendice 1 e seguendo le procedure di prova, pretrattamento dati, individuazione degli eventi validi e calcolo delle emissioni indicate nelle appendici 2, 3, 4 e 5.
Conservazione e disponibilità dei dati
Non è consentito modificare o cancellare dati di prova. L’intero campionamento deve essere conservato dal costruttore per almeno 10 anni e reso disponibile su richiesta all’autorità di omologazione e alla Commissione.
Prove di conferma e rapporti di prova
Le autorità di omologazione possono effettuare una prova di conferma per ottenere una misurazione indipendente. Per ciascun motore va redatto un verbale di prova contenente almeno le informazioni elencate nell’appendice 8. Determinate informazioni istantanee misurate e calcolate non vanno incluse nel verbale, ma devono essere conservate e rese disponibili su richiesta per il periodo previsto.
Informazioni pubbliche
Ai fini dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1628, il costruttore deve fornire una relazione separata con specifiche informazioni dell’appendice 8. Per alcuni dati, come quelli relativi al luogo di utilizzo, è richiesta solo una localizzazione geografica approssimativa a livello regionale.
Entrata in vigore
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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