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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/654

Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

Normativa europea32017R0654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2016/1628 dettando le regole tecniche di dettaglio per omologazione, prove ed emissioni dei motori destinati alle macchine mobili non stradali. Stabilisce definizioni, requisiti per carburanti di riferimento, modalità di prova, correzioni per deterioramento e rigenerazione, nonché regole specifiche per sistemi di controllo NOx e particolato. Disciplina inoltre conformità della produzione, servizi tecnici, documentazione per OEM e utilizzatori finali, e requisiti particolari per motori a doppia alimentazione e per specifiche modalità di consegna o immissione sul mercato.

Integra il regolamento (UE) 2016/1628 fissando requisiti tecnici, prove, procedure di conformità, regole sui carburanti e requisiti per servizi tecnici e omologazione UE dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

Ambito di applicazione

Si applica ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali soggetti al regolamento (UE) 2016/1628, con particolare riguardo ai motori delle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB, ATS, NRS e NRSh, nonché ai motori a doppia alimentazione. Disciplina le prove di omologazione UE, la conformità della produzione, i servizi tecnici, i carburanti di riferimento, la consegna separata del motore dal sistema di post-trattamento, l’immissione temporanea sul mercato per prove sul campo e i motori per uso speciale. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; è direttamente applicabile. Sono previste esclusioni e differenziazioni per categoria di motore, modalità di alimentazione e specifici casi d’uso (ad es. motori esclusivamente per spazzaneve, uso speciale, modalità di servizio nei motori a doppia alimentazione).

Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1628 disciplinando, in modo molto dettagliato, i requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all’omologazione UE dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. La disciplina è costruita per completare il sistema di omologazione, assicurando uniformità delle prove, della conformità di produzione, dei servizi tecnici e della documentazione verso OEM e utilizzatori finali.

Finalità e struttura dell’intervento normativo

Il regolamento risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di completare il quadro del regolamento base con metodi di prova, requisiti di conformità della produzione e standard per i servizi tecnici. Viene inoltre richiamato l’allineamento a norme CEN/Cenelec, ISO e a taluni riferimenti UNECE, con l’obiettivo di mantenere aggiornate le tecniche di prova e garantire uniformità negli Stati membri.

Ambito di applicazione e coordinamento con il regolamento base

Il testo si applica ai motori a combustione interna per macchine mobili non stradali soggetti al regolamento (UE) 2016/1628, con particolare attenzione alle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB, ATS, NRS e NRSh, oltre ai motori a doppia alimentazione. Molte disposizioni sono differenziate in base alla categoria di motore, al tipo di carburante, alla presenza di sistemi di post-trattamento e alla modalità di funzionamento (carburante liquido, gassoso, doppia alimentazione o servizio).

Definizioni e nozioni tecniche essenziali

L’articolo 1 introduce numerose definizioni tecniche utilizzate nel resto del regolamento: indice di Wobbe, fattore di spostamento λ, strategie di controllo delle emissioni, reagente, dispositivi di post-trattamento del particolato, cicli NRSC a regime costante o variabile, modalità a carburante liquido e a doppia alimentazione, nonché nozioni di laboratorio e misura (taratura, deriva, span, gas di zero, campionamento, diluizione, etc.). Queste definizioni sono funzionali alla lettura degli allegati, che costituiscono il nucleo operativo della disciplina.

Requisiti su carburanti e schede informative

Per la fase di omologazione, i carburanti di riferimento e gli eventuali altri carburanti, miscele o emulsioni dichiarati dal costruttore devono rispettare i requisiti tecnici dell’allegato I e risultare correttamente descritti nella scheda informativa. L’allegato I distingue tra motori alimentati a combustibili liquidi e motori alimentati a gas naturale/biometano o GPL, prevedendo opzioni di omologazione per gamma universale, gamma limitata o carburante specifico, nonché obblighi di dichiarazione e responsabilità del costruttore rispetto al monitoraggio in servizio.

Prove di emissione, correzioni e cicli di prova

Gli articoli da 4 a 11 rinviano agli allegati III, VI e VII per definire come devono essere condotte le prove di laboratorio, come si calcolano le emissioni e come si applicano i fattori di deterioramento e le correzioni per rigenerazione periodica. Il sistema è molto articolato: si prevedono prove stazionarie NRSC, cicli transitori NRTC e LSI-NRTC, nonché cicli RMC pseudo-stazionari; sono disciplinati il precondizionamento, le condizioni ambientali, la mappatura del motore, l’uso di analizzatori, la taratura e la verifica della linearità, la correzione della deriva e il calcolo delle emissioni sia su base massica sia molare. Gli allegati tecnici specificano anche la gestione del particolato, del numero di particelle, della CO2 e dell’ammoniaca.

Controllo della produzione e requisiti dei servizi tecnici

L’allegato II disciplina la conformità della produzione, richiedendo sistemi di gestione della qualità, audit, verifiche iniziali e controlli periodici, con conservazione della documentazione fino a 10 anni in più punti della disciplina. L’allegato XVI, invece, stabilisce che i servizi tecnici devono essere qualificati e conformi alle norme applicabili della direttiva 2007/46/CE, come adattate dal regolamento, ed essere valutati dalle autorità di omologazione secondo le procedure previste.

Regimi speciali: consegna separata, prove sul campo e usi speciali

Gli allegati X, XI e XII regolano casi particolari. Nel caso di consegna separata del motore dal sistema di post-trattamento, il costruttore conserva responsabilità, documentazione e marcature, mentre l’OEM deve confermare l’avvenuta conformità in sede di installazione. Per le prove sul campo è ammessa un’immissione temporanea sul mercato di motori non omologati UE per 24 mesi, prorogabili fino a 48 mesi complessivi. Per i motori per uso speciale, il regolamento richiede misure ragionevoli e una dichiarazione dell’OEM o dell’operatore economico che confermi l’uso esclusivo in contesti speciali.

Motori a doppia alimentazione

L’allegato VIII contiene una disciplina autonoma e molto dettagliata per i motori a doppia alimentazione. Classifica i motori in tipi 1A, 1B, 2A, 2B e 3B in funzione del GERcycle e dell’esistenza o meno della modalità a carburante liquido. Regola le modalità operative, il regime minimo, l’avviamento e il riscaldamento, la modalità di servizio in caso di assenza di carburante gassoso o di malfunzionamento del rifornimento, gli indicatori visivi e i sistemi di allerta, nonché la limitazione dell’operabilità. Prevede inoltre regole specifiche per la dimostrazione dell’omologazione, per la coppia comunicata dall’ECU e per il calcolo delle emissioni quando la composizione del carburante varia durante la prova.

Informazione al mercato e ai clienti finali

Gli allegati XIV e XV impongono un corredo informativo ampio e molto operativo. L’OEM deve ricevere istruzioni di installazione, condizioni speciali, limiti di funzionamento, requisiti dei sistemi di allerta, del reagente, dei lubrificanti e, se del caso, dei sistemi per motori a doppia alimentazione; gli utilizzatori finali devono ricevere istruzioni chiare, non tecniche, per il corretto uso, la manutenzione e il rabbocco dei reagenti, oltre alle avvertenze contro la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni. Per entrambi, il valore di CO2 misurato in omologazione deve essere comunicato con l’avvertenza che si tratta di un valore di laboratorio e non di una garanzia di prestazione del singolo motore.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In pratica, costituisce uno degli atti delegati tecnici fondamentali del regime di omologazione UE per i motori destinati alle macchine mobili non stradali.

Disposizioni principali

Definizioni tecniche

L’articolo 1 contiene un ampio elenco di definizioni funzionali alla disciplina, tra cui indice di Wobbe, fattore di spostamento λ (Sλ), modalità a carburante liquido e a doppia alimentazione, strategie di controllo delle emissioni (BECS e AECS), reagente, sistema di post-trattamento del particolato, NRSC, NRSC a regime variabile e altri termini di laboratorio e misura.

Carburanti e miscele dichiarati in omologazione

L’articolo 2 richiede che i carburanti di riferimento e gli altri carburanti, miscele o emulsioni indicati dal costruttore nella domanda di omologazione UE siano conformi alle caratteristiche tecniche e descritti nella scheda informativa dell’allegato I.

Conformità della produzione

L’articolo 3 impone alle autorità di omologazione di applicare le procedure dell’allegato II per garantire che i motori di produzione corrispondano al tipo o alla famiglia omologata.

Adeguamento dei risultati delle prove e fattori di deterioramento

L’articolo 4 rinvia all’allegato III per la metodologia con cui i risultati delle prove in laboratorio devono essere corretti includendo i fattori di deterioramento, anche per il numero di particelle (PN) e per i motori alimentati a gas.

Strategie di controllo NOx e particolato

L’articolo 5 rinvia all’allegato IV per misurazioni, prove, documentazione e requisiti relativi alle strategie di controllo delle emissioni, alle misure di controllo degli NOx e del particolato, inclusi i sistemi diagnostici e i meccanismi di allerta/persuasione dell’operatore.

Superficie associata al ciclo NRSC

L’articolo 6 rinvia all’allegato V per le misurazioni e prove sulla superficie associata al ciclo di prova stazionario non stradale, con limiti e condizioni di prova specifici per le varie categorie di motore.

Condizioni, metodi e procedure di prova

Gli articoli 7-11 disciplinano condizioni di esecuzione, prove, campionamento, apparecchiature, valutazione dati e calcoli, rinviando agli allegati VI e VII; vi rientrano la regolazione di carico e velocità, il trattamento delle emissioni dal basamento, la rigenerazione continua o periodica dei sistemi di post-trattamento, la taratura e la convalida degli strumenti, nonché la correzione della deriva degli analizzatori.

Carburanti di riferimento

L’articolo 12 stabilisce che i carburanti di riferimento devono rispettare le caratteristiche tecniche dell’allegato IX, il quale contiene specifiche per diesel, ED95, benzina E10, etanolo E85, GPL e gas naturale/biometano, inclusi limiti su composizione, purezza, tenore di zolfo, indice di Wobbe e altri parametri.

Consegna separata del motore dal sistema di post-trattamento

L’articolo 13 prevede che, quando il motore è consegnato separatamente dal sistema di post-trattamento a un OEM nell’Unione, la consegna debba rispettare le specifiche tecniche e le condizioni dell’allegato X, con obblighi di documentazione, marcatura, registri e conferma di conformità da parte dell’OEM.

Immissione temporanea sul mercato per prove sul campo

L’articolo 14 consente, a condizioni dell’allegato XI, l’immissione temporanea sul mercato di motori non omologati UE per prove sul campo, prevedendo limiti temporali, documentali e di ritiro o regolarizzazione entro 24 mesi, prorogabili fino a ulteriori 24 mesi.

Motori per uso speciale

L’articolo 15 rinvia all’allegato XII per motori destinati a usi speciali, imponendo misure ragionevoli per garantire il montaggio su macchine mobili non stradali destinate esclusivamente ad atmosfera potenzialmente esplosiva o a specifiche operazioni di soccorso marittimo.

Omologazioni equivalenti

L’articolo 16 individua, nell’allegato XIII, i regolamenti UNECE e gli atti dell’Unione riconosciuti equivalenti alle omologazioni UE per talune famiglie o tipi di motore.

Informazioni e istruzioni per OEM e utilizzatori finali

Gli articoli 17 e 18 rinviano rispettivamente agli allegati XIV e XV, che definiscono il contenuto minimo delle istruzioni e informazioni da fornire a OEM e utilizzatori finali, inclusi installazione, carburanti, lubrificanti, reagenti, sistemi di allerta, limitazioni d’uso, manutenzione e valori CO2.

Servizi tecnici

L’articolo 19 stabilisce che i servizi tecnici devono rispettare gli standard di prestazione dell’allegato XVI e che le autorità di omologazione ne valutano la conformità secondo le procedure ivi previste.

Caratteristiche dei cicli di prova

L’articolo 20 rinvia all’allegato XVII per le caratteristiche dei cicli di prova stazionari e transitori, incluse le modalità NRSC, RMC, NRTC e LSI-NRTC.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e afferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteomologazione dei veicoli e motoriemissioni inquinanticarburanti e combustibilisicurezza tecnica e conformità della produzione

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